Onere della prova nel giudizio di disconoscimento della paternità
25 Maggio 2015
Il marito che, avendo scoperto l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, intenda disconoscere il figlio, che cosa deve provare nel relativo giudizio?
Nell'assetto vigente, l'onere probatorio a carico del marito che agisce in giudizio per disconoscere il figlio nato nel matrimonio è notevolmente alleggerito rispetto al passato. E ciò si deve all'evoluzione della giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 235 n. 3 c.c., evoluzione tradottasi, recentemente, anche in riforma legislativa. Occorre ricordare che nel sistema previgente, l'attore era gravato da una probatio diabolica, dovendo dimostrare preliminarmente l'adulterio della moglie. Tale onere probatorio è stato superato per effetto della sentenza della Consulta n. 266 del 6 luglio 2006 e, quindi, è stato espunto formalmente dal codice civile con l'intervento coordinato di cui alla l. n. 219/2012 e al d.lgs. n. 154/2013. Più esattamente, l'art. 235 c.c. è stato abrogato mentre il vigente art. 243-bis c.c. (che lo sostituisce) stabilisce semplicemente ed in modo lineare che è sufficiente provare l'insussistenza del legame biologico tra il figlio e il padre apparente. La neo disposizione ha, inoltre, portata più ampia poiché prevede la possibilità di agire in disconoscimento non soltanto nei riguardi del figlio concepito in costanza di matrimonio ma anche nei confronti del figlio che sia nato dopo il matrimonio (pur essendo stato concepito prima). L'onere probatorio, dunque, risulta notevolmente semplificato, spettando al marito attore provare l'incompatibilità genetica e nulla di più o di diverso. Considerato, poi, l'oggetto della prova in discorso, va da sé che l'istruttoria potrà esaurirsi con l'espletamento di consulenza tecnica di natura genetico-ematologica (nella pratica, un semplice prelievo di sangue o di saliva). Questo il quesito peritale che ricorre in dette fattispecie: “esegua il CTU tutti gli accertamenti diagnostici che riterrà necessari sulla persona del figlio e su quella del coniuge della madre, onde valutare la compatibilità genetica tra le parti rispetto al rapporto di filiazione, indicandone la probabilità statistica di paternità”. Per finire, va detto che il giudice potrebbe trarre elementi di convincimento anche dal rifiuto di una parte di sottoporsi al prelievo in ambito peritale. Merita di essere sottolineato, infine, che il marito attore sarà tenuto a dimostrare, altresì, di avere agito prima del decorso del termine decadenziale di un anno dalla conoscenza dell'adulterio della moglie (cfr. il nuovo art. 244 c.c.). |