La trascrizione tardiva non è applicabile ai matrimoni non concordatari
26 Aprile 2016
La trascrizione tardiva non è applicabile nel caso di matrimoni celebrati con riti diversi da quello concordatario (nella specie, con rito ebraico), trattandosi di uno jus speciale non esteso alle confessioni religiose diverse dalla cattolica: è invece ammissibile la “trascrizione con effetti ex tunc”, ossia una trascrizione riparatrice tale da porre rimedio a un procedimento di registrazione del matrimonio che, per mero fatto ostativo non rimproverabile ai nubendi, non si è validamente perfezionato; ciò a condizione che, al momento della istanza di trascrizione posticipata, sussistano ancora i requisiti per accedere all'unione matrimoniale e, soprattutto, non siano venute meno le condizioni che legittimavano, a suo tempo, il matrimonio. |