Modifiche dell’assegno per i figli maggiorenni
27 Luglio 2017
Tizio, figlio maggiorenne nato fuori dal matrimonio, ottiene con ricorso, un assegno di mantenimento dalla propria madre. Dopo alcuni anni, la situazione del ragazzo peggiora ed egli intende adire nuovamente il Tribunale per ottenere - in modifica del precedente provvedimento - un aumento dell'assegno. Trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, è possibile invocare l'art. 742 c.p.c. anche se il successivo art. 742-bis sembra escluderne l'applicabilità con riferimento ai provvedimenti vertenti in materia di famiglia?
La determinazione in concreto dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, nato fuori dal matrimonio, ha carattere contenzioso e non rientra nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, considerata la natura di diritto soggettivo del figlio ad essere mantenuto da entrambi i genitori, secondo quanto previsto negli artt. 147 e 316-bis c.c.. Nè può valere la riserva del procedimento camerale, indicata nell'art. 38, disp. att., c.c., che si applica solo ai giudizi che riguardano figli minori. Ciò premesso la richiesta di modifica non potrà che seguire la strada del procedimento ordinario, per il tramite di notificazione di atto di citazione; purtuttavia, in presenza dei presupposti di legge, è possibile la richiesta di emissione di un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ante o in corso di causa. Ovviamente la parte istante dovrà dare rigorosa prova non solo del fumus boni iuris ma anche e soprattutto del fatto che il mancato aumento, nella misura richiesta, vada a comprimere i diritti del soggetto richiedente, fornendo egli dunque esatta dimostrazione del c.d. periculum in mora (in punto ammissibilità del provvedimento d'urgenza a tutela dell'assegno per i figli maggiorenni, vedi Trib. Roma, 4 settembre 2013). |