Nessun assegno divorzile se il richiedente guadagna almeno 1.000,00 euro al mese
25 Maggio 2017
Il caso. Tizio e Caia, sposati dal 1985, si sono separati consensualmente nel 2004, senza alcuna previsione di assegno ex art. 156 c.c. a favore della moglie, all'epoca imprenditrice. Tizio deposita ricorso per divorzio e Caia, con memoria difensiva, chiede al Presidente un assegno divorzile, assumendo in primis l'esistenza di un divario reddituale rispetto al marito.
L'assegno di divorzio non serve a colmare le disparità economiche tra i coniugi. Il presidente estensore, anche alla luce del révirement della Suprema Corte (Cass. 10 maggio 2017, n. 11504, ma anche Cass. civ. 11 maggio 2017, n. 11538 e Cass. civ. 16 maggio 2017, n. 12196 seppur vertente in materia di separazione), precisa che l'assegno di divorzio non è (più) finalizzato a garantire al coniuge meno abbiente il mantenimento del pregresso tenore di vita, ma è dovuto solo qualora il richiedente non abbia – o non possa procurarsi- i mezzi necessari, alla luce del principio di autoresponsabilità, al raggiungimento dell'indipendenza economica. Per indipendenza economica deve intendersi «la capacità per una determinata persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di riferimento- di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali)». Ai fini pratici, per il Tribunale di Milano, «un parametro non esclusivo di riferimento può essere rappresentato dall'ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello stato consente.... di accedere al gratuito patrocinio (soglia che, ad oggi è di € 11.528,41 ossia circa 1.000,00 euro al mese). Ulteriore parametro... può anche essere il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive ed abita».
Nessun assegno dunque se il richiedente guadagna almeno 1.000,00 euro al mese. Il Giudice, in sede presidenziale, ha respinto la domanda della moglie di assegno divorzile, salvo gli accertamenti successivi della fase istruttoria. Nel caso in esame, la peculiarità è rappresentata dal fatto che la domanda di contributo è stata avanzata, per la prima volta, nel giudizio di divorzio, non avendo la richiedente al momento della separazione consensuale, richiesto alcun contributo per sé.
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