La Corte di Strasburgo ritorna sull’allontanamento del minore e la maternità surrogata
25 Gennaio 2017
Con sentenza 27 gennaio 2015, la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo aveva dichiarato, nel caso Paradiso e Campanelli c. Italia che viola l'art. 8 CEDU la decisione delle autorità italiane di allontanare il minore nato all'estero ricorrendo alla maternità surrogata. Eravamo tutti in attesa dell'esito del rinvio alla Corte, proposto dal Governo italiano, ai sensi dell'art. 43 CEDU (G. Pizzolante, Corte di Strasburgo e maternità surrogata all'estero: rispetto del limite dell'ordine pubblico o tutela del superiore interesse del minore?). Ed ecco, il 24 gennaio 2017, la sentenza della Grande Camera, questa volta definitiva, che ribalta completamente la precedente pronuncia, concludendo che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 8 CEDU. Vista la mancanza di legame biologico tra il bambino e gli aspiranti genitori, la breve durata delle relazioni e l'incertezza giuridica dei legami, la Corte ha ritenuto, in primo luogo, che il rapporto tra i ricorrenti e il minore non rientri nella nozione di vita familiare ai sensi dell'art. 8. Difatti, i signori Paradiso e Campanelli avevano forgiato legami affettivi stretti con il bambino solo nelle prime fasi della sua vita e la cessazione di tali legami, pur non essendo direttamente imputabile ai ricorrenti, è comunque conseguenza dell'incertezza giuridica che essi stessi hanno creato, tenendo un comportamento contrario alla legge italiana. Le autorità italiane hanno reagito rapidamente a questa situazione chiedendo la sospensione della responsabilità genitoriale e l'apertura del procedimento di adozione. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto, tuttavia, che i fatti in causa rientrano nella nozione di vita privata, poiché i ricorrenti sono stati colpiti dalle decisioni giudiziarie che hanno portato all'allontanamento del minore e al suo collocamento in vista dell'adozione. Tale interferenza non è in violazione dell'art. 8, se conforme alla legge, se ha perseguito uno o più obiettivi legittimi e se necessaria in una società democratica per il raggiungimento di tali obiettivi. A tale riguardo, la Grande Camera ha affermato che nella misura in cui il comportamento dei ricorrenti ha violato la legge sull'adozione e il divieto previsto nell'ordinamento italiano circa la riproduzione eterologa, i provvedimenti adottati nei confronti del minore hanno perseguito l'obiettivo di «prevenire l'illegalità» e di proteggere «diritti e libertà» altrui. La Corte europea, in particolare, ha considerato legittimo il desiderio delle autorità italiane di ribadire la competenza esclusiva dello Stato di riconoscere una relazione genitoriale solo laddove sia legittima ovvero solo nel caso di parità biologica o di adozione legittima. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di necessità implica che l'interferenza statale in questi casi sia espressione di un bisogno sociale imperativo, proporzionale allo scopo legittimo perseguito. Le autorità nazionali hanno agito considerando l'illegittimità del comportamento dei ricorrenti e l'urgenza di assumere misure nei confronti del minore. Tali misure si sono rivelate pertinenti in quanto direttamente finalizzate agli scopi legittimi di prevenire l'illegalità e di proteggere i minori. Per quanto riguarda la proporzionalità, la Corte europea non ha sottovalutato l'impatto dell'allontanamento, ma in un caso del genere gli interessi pubblici in gioco hanno avuto un peso maggiore. Se le autorità italiane avessero lasciato che il minore rimanesse con i ricorrenti, avrebbero legalizzato una situazione creata in violazione di importanti regole del diritto italiano. La Grande Camera ha così riconosciuto la legittimità dell'operato dei giudici italiani che, rimanendo all'interno dell'ampio margine di apprezzamento a loro disposizione e consapevoli che il minore non avrebbe sofferto a seguito dell'allontanamento, hanno garantito un giusto equilibrio tra i diversi interessi in conflitto.
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