Per la Consulta permessi retribuiti anche per il convivente del portatore di handicap
26 Settembre 2016
Il Tribunale di Livorno solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della l. n. 104/1992 per la violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.. L'articolo in questione prevede che a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il giudice a quo, rilevando che sia il quadro normativo che la produzione giurisprudenziale sono cambiate nel tempo, afferma che la norma contrasta con i principi costituzionali nella parte in cui esclude il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza. Risulta, inoltre, violato anche l'art. 3 Cost., in quanto si viene a creare un situazione di irragionevole disparità di trattamento per quanto riguarda l'assistenza, per un portatore di handicap inserito in una famiglia fondata sul matrimonio, rispetto a uno inserito in una stabile famiglia di fatto. Non si intende, tuttavia, portare sullo stesso piano coniugi e conviventi, ma si vuole tutelare la salute psico-fisica della persona disabile (art. 32 Cost.) nonchè la sua dignità umana e, quindi, i diritti inviolabili dell'uomo.
La Corte, ritenendo il ricorso fondato, afferma che l'assistenza ai disabili costituisce un fondamentale fattore di sviluppo della personalità del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica. Dichiara, quindi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. |