Validità del testamento contenente una lesione di legittima
26 Maggio 2015
È valido un testamento predisposto dal testatore (o dal notaio) che contenga una lesione della quota di legittima di uno o più legittimari?
Nell'assetto vigente, la tutela dei legittimari è certamente un principio di ordine pubblico: ad essi spetta una quota dell'eredità, come determinata dagli articoli del codice civile (art. 536 c.c.). Nonostante ciò, il testamento che contenga una lesione dei diritti di un legittimario o addirittura una pretermissione del legittimario dalla eredità è valido. Infatti, il rimedio normativo principe è quello dell'azione in riduzione, che rende inefficaci le disposizioni lesive; non esiste un rimedio che possa andare ad intaccare la validità dell'atto per lesione di legittima né per un vizio di lesione originario (per provocare una dichiarazione di nullità) né per un vizio di lesione sopravvenuto (per provocare una dichiarazione di annullamento). L'inefficacia è un rimedio efficiente per entrambe le posizioni, erede necessario e disponente. Infatti, la disposizione lesiva viene resa inefficace solo a vantaggio e nei confronti del legittimario che agisce per ottenere il ristoro della sua quota, mantenendo ferme le altre disposizioni. In questo modo, il legislatore crea un giusto equilibrio fra le due esigenze: tutela, da un lato, della libertà del disponente e, dall'altro, dei diritti di legittima. Inoltre, la lesione di legittima non è certa sino al momento dell'apertura della successione ed è ben possibile che fra la redazione del testamento e la morte del testatore intercorra un lasso di tempo tale per cui il patrimonio subisce un incremento tale da lasciare sufficienti beni per riempire la quota del legittimario leso. Perciò la valutazione sulla lesione non può essere fatta al momento della redazione del testamento, ma necessariamente in un momento successivo, all'apertura della successione. Il principio della validità del testamento, mitigato dall'inefficacia delle disposizioni lesive, è talmente forte da non subire una deroga nemmeno qualora il testamento contenga una pretermissione, ovvero una completa esclusione di un legittimario leso. Il testamento lesivo potrà essere olografo, ovvero scritto interamente di pugno dal disponente, ma potrà anche essere pubblico, ovvero per atto di notaio alla presenza di due testimoni. Il fatto che il testamento contenga una lesione di legittima non impedisce al notaio il ricevimento dell'atto, proprio in considerazione della sanzione di inefficacia comminata dal legislatore: se la sanzione fosse la nullità, il notaio dovrebbe rifiutare l'atto, per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 28 l. not.; invece, in considerazione dell'inefficacia della sola disposizione lesiva e della validità del testamento, il notaio è obbligato a ricevere l'atto in forza dell'art. 27 l. not.. |