Coabitazione familiare e separazione tra i coniugi: chi è titolare del diritto alla inviolabilità del domicilio?
26 Gennaio 2016
In caso di separazione tra coniugi ovvero nel caso di coabitazione tra più persone chi è il soggetto titolare del diritto alla inviolabilità del domicilio e del potere di vietare a terzi estranei l'ingresso nell'abitazione?
Una problematica abbastanza ricorrente nella prassi giudiziaria è quella relativa alla individuazione del soggetto titolare del diritto alla inviolabilità del domicilio nonché del relativo potere di vietare ai terzi estranei l'ingresso o la permanenza nello stesso. La questione si pone spesso in presenza di una comunità di persone conviventi nel medesimo luogo o di una separazione tra i coniugi. Nel caso di coabitazione familiare la giurisprudenza di legittimità, partendo dalla consapevolezza che il bene giuridico tutelato è la domus, intesa come espressione della libertà individuale, ha affermato il principio secondo cui tutti i conviventi (membri della famiglia ed ospiti) sono titolari dello ius prohibendi, onde il consenso di uno non può prevalere sul dissenso degli altri, spettando il diritto del domicilio a tutti i componenti della famiglia (ivi compreso il convivente more uxorio) per il solo fatto della convivenza (Cass. pen., sez. I, n. 520/1971; Cass., sez. V, n. 52009/1977). Il legittimo esercizio dello ius excludendi, proprio in ragione della definizione di domicilio quale luogo di privata dimora dove si esplica liberamente la personalità del singolo, presuppone necessariamente la convivenza ovvero l'esistenza di una reale situazione di fatto che colleghi in maniera sufficientemente stabile il soggetto allo spazio fisico in cui si esplica la sua personalità. Si ritiene, invece, che in presenza di una separazione tra i coniugi, anche se soltanto di fatto, con uno di essi che abbia effettivamente abbandonato l'abitazione, l'unico titolare del diritto di esclusione dei terzi vada individuato nel coniuge rimasto nella abitazione familiare, con conseguente configurabilità del delitto di cui all'art.614 c.p. nei confronti di chi vi si introduce o vi si trattiene contro la volontà espressa o tacita di quest'ultimo ovvero clandestinamente o con l'inganno, ivi compreso il coniuge trasferitosi a vivere altrove (Cass. pen, sez. II, n. 217/1962). Per quest'ultimo, infatti, l'abitazione coniugale non può più considerarsi un luogo dove esplica liberamente la sua personalità. Conseguentemente si esclude al coniuge non convivente la titolarità del diritto di proibirne o di consentirne l'accesso o la permanenza a terzi estranei nella abitazione coniugale e ciò a prescindere dalla circostanza che l'immobile continui a far parte, pro quota, del suo patrimonio (Cass. pen., Sez. V, n. 47500/2012).
Tratto da “www.ilpenalista.it” |