No al risarcimento del danno per l'uomo che diventa padre con l'inganno
25 Maggio 2017
Parte ricorrente ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari aveva respinto la sua richiesta di risarcimento del danno nei confronti della compagna in seguito alla nascita indesiderata del loro figlio, conseguente alla dichiarazione della donna, al momento del rapporto sessuale, di non essere fertile.
Secondo la Suprema Corte, il rapporto sessuale tra due persone consenzienti (nel caso di specie, palesemente non riconducibile a prostituzione) non può essere logicamente assimilato ad un rapporto contrattuale e non può, quindi, implicare l'obbligo di ciascun partner di informare l'altro del proprio reale stato di fertilità, circostanza che, al contrario, rientra nel diritto alla riservatezza della persona tutelato dall'ordinamento. Né può configurarsi un illecito aquiliano qualora una persona fornisca all'altra informazioni non corrispondenti al vero in ordine alla propria condizione di fertilità o infertilità non potendo derivare nulla in concreto in termini risarcitori per il combinato disposto degli artt. 1227 e 2056, comma 1, c.c.. Un soggetto in grado di svolgere un atto sessuale completo, infatti, non può ignorare l'esistenza di mezzi contraccettivi di facile reperimento e utilizzo ascrivibili, pertanto, all'ordinaria diligenza per chi non ha alcuna finalità procreativa. Il ricorso viene, quindi, rigettato. |