Quando può essere chiesta la sentenza parziale di separazione?

27 Aprile 2016

La richiesta di sentenza parziale di separazione personale dei coniugi ha termini preclusivi?

La richiesta di sentenza parziale di separazione personale dei coniugi ha termini preclusivi? Può essere domandata al Giudice della separazione in ogni fase del procedimento o deve essere avanzata entro un momento processuale determinato? Nel caso può essere avanzata anche all'interno della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.?

L'art. 709 bis c.p.c. prevede espressamente che «nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emetta sentenza non definitiva relativa alla separazione».

La facoltà di emissione della sentenza parziale di separazione, anche alla luce dell'art. 187 c.p.c., è svincolata dalla domanda di parte, rientrando nel potere del Giudice Istruttore di governare il processo, indipendentemente dall'impulso dei coniugi; pertanto potrà essere formulata in qualsiasi momento, pur essendo evidente che siffatta richiesta, se avanzata durante le udienze di assunzione dei mezzi istruttori precedentemente ammessi, avrebbe meno possibilità di essere accolta, per ragioni di economia processuale (il passaggio della decisione al Collegio, nel mezzo dell'istruttoria determinerebbe una “sospensione” delle attività processuali, contrario alle esigenze di speditezza e celerità).

Qualora poi si volesse ritenere – erroneamente secondo chi scrive - necessario l'impulso di parte, è evidente che la richiesta di sentenza non definitiva di separazione (così come di divorzio) possa essere formulata anche nella memoria ex art. 183 n.1) c.p.c., trattandosi, a tutto voler concedere (e sempre sul presupposto errato che si tratti di qualificarla come attività dipendente dall'impulso di parte) di mera emendatio libelli.

Sotto il profilo pratico, infine, è consigliabile, se vi si ha interesse, formulare la domanda di sentenza non definitiva sin dal primo atto (ricorso o memoria difensiva innanzi al Presidente) o, comunque sia, negli atti “integrativi” di cui all'art. 709 comma 3 c.p.c..

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.