Validità dell’accordo “trilaterale" di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio

Redazione Scientifica
27 Agosto 2015

In merito alla negoziazione assistita di cui alla l. n. 162/2014 di conversione del d.l. n. 132/2014, la partecipazione diretta del figlio maggiorenne alla convenzione di negoziazione assistita e all'Accordo che la conclude non è consentita.

In merito alla negoziazione assistita di cui alla l. n. 162/2014 di conversione del d.l. n. 132/2014, la partecipazione diretta del figlio maggiorenne alla convenzione di negoziazione assistita e all'Accordo che la conclude non è consentita. Tuttavia un eventuale “accordo trilaterale” in cui rilevi documentazione attestante anche un consenso preventivo dello stesso figlio non impedisce l'accoglimento della richiesta autorizzazione delle parti ex art. 6 comma 2 per ragioni di economia processuale ed allo scopo di dare maggior stabilità agli accordi stessi o prevenire una possibile impugnazione da parte dello stesso, se non l'instaurazione, di un separato giudizio contenzioso nei confronti dell'uno o dell'altro genitore.

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