Per il collocamento dei figli il giudice deve valutare il preminente interesse del minore
26 Aprile 2017
A seguito di scelte insindacabili in ordine alla propria residenza compiute da coniugi separati, che non comportano – per il solo fatto di trasferire la residenza lontano dall'altro coniuge – la perdita dell'idoneità ad essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse dei minori il collocamento presso l'uno o l'altro genitore, a prescindere dalla conseguente e inevitabile incidenza negativa sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (nella specie, rilevata la necessaria presenza della madre rispetto al padre e la capacità di adattamento dei bambini alle novità, la Corte ha confermato l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, autorizzandola al trasferimento della residenza). |