Rapporti tra reclamo dell’ordinanza presidenziale e modifica del Giudice istruttore
25 Novembre 2015
Proposto reclamo avanti la Corte d'Appello avverso l'ordinanza presidenziale, il G.I. può modificare l'ordinanza prima della decisione della Corte?
E' noto che l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. può essere reclamata innanzi alla Corte d'Appello e modificata, su istanza di parte, dal Giudice Istruttore. Il quadro giurisprudenziale sui rapporti tra reclamo e modifica è composito ma con riferimento al quesito proposto si può sostenere che: a) eventuali errori dell'ordinanza presidenziale possono essere fatti valere solo con il reclamo (Trib. Milano, 1 ottobre 2013; Trib. Siena, 16 febbraio 2013; Trib. Pistoia, 7 gennaio 2010); b) la modifica può essere chiesta solo in presenza di fatti nuovi emersi dopo l'udienza ex art. 708 c.p.c. (Trib. Roma, 13 luglio 2011; Trib. Busto Arsizio, 17 novembre 2010; Trib. Mantova, 23 maggio 2007; Trib. La Spezia, 25 novembre 2007; contra Trib. Arezzo, 3 febbraio 2009; App. Firenze, 12 settembre 2007). Dunque se la modifica si basa su fatti già dedotti nel giudizio di reclamo, dovrà essere respinta (electa una via non datur recursus ad alteram). Se si basa, invece, su fatti sopravvenuti (e dunque non dedotti innanzi alla Corte d'appello), il Giudice Istruttore potrà pronunciarsi su di essa, ma solo succcessivamente alla decisione del Giudice superiore. La ragione della tempistica è intuitiva: il G.I. non può anticipare il giudizio della Corte d'appello o sovrapporsi ad esso ma, dovendo incidere sull'ordinanza presidenziale (modificandola) dovrà attendere che la stessa si sia, seppure relativamente, stabilizzata; diversamente si creerebbe un insanabile contrasto tra provvedimenti. |