Il cittadino argentino richiedente la doppia cittadinanza conserva il proprio nome anche se lo stesso del padre vivente
24 Settembre 2015
Il cittadino argentino, che chiede di conseguire anche la cittadinanza italiana (quale discendente di cittadino italiano), ha diritto a mantenere il nome datogli alla nascita nello Stato argentino, anche qualora ciò risulti in contrasto con l'art. 34, comma 1, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che vieta di imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente. Infatti il nome costituisce un autonomo segno distintivo della identità personale, e va tutelato sia in forza dell'applicazione analogica dell'art. 95, comma 3, dello stesso d.P.R., che riconosce il diritto alla conservazione del cognome, sia in forza degli artt. 1 e 4 l. 19 novembre 1984, n. 950 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione per il rilascio del certificato matrimoniale e della Convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a Monaco il 5 settembre 1980), che consente l'applicabilità della legge dello Stato, di cui il richiedente sia cittadino, se compatibile con l'ordine pubblico, in conformità con l'art. 16, l. 31 maggio 1995, n. 218, dovendosi escludere che l'art. 34, comma 1, d.P.R. n. 396/2000 sia norma di ordine pubblico. |