Competenza del tribunale ordinario e tribunale per i minorenni in merito alla responsabilità genitoriale
25 Settembre 2015
Massima
Se un giudizio di separazione è in corso al momento della proposizione della domanda diretta all'adozione di un provvedimento “de potestate” si verifica l'effetto attrattivo della competenza, in favore del giudice davanti al quale è in corso il giudizio di separazione (nel caso di specie tale principio non può trovare applicazione poiché il procedimento ex artt. 330 ss. c.c. è stato instaurato anteriormente al deposito del ricorso per separazione consensuale). Il caso
Nell'ambito di un giudizio di separazione consensuale, i coniugi, genitori di tre figli minori, chiedevano di essere autorizzati a vivere separati e la conferma dei provvedimenti adottati in via provvisoria a tutela dei minori dal Tribunale per i Minorenni di Milano a seguito di un procedimento precedentemente instaurato ai sensi degli artt. 330 c.c. e ss.. Con tale provvedimento il Tribunale per i Minorenni di Milano affidava i minori al Comune di residenza, con collocamento presso i nonni paterni, affidando al Comune il compito di regolamentare i rapporti dei figli con ciascun genitore, garantendo ogni adeguato intervento di sostegno in loro favore. All'udienza presidenziale il Presidente del Tribunale riservava ogni decisione in merito all'omologazione del verbale al Tribunale in Camera di Consiglio. Il Pubblico Ministero rassegnava le conclusioni esprimendo parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi, ma eccependo la carenza di competenza del Tribunale riguardo all'affidamento dei minori. Il Tribunale, in Camera di Consiglio, omologava il verbale di separazione consensuale sottoscritto dai coniugi all'udienza presidenziale limitatamente alle condizioni riguardanti marito e moglie, dichiarando non luogo a provvedere in relazione alla richiesta di omologazione delle conclusioni inerenti ai figli minori. La questione
Il Tribunale, interpellato in merito all'omologazione di una separazione consensuale tra coniugi, è stato chiamato a decidere sull'effetto attrattivo o meno del giudice davanti al quale è in corso il giudizio di separazione di un giudizio “de potestate” instaurato anteriormente al deposito del ricorso per separazione consensuale. Le soluzioni giuridiche
Com'è noto, l'art. 3 l. n. 219/2012 ha modificato l'art. 38 disp. att. c.c., sottraendo alla competenza del Tribunale per i Minorenni una serie di procedimenti. Di fatto, il Tribunale per i Minorenni continua ad essere competente per i provvedimenti de potestate limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale previsti e disciplinati dall'artt. 330 e ss. c.c. e per i provvedimenti contemplati negli artt. 84, 90 e 371 c.c.. Come si evince dal comma 1 dell'art. 38 disp. att. c.c., la competenza del Tribunale per i Minorenni, tuttavia, resta esclusa, per i procedimenti di cui all'art. 333 c.c., nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c.. In questo caso, infatti, la competenza spetta al Tribunale ordinario. Spetta, altresì, al Tribunale ordinario - anche se sul punto la formulazione del Legislatore appare alquanto confusa ed imprecisa, non richiamando espressamente gli articoli di legge - la competenza per i procedimenti di cui agli artt. 334 ss. c.c., quando tra le stesse parti sia in corso giudizio di separazione e divorzio. Si è ritenuto, tuttavia, che la deroga a favore del Tribunale ordinario di un procedimento di natura ablativa della responsabilità genitoriale non possa trovare applicazione nel caso di separazione consensuale dei coniugi ai sensi dell'art. 711 c.p.c.; il procedimento ablativo della responsabilità genitoriale è caratterizzato, infatti, da una forte conflittualità. Il Tribunale di Milano, nella decisione in esame, applicando quanto espressamente previsto dal Legislatore per l'ipotesi di procedimenti di cui all'art. 330 c.c. non ha riconosciuto l'applicazione della c.d. competenza per attrazione del Tribunale ordinario, nonostante i coniugi avessero prestato acquiescenza ai provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni in merito all'affido e al collocamento dei minori. La domanda inerente lo status dei genitori e l'affidamento dei minori proposta innanzi al Tribunale per i Minorenni, infatti, era stata proposta anteriormente all'instaurazione del procedimento per separazione consensuale. Osservazioni
Per risolvere la questione sull'effetto attrattivo o meno nel caso di specie della competenza del Tribunale ordinario in merito al procedimento de potestate instaurato presso il Tribunale per i Minorenni, il giudice de quo ha espressamente fatto riferimento a Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2015. La Corte di legittimità, con questa recente pronuncia, ha precisato che i contrasti dottrinali in merito all'interpretazione estensiva o all'interpretazione letterale dell'art. 38 disp. att. c.c. dell'espressione giudizi «in corso» accostata all'ulteriore espressione «in tal caso per tutta la durata del processo», deve essere risolta secondo la prevalenza testuale. Secondo la Suprema Corte, infatti, il Legislatore ha voluto esattamente prevedere che se un giudizio di separazione è in corso al momento della proposizione della domanda diretta all'adozione di un provvedimento de potestate, si verifica l'effetto attrattivo della competenza in favore del giudice davanti al quale è in corso il giudizio di separazione. La Corte di legittimità ha, altresì, affermato che «tale lettura testuale appare anche rispettosa del principio generale della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 c.p.c., secondo cui la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda». Come correttamente evidenziato dalla Corte di Cassazione, poi, l'interpretazione testuale della norma corrisponde anche alle finalità di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore (art. 111 Cost., art. 8 CEDU e art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea). Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale ha correttamente escluso l'effetto attrattivo presso di sé della competenza del procedimento instaurato presso il Tribunale per i Minorenni; quest'ultimo, infatti, era iniziato prima del deposito del ricorso per la separazione consensuale dei coniugi. Il Tribunale di Milano, quindi, ha deciso di non provvedere in merito all'affidamento dei minori, statuendo esclusivamente sullo status dei coniugi e sui rapporti economici intercorrenti tra gli stessi. Secondo il ragionamento del Giudice di prime cure, infatti, il Tribunale ordinario non potrebbe neppure confermare nel verbale di separazione consensuale le statuizioni interinalmente rese dal competente Tribunale per i Minorenni ed accettate dai genitori. L'omologazione di dette statuizioni, infatti, verrebbe a costituire un valido titolo esecutivo in contrasto con un altrettanto valido ed efficace titolo esecutivo eventualmente reso dal Tribunale per i Minorenni e difforme da quello precedente. Essendo, tuttavia, il diritto alla separazione personale uno dei diritti fondamentali della persona che non può essere trascurato o ritardato per la concomitanza di un procedimento di natura c.d. genitoriale, come correttamente evidenziato, il Collegio ha omologato solo le condizioni inerenti alle parti in quanto coniugi e non quelle inerenti alle parti in quanto genitori. Guida all'approfondimento
Tommaseo F., La nuova legge sulla filiazione: i profili processuali, in Famiglia e Diritto, 3/2013, 251, 2013 |