La polizza vita a favore dei figli rientra nella voce investimenti nella documentazione da elencare in atto notorio?
26 Gennaio 2017
Qualora al momento dell'apertura della successione venga scoperta la presenza di una polizza vita predisposta dal de cuius a favore dei figli, tale polizza deve essere qualificata come uno dei beni facenti parte della successione? E, in ogni caso, in che modo la polizza può influenzare o essere influenzata dalle dichiarazioni contenute nell'atto notorio?
I diritti derivanti dalla polizza vita si acquistano a favore dei beneficiari in forza del contratto di polizza e non a causa di morte. Perciò i diritti derivanti dalla polizza, per quanto possano essere ingenti, non devono essere ricompresi nella denuncia di successione. Quanto invece alla loro ricomprensione nell'atto notorio, la questione ha un fondamento diverso. Infatti, l'atto notorio è richiesto dalla banca per identificare correttamente gli aventi diritto alla successione e gli altri eventuali eredi legittimi o legittimari esclusi dalla stessa. Nel caso in cui ci sia una polizza vita, la banca vuole conoscere con certezza il quadro degli eredi e dei successori legittimi o testamentari. In particolare, la polizza può non avere i medesimi beneficiari della successione. Inoltre la polizza può non aver indicato nominativamente i beneficiari e avere invece un'individuazione per categoria: i “miei eredi legittimi”, oppure “i miei figli” o, ancora, “colui che designerò per testamento”. Perciò, la banca richiede l'atto notorio per avere contezza di chi appartenga alla categoria individuata, senza dover assumere le responsabilità formali dell'accertamento. In relazione a ciò, nell'atto notorio non deve però esserci alcuna esplicita menzione, poiché l'identificazione delle varie categorie è sufficiente; l'atto notorio dovrà, quindi, contenere l'esatta individuazione degli eredi legittimi, degli eredi necessari e degli eredi testamentari, qualora vi sia testamento. In tale ultimo caso dovrà anche contenere la menzione del fatto che il testamento sia stato oggetto di pubblicazione e non sia strato impugnato. Il collegamento fra le varie categorie di eredi e i beneficiari della polizza è di competenza della banca e non degli attestanti dell'atto notorio. |