Violazione degli obblighi di mantenimento: il reato si configura anche per i figli nati fuori dal matrimonio?

26 Giugno 2017

Il reato di omesso versamento dell'assegno periodico previsto dell'art. 12-sexies, l. 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall'art. 3, 8 febbraio 2006, n. 54) è configurabile anche in caso di omesso versamento in favore di figli nati da genitori non sposati?
Massima

L'omesso versamento della somma fissata dal giudice per il mantenimento dei figli, anche nell'ipotesi che essi siano nati fuori dal matrimonio, integra il reato previsto dall'art. 3, l. n. 54/2006, in quanto ragioni sistematiche non consentono la sussistenza nell'ordinamento di tutele differenziate a seconda del fatto che la prole sia nata in costanza di matrimonio o al di fuori di esso.

Il caso

Il fatto oggetto della sentenza in commento non presenta particolari problematiche, essendo del tutto simile a fatti analoghi, purtroppo sempre più frequenti, anche a causa della crisi economica di questi ultimi. Si trattava infatti di giudicare un uomo, imputato del reato previsto dall'art. 3, l. 8 febbraio 2006, n. 54, il quale non aveva corrisposto con regolarità e precisione il contributo mensile disposto a suo carico dal Tribunale per i minorenni in favore delle figlie minori, nate nell'ambito di una relazione extraconiugale.

La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l'imputato alla pena di euro 500,00 di multa. Questi ricorreva per cassazione eccependo la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p., per erronea applicazione dell'art. 3, l. n. 54/2006, in relazione all'art. 12-sexies, l. n. 898/1970, con riguardo alla sua pretesa capacità economica di poter provvedere al versamento integrale della somma dovuta, nonché alla sussistenza dell'elemento soggettivo proprio della fattispecie criminosa. Aveva infine eccepito la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

La questione

La questione oggetto della pronuncia in esame è la seguente: il reato di omesso versamento dell'assegno periodico previsto dell'art. 12-sexies, l. 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall'art. 3, 8 febbraio 2006, n. 54) è configurabile anche in caso di omesso versamento in favore di figli nati da genitori non sposati?

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte prima di esaminare le specifiche doglianze del ricorrente, ha ritenuto di affrontare il problema della riconducibilità del fatto ascritto al paradigma della fattispecie contestata, ossia l'art. 3, l. n. 54/2006 che richiama l'art. 12-sexies, l. n. 898/1970, tenuto conto del principio sostenuto pochi mesi prima sempre dalla sez. VI, con la sentenza 7 dicembre 2016, n. 2666 (dep. 19 gennaio 2017, sul punto v. Il mancato pagamento dell'assegno se i genitori non sono sposati, in ilFamiliarista.it), la cui massima ufficiale afferma: «In tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento dell'assegno periodico previsto dell'art. 12-sexies, l., 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall'art. 3, l. 8 febbraio 2006, n. 54) è configurabile esclusivamente nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, mentre, nel caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza può configurarsi il solo reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p. in motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 4, comma 2, l. n.54/2006, in base al quale le disposizioni introdotte si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, fa riferimento ai provvedimenti di natura civile e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale)».

In sostanza il nodo da sciogliere in via preliminare riguardava l'applicabilità del reato contestato anche all'ipotesi di omesso versamento dell'assegno dovuto in favore dei figli nati da genitori non coniugati.

La Cassazione, sent. n. 25267/2017, in consapevole contrasto con quanto in precedenza affermato dalla Cass., sent., sez. VI, 7 dicembre 2016, n. 2666 (dep. 19 gennaio 2017), ha invece sostenuto che il reato di omesso versamento dell'assegno periodico previsto dell'art. 12-sexies, l. 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall'art. 3, l. 8 febbraio 2006, n. 54) è configurabile anche in caso di figli nati fuori dal matrimonio, non ritenendo giustificabile, in base a un'interpretazione sistematica delle norme a tutela della prole, un trattamento penale differenziato a seconda della circostanza che i figli siano o meno nati da genitori non coniugati. La Corte tuttavia, malgrado la correttezza dell'inquadramento giuridico operato dai giudici di merito, ha comunque annullato con rinvio la sentenza impugnata relativamente al motivo di ricorso sulla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

A distanza di pochi mesi, peraltro all'interno della stessa Sezione, è quindi sorto un contrasto interpretativo, il cui contenuto in sintesi è il seguente

La Suprema Corte, sent. n. 2666/2017 nell'escludere che l'art. 3, l. 8 febbraio 2006, n. 54, si riferisca anche alla violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza, ha ritenuto che la disposizione in esame, in forza della quale «in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica la l., 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies», deve essere letta nel contesto della disciplina dettata dalla citata l. n. 54/2006, ed, in particolare, dell'art. 4, comma 2, che recita: «Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati». L'enunciato linguistico dell'art. 4, comma 2, citato, ad avviso della pronuncia sopra citata risulta introdurre una distinzione tra le diverse classi di ipotesi: precisamente, da un punto di vista sintattico, le disposizioni della l. n. 54/2006, sono indicate come da applicare non «in caso di figli di genitori non coniugati» - come, invece, «in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio» - ma «ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati».

