È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la l. 6 agosto 2015, n. 132 che converte, con modificazioni, il d.l. n. 83/2015. Il provvedimento è entrato in vigore il 21 agosto 2015.
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015, supplemento ordinario n. 50, la l. 6 agosto 2015, n. 132 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 83/2015.
Relativamente ai punti di interesse per il diritto di famiglia, non ha subito interventi l'art. 12 che introduce l'art. 2929-bis c.c..
L'art. 13, rimasto immutato nella parte in cui aggiunge nuovi commi all'art. 545 c.p.c., viene arricchito, invece, della parte in cui sostituisce l'art. 614-bis c.p.c. con il Titolo IV-bis relativo alle misure di coercizione indiretta. Nella sua nuova formulazione il citato articolo (a sua volta rubricato misure di coercizione indiretta) prevede che il giudice, con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro «salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.». Nel determinare l'ammontare della somma di cui al comma 1, il giudice deve tenere conto «del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».
Diverse, infine, sono le modifiche apportate all'art. 19 recante «disposizioni in materia di processo civile telematico»:
il nuovo art. 16-bis, comma 1, d.l. n.179/2012 riconosce ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni la facoltà – non l'obbligo – di depositare telematicamente atti e documenti;
lo stesso articolo, al comma 1-bis, oggi, recita che «nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi le corti d'appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1», e non più solo «il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo». Il nuovo art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012 ha quindi esteso ad ogni atto la facoltà di deposito telematico;
l'art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, così come modificato in sede di conversione, permette al giudice di ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti, quando sussistano specifiche ragioni – diposizione rimasta immutata - e «fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematica nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee». La disposizione, così come novellata, ha aggiunto alla possibilità per il giudice di ordinare il deposito cartaceo di singoli atti e documenti (e non di tutti gli atti e documenti depositati delle parti nel processo), la possibilità per il guardasigilli di emanare un decreto – non avente natura regolamentare – per l'acquisizione cartacea di atti e documenti;
ulteriore modifica riguarda l'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012. La novella disposizione dispone che le copie informatiche di atti processuali presenti nei fascicoli – quindi sia quelli di parte, sia quelli degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti giudiziali - o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgano all'originale, anche quando manchi la firma digitale del cancelliere che attesti la conformità all'originale. La Legge prevede quindi oggi la possibilità per i difensori e per gli altri soggetti indicati, di attestare la conformità di copie informatiche degli atti di parte e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non solo di quelli presenti nel fascicolo informatico ma anche di quelli trasmessi in allegato alla PEC;
il nuovo testo dell'art. 16-bis, comma 9-octies, d.l. n. 179/2012 stabilisce quale parametro redazionale di riferimento per gli atti di parte e per i provvedimenti del giudice la sinteticità;
l'art. 16-decies attribuiva l'obbligo di certificazione di conformità della copia di atti formati su supporti analogici e notificati, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della l. 21 gennaio 1994, n. 53 quando di tali atti doveva essere depositata con modalità telematiche la copia informatica. Pur lasciando invariata la sostanza della norma, le modifiche apportate in sede di conversione eliminano il riferimento all'ufficiale giudiziario e alla l. n. 53/1994 e precisano che «la copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento», estendendo il potere di certificazione di conformità a tutti gli atti e provvedimenti, notificati e non, da depositare telematicamente;
l'art. 16-undeciesdisciplina, invece, le modalità di attestazione di conformità a seconda che si tratti di copia analogica o informatica. La l. n. 132/2015 modifica il comma 3 di tale articolo, prevedendo che l'individuazione della copia cui si riferisce l'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato «ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia». Viene poi aggiunto il comma 3-bis che stabilisce che devono essere considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto «i soggetti di cui all'art. 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla l. 21 gennaio 1994, n. 53»;