Nessun aumento dell’assegno se il nuovo immobile del marito è gravato da mutuo
26 Novembre 2015
Il caso. Il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi, addebitandola al marito, respingeva la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla moglie, affidava la figlia ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e, infine, stabiliva in capo al marito il versamento di un assegno di mantenimento mensile di 1000 € per la moglie ed un contributo mensile di 1000 € per la figlia, oltre al pagamento integrale delle spese per l'istruzione e la salute della bambina. Le parti proponevano Appello. In particolare, la moglie chiedeva: a) l'assegnazione dell'immobile, acquistato con denaro comune, dove la famiglia avrebbe dovuto trasferirsi (secondo la donna il marito, il giorno prima del trasloco avrebbe lasciato la famiglia portando via con sé le chiavi del nuovo immobile); b) l'aumento dell'assegno di mantenimento e la modifica della decorrenza sin dall'epoca della domanda. La Corte d'Appello di Roma riuniti gli appelli li respingeva e la moglie ricorreva in Cassazione.
Non sussistono i presupposti per l'assegnazione dell'immobile. La Cassazione ha ritenuto corretto il rigetto, da parte del Giudice di secondo grado, della domanda di assegnazione della casa di proprietà esclusiva del marito, indicata dalla moglie come casa familiare; la decisione della Corte territoriale, infatti, era assolutamente coerente con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'assegnazione della casa familiare è rispondente all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare durante la convivenza, escludendo qualsiasi altro immobile che sia nelle disponibilità dei coniugi. Nel caso in esame, era pacifico invece che la famiglia unita non avesse mai vissuto nell'immobile oggetto della richiesta di assegnazione.
Non spetta l'aumento dell'assegno di mantenimento. La Corte ha confermato anche il rigetto della richiesta della moglie di aumentare (rispetto alla decisione di primo grado) l'assegno di mantenimento per sé e per la figlia. Secondo la Suprema Corte, infatti il giudice d'Appello ha valutato attentamente le potenzialità economiche e patrimoniali di entrambe le parti, tenendo in considerazione anche l'obbligo del marito di mantenere la sua nuova famiglia. La Cassazione ha respinto anche l'eccezione della moglie, secondo cui, nella valutazione della capacità patrimoniali delle parti, avrebbe dovuto tenersi conto anche del fatto che il marito fosse proprietario di un immobile; infatti, motivano i giudici di legittimità, il reddito di questo non poteva ritenersi incrementato dal reddito locativo presuntivo dell'immobile di sua proprietà esclusiva, giacché detto immobile era stato acquistato facendo ricorso a un mutuo bancario (con annessa ipoteca a garanzia); di tale reddito (peraltro definito solo “presuntivo”) si potrà eventualmente tenere conto (in una diversa sede processuale) solo quando sarà estinto il mutuo con garanzia che grava sull'immobile. |