Divisione parziale di eredità ammessa solo con il consenso di tutti i coeredi
25 Luglio 2017
A seguito della morte della madre, quattro fratelli ereditano alcuni immobili. Con un atto di permuta intercorso unicamente fra alcuni coeredi, ed un secondo atto di permuta, intercorso unicamente fra altri coeredi (diversi da quelli che hanno partecipato al primo atto), vengono effettuate cessioni di quota degli immobili ereditari. Iniziata la causa per la divisione, si afferma che in forza degli atti di permuta si è già avuta una divisione parziale dell'eredità. La Cassazione, invece, esclude che gli atti di permuta, pur congiuntamente ed in connessione considerati, valgano a dar corpo ad una divisione parziale dell'eredità in quanto nella prima non si riscontra alcun riferimento alla operanda successiva permuta.
L'accordo di divisione si forma con la volontà negoziale di tutti i coeredi. La Cassazione con ordinanza 10 luglio 2017, n. 17021, riconosce la liceità della divisione parziale dell'eredità (arg. ex art. 713, comma 3, c.c.) ma puntualizza che essa richiede la manifestazione del consenso di tutti i coeredi in un unico contesto documentale, oppure anche in documenti separati e cronologicamente distinti ma, in tale seconda eventualità, a condizione che si accerti che i documenti sono tra loro inscindibilmente correlati, sì da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo divisionale. In altri termini, il principio generale è che, ai fini della sussistenza del requisito della forma scritta nei contratti, non occorre che la volontà negoziale sia manifestata dai contraenti contestualmente e in un unico documento, dovendosi ritenere il contratto perfezionato anche qualora le sottoscrizioni siano contenute in documenti diversi, anche cronologicamente distinti, qualora, sulla base di una valutazione rimessa al giudice di merito, si accerti che il secondo documento è inscindibilmente collegato al primo, in modo da evidenziare il raggiungimento dell'intesa. La Cassazione, pur escludendo che le permute intervenute soltanto fra alcuni coeredi valgano a dar corpo ad una divisione parziale, non le ritiene tuttavia del tutto prive di effetti: esclusa la produzione di effetti reali, alle permute di quote di immobili ereditari intervenute soltanto fra alcuni coeredi può, eventualmente, riconoscersi solo efficacia obbligatoria che non fa venir meno la natura ereditaria dei beni permutati.
Il principio si applica anche agli atti diversi dalla divisione. Non è privo di interesse notare che gli atti a cui la Cassazione riconosce efficacia divisoria (sottinteso, laddove agli stessi partecipino tutti i coeredi) non sono vere e proprie divisioni ma contratti di permuta; si condivide così una nozione allargata di divisione, ricomprendendovi non solo la divisione in natura ma anche quegli atti che sono comunque finalizzati allo scioglimento della comunione attraverso l'assegnazione ai contitolari di valori proporzionali alle quote (art. 764 c.c.). |