Assegno divorzile confermato anche se l'ex coniuge rifiuta delle offerte di lavoro
26 Maggio 2017
Parte ricorrente ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma aveva determinato l'ammontare dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie.
La Cassazione ritiene inammissibile il ricorso in quanto consistente in una mera contestazione di valutazioni prettamente di merito compiute dalla Corte distrettuale in relazione ai redditi e ai patrimoni dei coniugi nonché alle potenzialità di guadagno dell'ex moglie nel caso in cui avesse ripreso a svolgere la propria attività lavorativa a pieno regime. Secondo la Suprema Corte, il Giudice di merito non ha omesso l'esame di alcun fatto decisivo, in particolare per quanto riguarda il contestato rifiuto, da parte dell'ex moglie, di alcune offerte di lavoro. La Corte d'appello, infatti, ha ritenuto plausibili le motivazioni addotte a giustificazione di tale rifiuto, considerandolo, peraltro, di scarsa rilevanza ai fini della determinazione della capacità di reddito potenziale e non sfruttata. |