Esclusa la competenza del giudice minorile nei casi previsti dagli artt. 330 e 333 c.c.

Redazione Scientifica
24 Novembre 2016

La competenza del tribunale ordinario sussiste in tutte le ipotesi in cui, in virtù del contenuto sostanziale della domanda, possano essere adottati provvedimenti riconducibili all'art. 330 c.c. o all'art. 333 c.c..

La competenza del tribunale ordinario sussiste in tutte le ipotesi in cui, in virtù del contenuto sostanziale della domanda, possano essere adottati provvedimenti riconducibili all'art. 330 c.c. o all'art. 333 c.c.. Pertanto, la competenza del giudice minorile resta esclusa, non solo nei casi previsti dall'art. 333 c.c. ma anche, quanto meno nelle ipotesi riferibili al conflitto familiare e non a quelle che possono determinare l'apertura di un procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, nei casi indicati dall'art. 330 c.c., a prescindere dal nomen iuris e dalle richieste espressamente formulate dalle parti nel ricorso, sempre soggette, in materia minorile, alla possibilità di provvedimenti d'ufficio diversi dall'iniziale domanda.

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