Divorzio italiano e straniero: vale il criterio della prevenzione

26 Maggio 2016

Istanza per divorzio di coniugi albanesi, residenti in Italia, presentato con ricorso dalla moglie avanti al Giudice italiano successivamente al ricorso presentato, all'insaputa di lei, in Albania dal marito. Sussiste la giurisdizione italiana a decidere?

Istanza per divorzio di coniugi albanesi, residenti in Italia, presentato con ricorso dalla moglie avanti al Giudice italiano successivamente al ricorso presentato, all'insaputa di lei, in Albania dal marito che si costituisce nel procedimento italiano e, nel frattempo, ottiene sentenza albanese in difetto di contraddittorio ed in violazione dei diritti di difesa della moglie. La sentenza albanese, prodotta avanti il giudice italiano, viene appellata dalla moglie in Albania per eccepirne la nullità. Sussiste la giurisdizione italiana a decidere?

La fattispecie è regolata dall'art. 19 Reg. 2201/2003 UE (che ha carattere universale e dunque si applica anche nell'ipotesi in cui uno o entrambi i coniugi, o entrambi, non siano cittadini UE) in base al quale, ai fini dell'individuazione del giudice competente (rectius avente competenza giurisdizionale) vale il criterio della prevenzione; conseguentemente il Giudice italiano, che è stato adito per secondo, ha l'obbligo di sospendere il procedimento di divorzio sino al passaggio in giudicato del giudizio radicato, preventivamente, dal marito in Albania.

Diverso il discorso della riconoscibilità della decisione: giacché emessa in uno Stato extra UE non si applicheranno, ai fini del riconoscimento, gli artt. 21, 22 e 23 del Reg. n. 2201/2003 UE ma l'art. 65 l. n. 218/1995 in forza del quale il riconoscimento della sentenza di divorzio emessa in uno Stato estero può essere richiesto, in ipotesi di contestazione, alla Corte d'appello con il procedimento di cui all'art. 67 l. n. 218/1995 e art. 30 D.lgs 150/2011.

In sostanza: il giudice italiano deve, allo stato, sospendere il giudizio divorzio sino alla definizione del giudizio albanese. Qualora la moglie non ottenesse, in Albania, declaratoria di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio (da valutarsi sulla base del diritto interno albanese), potrà opporsi al suo riconoscimento in Italia; a quel punto il marito potrà richiedere il riconoscimento in Italia della sentenza, cui la moglie potrà opporsi assumendo essere stati lesi i suoi “diritti essenziali di difesa“ ex art. 65 l. n. 218/1995.

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