La nuova attività dell’ex coniuge non legittima l’aumento dell’assegno divorzile

Redazione Scientifica
24 Ottobre 2016

Ai fini della revisione dell'assegno divorzile rilevano solo quegli incrementi delle condizioni patrimoniali dell'ex-coniuge che si configurino come ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio.

Ai fini della revisione dell'assegno divorzile rilevano solo quegli incrementi delle condizioni patrimoniali dell'ex coniuge che si configurino come ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio. Anche durante la separazione e fintanto che il matrimonio non si scioglie, il coniuge può maturare aspettative di miglioramento del tenore di vita, in ragione dei progressi economici e lavorativi dell'altro, ma se il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge è dovuto al buon esito di una attività imprenditoriale intrapresa dopo il divorzio e senza alcun collegamento con l'attività svolta in costanza di matrimonio, l'altro non è legittimato a chiedere un aumento dell'assegno divorzile.

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