Il principio della maternal preference non è applicabile per individuare il genitore collocatario
25 Ottobre 2016
Il Tribunale per i minorenni ha affidato, con decreto definitivo, una minore al Comune di Milano collocandola in modo prevalente presso il padre. Successivamente, i genitori sono pervenuti alla possibile modifica del collocamento della bambina favorendo un riavvicinamento alla madre. Non trovandosi, però, d'accordo sui tempi di attuazione di tale percorso, la donna ha presentato ricorso presso il Tribunale di Milano.
Il Giudice milanese ha ritenuto che né l'art. 337-ter c.c. né la Carta Costituzionale, assegnano rilevanza o prevalenza giuridica al criterio della maternal preference (secondo il quale i bambini in età scolare devono essere collocati in via prevalente presso la madre, anche qualora il padre dimostri eccellenti capacità genitoriali), da ritenersi superato, in virtù del principio della bigenitorialità e di quello di parità genitoriale, dalle normative incentrate sul criterio della neutralità del genitore affidatario (c.d. gender neutral child custody laws). Pertanto, non potendo il solo genere determinare una preferenza per l'uno o per l'altro genitore, il collocatario in via preferenziale potrà essere sia il padre sia la madre in forza di una scelta da effettuarsi considerando il preminente interesse del minore.
Non è, peraltro, argomento valido ai fini dell'applicabilità del criterio della “maternal preference”, quello ricavabile da una recente sentenza della Cassazione (sez. I, 14 settembre 2016, n. 18087). In quel caso, infatti, tale criterio non era stato tempestivamente contestato ed era divenuto elemento passato in giudicato; comunque, la Suprema Corte aveva fondato la sua decisione su altri argomenti indicati in motivazione. Per questi motivi e sulla base degli accertamenti condotti dai Servizi Sociali, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso, confermando il collocamento della minore in via prevalente presso il padre.
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