E' ammissibile l'accesso alla procreazione assistita dopo la morte dell'uomo?
24 Agosto 2016
E' possibile l'inseminazione artificiale post mortem con scongelamento del liquido seminale del de cuius e inseminazione in vitro degli ovociti, essendo stato manifestato il consenso da entrambi i coniugi 6 mesi prima del decesso del marito ed essendo, in forza di tale consenso, già stata sperimentata, senza successo, una prima inseminazione di ovociti? Possono gli eredi del de cuius chiedere di rinnovare il deposito del seme crioconservato?
Al primo quesito deve darsi risposta negativa. L'art. 5 della l. n. 40/2004 prevede che alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (pma) possano accedere solo coppie di maggiorenni, entrambi viventi. Dunque la legge richiede che, sia al momento della formazione dell'embrione, sia a quello dell'inserimento dell'utero della madre, il padre sia in vita. Ciò vale a fortiori nel caso rappresentato, in cui nemmeno sono stati creati embrioni (crioconservati), essendo stato semplicemente crioconservato il liquido seminale dell'uomo, successivamente deceduto. Una recente pronuncia, resa in sede cautelare, aveva autorizzato l'impianto nell'utero di una donna di embrioni soprannumerari da tempo crioconservati, pur dopo il decesso del coniuge (Trib. Bologna, 16 gennaio 2015). Quella decisione non contrasta con quanto in precedenza esposto. A prescindere dal fatto che gli embrioni erano già stati formati, occorre evidenziare come la loro formazione risalisse a numerosi anni or sono, quando ancora non era entrata in vigore la l. n. 40/2004. Quanto al secondo quesito, gli eredi nessun diritto possono vantare sul seme crioconservato del defunto; gli stessi non hanno dunque titolo specifico per rinnovarne il deposito presso la struttura a ciò deputata. |