Modalità di esecuzione del sequestro ex art. 156 c.c.Fonte: Cod. Civ. Articolo 156
27 Aprile 2017
Una volta che il giudice abbia autorizzato il sequestro dei conti correnti del coniuge inadempiente, ai sensi degli artt. 156, comma 6, c.c. ovvero 8, comma 7, l. n. 898/1970, come si procede alla relativa esecuzione?
Gli artt. 156, comma 6, c.c. e 8, comma 7, l. div. contemplano uno speciale rimedio perché siano assicurate le ragioni del coniuge, titolare di assegno per sé o per i figli. Si tratta di una particolare forma di sequestro, diverso da quelli (conservativo o giudiziario), previsti nel codice di rito. Esso non ha infatti natura cautelare, posto che presuppone un credito già dichiarato e richiede il solo presupposto dell'inadempimento del debitore e non quelli del fumus boni juris e del periculum in mora. Lo speciale sequestro in oggetto svolge una funzione coercitiva, tramite l'imposizione di un vincolo di destinazione su determinati beni e non si converte in pignoramento. La legge non specifica come debba essere eseguito il sequestro in esame; se esso riguarda beni immobili, dovrà essere trascritto nei pubblici registri. Più complessa la questione quando oggetto del sequestro siano beni mobili. Una risalente pronuncia di merito (Trib. Piacenza 18 gennaio 1995) aveva ritenuto applicabili le forme del pignoramento presso terzi, relativamente a quote sociali, dell'accomandante di una s.a.s., in base all'art. 678 c.p.c.; analogamente si potrebbe procedere quanto ai conti correnti. Pare peraltro essere sufficiente in quest'ultimo caso che il provvedimento giudiziale sia notificato in copia autentica all'istituto bancario. Detta notifica determinerebbe un'interversione del titolo: la banca continuerà a detenere le somme portate nei conti correnti non più quale detentore in nome del correntista, bensì quale custode, fino a diverso provvedimento del giudice. La soluzione risulta più snella e coerente con la peculiare natura del sequestro in esame, che non anticipa alcun pignoramento. |