Rapporto tra vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e fondo patrimoniale

27 Maggio 2015

Come si deve scegliere al momento di costituire un patrimonio separato fra un vincolo di destinazione e un fondo patrimoniale?

Come si deve scegliere al momento di costituire un patrimonio separato fra un vincolo di destinazione e un fondo patrimoniale?

La risposta a tale quesito discende da un'attenta analisi della situazione concreta che le parti vogliono tutelare.

Il fondo patrimoniale è un vincolo tipico, a vantaggio dei bisogni della famiglia. La destinazione dei bisogni della famiglia è preindividuata dal legislatore e per ciò stesso ha già superato all'origine il vaglio di meritevolezza di tutela.

Seppur non sussista una definizione di bisogni della famiglia, non vi sono dubbi su tale concetto e non è necessario che esso sia oggetto di specificazioni ulteriori.

Le regole del fondo patrimoniale sono tassative, proprio per il fatto che il legislatore, attraverso le stesse, ha concesso al coniuge di sottrarre un bene (uno o più) alla rigida regola della responsabilità con tutto il patrimonio dettata dall'art. 2740 c.c..

Perciò, ogni qualvolta l'interesse sia la tutela dei bisogni della famiglia, in maniera anche un po' generica, il fondo si presenta come lo strumento perfetto.

Il vincolo di destinazione, proprio perché il legislatore all'art. 2645-ter c.c. lo ha strutturato come vincolo “aperto”, in grado di tutelare qualsiasi interesse meritevole, necessita di alcune maggiori specifiche.

Proprio per tale caratteristica, però, il vincolo di destinazione deve avere una precisa e chiara identificazione dello scopo, affinché esso non possa essere considerato indeterminato (e con ciò causare la nullità del vincolo per mancanza di uno degli elementi essenziali dello stesso) e possa invece superare il vaglio sulla meritevolezza dell'interesse tutelato. Il vincolo, però, si presta ad essere ideale ogniqualvolta da tutelare sia l'interesse di un solo membro della famiglia (ad esempio il figlio minore affetto da una patologia grave) ovvero di un soggetto che non rientra nella famiglia nucleare di cui all'art. 167 c.c. (potendo perciò ben essere a vantaggio del convivente).

Il vincolo di destinazione, inoltre, rispetto al fondo, si presenta molto più malleabile nel regolamento gestionale che non subisce le ristrettezze imposte dagli artt. 168 e 169 c.c..

Certamente, però, non è possibile costituire un vincolo di destinazione con la finalità dei bisogni della famiglia, sottraendo il regolamento di gestione a dette norme imperative, poiché ciò costituirebbe una frode alla legge.

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