Condotta inadeguata del coniuge sui social network: quali conseguenze sul giudizio di separazione?
25 Novembre 2016
I casi. Il Tribunale di Torre Annunziata, disposta la separazione tra due coniugi e rigettate le rispettive domande di addebito e assegnazione della casa familiare, ha condannato la moglie al risarcimento del danno non patrimoniale al coniuge in quanto, oltre ad offenderlo ripetutamente e a mostrarsi in pubblico con il proprio amante, si è attribuita su Facebook lo status di “separata” ancora prima dell'instaurarsi del relativo giudizio.
Il Tribunale di Prato si è pronunciato in merito a una domanda di separazione giudiziale presentata dal marito che ha, inoltre, chiesto di addebitare la separazione alla moglie, dal momento che la crisi coniugale, a detta del ricorrente, risultava ascrivibile all'improvviso cambiamento della donna e, in particolar modo, alla condotta disinibita che manifestava sui social network, coinvolgendo anche la figlia minorenne.
Risarcibile il danno non patrimoniale se l'infedeltà del coniuge lede la dignità del partner. Secondo il Tribunale di Torre Annunziata, la condotta illecita costituita dalla violazione del dovere di fedeltà coniugale in costanza di convivenza matrimoniale, una volta che il coniuge abbia presentato domanda di separazione, è sanzionata tipicamente con l'addebito della separazione, qualora si ponga quale causa determinante. Per il configurarsi di una responsabilità risarcitoria è necessario invece accertare il nesso di causalità tra tale violazione e la lesione di un diritto costituzionalmente protetto che vada al di là della mera sofferenza psichica causata dall'infedeltà. Nella fattispecie in esame, la connotazione pubblica della relazione adulterina della donna e la gravità delle offese rivolte al ricorrente, integrano certamente una lesione alla dignità e alla reputazione dell'uomo, beni costituzionalmente protetti. Pertanto, attesa l'oggettiva lesività psico-fisica del comportamento nei confronti del coniuge e la sofferenza morale e psicologica da questi patita, il Tribunale condanna la ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del marito; e ciò pur rigettando le domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti.
I comportamenti disinibiti della moglie su Facebook sono causa di addebito della separazione. Il Tribunale di Prato, invece, ritiene provata la domanda di addebito formulata dal marito. Il fatto che la donna si comportasse in modo discutibile, rendendo pubblica tramite i social network la propria relazione adulterina e l'esempio negativo fornito alla figlia minore, vista dalla madre «quasi come una compagna di avventure» devono essere considerati la causa dell'irreversibile crisi coniugale. Per questi motivi, il Collegio accoglie la domanda presentata dal ricorrente e dichiara la separazione addebitabile alla moglie.
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