La nuova attività dell’ex coniuge non legittima l’aumento dell’assegno divorzile
24 Ottobre 2016
Ai fini della revisione dell'assegno divorzile rilevano solo quegli incrementi delle condizioni patrimoniali dell'ex coniuge che si configurino come ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio. Anche durante la separazione e fintanto che il matrimonio non si scioglie, il coniuge può maturare aspettative di miglioramento del tenore di vita, in ragione dei progressi economici e lavorativi dell'altro, ma se il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge è dovuto al buon esito di una attività imprenditoriale intrapresa dopo il divorzio e senza alcun collegamento con l'attività svolta in costanza di matrimonio, l'altro non è legittimato a chiedere un aumento dell'assegno divorzile. |