Assegno perequativo in favore dei figli
24 Luglio 2015
Massima
Nel caso di evidente disparità di condizioni economiche tra i genitori, il genitore non convivente può essere titolare di un assegno di mantenimento indiretto per la prole Il caso
A seguito dell'allontanamento di una madre dalla casa coniugale, viene disposto dal Tribunale di Milano l'affido condiviso della figlia, nata nell'anno 2000, ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre con il quale la minore era rimasta a vivere fin dal 2014, anno in cui la madre, appunto, si era allontanata da casa. Quanto alle disposizioni riguardanti l'esercizio del diritto di vista del genitore non collocatario, il Tribunale disponeva che la madre potesse vedere e incontrare la figlia secondo gli accordi che sarebbero intervenuti direttamente tra le due, previo congruo preavviso al padre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore. Nella cornice della permanenza minima garantita, veniva disposto che la madre potesse comunque avere con sé e stare con la figlia due fine settimana mensili alternati, dal venerdì alla domenica, 2 settimane durante le vacanze estive, 5 giorni durante le vacanze natalizie e trascorrere con la minore le vacanze pasquali ad anni alterni. Ma la peculiarità dell'ordinanza del Tribunale di Milano è rappresentata dalle modalità della contribuzione a titolo di mantenimento della figlia minore. La questione
Il Tribunale di Milano ha, con questa ordinanza, svolto un attento esame finalizzato alla concreta realizzazione di un principio perequativo che assicuri l'effettivo esercizio della genitorialità sia sotto il profilo morale che sotto quello materiale, a tutela e nell'interesse del minore. Trattandosi, infatti, del caso non frequente in cui una figlia, a seguito di separazione dei genitori, rimane collocata prevalentemente presso il padre nella casa familiare, con allontanamento altrove della madre, il giudice milanese ha applicato il principio della “cornice minima di permanenza” per quanto concerne il diritto di visita, e quello dell'assegno perequativo per quanto concerne il diritto al mantenimento. Le soluzioni giuridiche
Vediamo, dunque, la soluzione giuridica adottata dal tribunale di Milano attraverso l'applicazione dei due suddetti principi. L'obbligo di fissare, nella determinazione dei tempi di visita del genitore a seguito di separazione, una “cornice minima di permanenza” è stato sancito per la prima volta in modo chiaro e netto dalla Corte di Appello di Catania (App. Catania, sez. fam., decr., 16 ottobre 2013). In sostanza, è noto che in regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori. In difetto di tale accordo, il Giudice è tenuto a fissare la cornice minima dei tempi di permanenza del genitore non collocatario adeguando tali tempistiche alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori. Si legge nel decreto catanese, fatto proprio dal Tribunale di Milano nell'ordinanza quivi in esame, che «deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario». Sulla scorta di tali principi, dunque, il Tribunale milanese, dopo avere lasciato alle parti la libera regolamentazione del diritto di visita della madre nei confronti della figlia, detta comunque le modalità e le regole al di sotto delle quali la frequentazione della madre con la minore non potrà svolgersi. Quanto all'aspetto del mantenimento, la singolarità del provvedimento milanese consiste nell'avere stabilito a favore del genitore non collocatario, ovvero la madre, la corresponsione di un contributo a titolo di mantenimento per i tempi e i giorni in cui la figlia sarebbe stata presso di lei. Tutti gli operatori di diritto ben sanno che nella prassi generalmente applicata, non solo al genitore non collocatario nulla spetta, dovendosi comunque fare carico della metà delle spese straordinarie, ma, anzi, viene previsto il suo obbligo di contribuire a favore dell'altro genitore che vive maggiormente con il figlio, con un assegno a titolo di contributo al mantenimento. Nel caso in esame, invece, il tribunale di Milano, dalla circostanza che la madre, pur non priva di capacità lavorativa, all'epoca della causa risultava non occupata, ne ha fatto conseguire una accertata significativa disparità economica tra i genitori, caratterizzata dalla sproporzione reddituale degli stessi, tale da giustificare non solo l'obbligo per il padre di provvedere all'integrale mantenimento della figlia collocata prevalentemente presso di lui, ma anche quello di versare alla madre la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore per il tempo in cui quest'ultima sarebbe stata con la mamma, pur non essendo questa il genitore collocatario. Tale somma ha il precipuo scopo di perequare le posizioni dei due genitori nei confronti della figlia: il tribunale ha, infatti, mostrato di tenere in considerazione la probabile difficoltà che avrebbe avuto la mamma a mantenere ed offrire alla figlia, nei tempi in cui sarebbe stata con lei, le opportunità per una vita decorosa, dignitosa e simile a quella che la stessa conduceva a casa del padre. Ciò anche con riguardo al costo relativo alle vacanze con la madre. Osservazioni
Il provvedimento, che, a parere di chi scrive, merita un plauso, si discosta dalla prassi generalmente diffusa nei Tribunali i quali, sovente, in via quasi automatica fanno conseguire il diritto di un genitore a percepire un assegno di mantenimento a titolo di contributo al mantenimento dei figli alla collocazione del minore presso di sé. Ma, a ben vedere, la corretta applicazione dei criteri di quantificazione della somma dovuta a titolo di mantenimento dei figli, di cui all'art. 337-ter c.c. (che ricordiamo essere le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore), implica che talvolta, per concretizzare di fatto il supremo interesse del minore, sia necessaria la disposizione del cosiddetto “assegno perequativo” anche a favore del genitore non prevalentemente collocatario, come ha stabilito il tribunale di Milano con l'ordinanza esaminata. |