In forza di questa premessa la Corte ha perciò deciso il processo con un annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, affermando che, mentre in caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio si applicano tutte le disposizioni previste dalla l. n. 54/2006, per quanto riguarda i figli di genitori non coniugati il riferimento ai "procedimenti relativi" agli stessi assolve alla funzione di circoscrivere l'ambito delle disposizioni applicabili a quelle che concernono i procedimenti indicati dalla l. n. 54/2006, e che sono quelli civili di cui all'art. 2, e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale.

La sentenza, Cass. n. 2666/2017 ha poi concluso affermando che : « …la soluzione appena indicata, oltre ad essere attenta al dato testuale delle disposizioni di legge, risponde anche al principio del cd. diritto penale minimo e non lede la posizione sostanziale dei figli di genitori non coniugati, per la cui tutela è possibile il ricorso a tutte le azioni civili, e ferma restando, inoltre, l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 570, comma 2, n. 2., c.p.».

La successiva sentenza, Cass. n. 25267/2017, oggetto di commento, pur dando atto della ponderata interpretazione fornita da altro Collegio, ha ritenuto che il problema dell'interpretazione della norma dovesse essere affrontato in termini sistematici, tenendo conto delle novità normative in tema di responsabilità genitoriale nei confronti dei figli apportate dalle recenti leggi, il d.lgs. n. 154/2013 ( che ha modificato gli artt. da 155 a 155-sexies c.c., ed ha inserito l'art. 337-bis c.c.), ed anche della l. n. 76/2016, in tema di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e dei rapporti di convivenza, tutte norme che indicano in maniera inequivoca la volontà del legislatore di una risistemazione in senso paritetico della materia della responsabilità genitoriale verso i figli.

Osservazioni

La questione oggetto del contrasto non è ovviamente solo formalistica, su quale sia la disciplina applicabile nel caso di figli nati da genitori non coniugati, se l'art. 3, l. n.54/2006, oppure l'art. 570, comma 2, c.p., come aveva indicato invece la sentenza di pochi mesi precedente.

Infatti l'art. 570, comma 2, c.p., come insegna la Suprema Corte, S.U., 31 gennaio 2013, n. 23866, è una fattispecie che ha come presupposto della condotta materiale di omissione lo stato di bisogno dell'avente diritto, persona offesa, nonché la dimostrazione del venir meno dei mezzi di sussistenza di quest'ultimo per effetto dell'inadempimento civilistico, caratteristiche del tutto estranee al reato di cui all'art. 3 l. n.54/2006, per cui vi è un regime di tutela penale differenziato per i figli nati fuori dal matrimonio che, di fatto, appare di minor portata applicativa rispetto a quella prevista dai figli nati in costanza di matrimonio, senza che ciò possa trovare oggettive giustificazioni.

Tuttavia il problema non pare risolvibile al livello interpretativo, anche con un'eventuale rimessione alle Sezioni Unite per comporre il contrasto, in quanto l'interpretazione offerta dalla sentenza n. 2666/2017, appare difficilmente confutabile in base a corretti canoni ermeneutici, tant'è che la successiva sentenza, per confutare la prima, affronta il tema sotto una diversa ottica, quella di tipo sistematico.

Ad avviso di chi scrive forse la strada percorribile è quella di sollevare (quando ricorrano i profili di rilevanza nel caso di specie) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4, l. n. 54/2006, norme che consentono l'applicazione della relativa fattispecie penale solo alle ipotesi di omesso versamento in favore dei figli nati da genitori coniugati, sperando che la Corte Costituzionale intervenga con una sentenza di tipo additivo, o comunque indichi al legislatore la strada per intervenire e correggere la irragionevole disparità di tutela penale .

Guida all'approfondimento

V. Ventura, Violazione degli obblighi di mantenimento del figlio. La Cassazione distingue tra matrimonio e convivenza, in www.Il Penalista.it, 31 marzo 2017

G. Fumu, Violazione degli obblighi di assistenza familiare, in Giur. It., 2013, fasc. 7, 1498

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