La legge “Dopo di noi” in Gazzetta Ufficiale
27 Giugno 2016
In vigore dal 25 giugno 2016 la legge 22 giugno 2016, n. 112 (cd. Dopo di noi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016. La finalità, come definito dal comma 2 dell'art. 1, è quella di disciplinare le «misure si assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori».
Per la realizzazione dell'interesse meritevole viene istituito, all'art. 3, un “Fondo” per l'assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare dotato, per l'anno 2016, di 90 milioni, di 38,3 per il 2017 e 56,1 a decorrere dal 2018. «L'accesso alle misure di assistenza cura e protezione a carico del Fondo», continua l'articolo citato, «è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge». Le regioni dovranno adottare indirizzi di programmazione e definizione dei criteri e le modalità di erogazione del finanziamento.
Le risorse, come prescritto dall'art. 4, dovranno essere destinate all'attivazione e al potenziamento dei programmi volti «a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità»; alla realizzazione di interventi «per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza», sempre nel rispetto della volontà delle persone con disabilità, dove possibile, dei loro genitori o di cura i loro interessi; al sostegno di interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing; allo sviluppo di programmi di «accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile».
In materia di detrazioni, l'art. 5 prescrive che «a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilita grave».
I trust e i vincoli di destinazione, istituiti mediante atto pubblico, che perseguono come finalità esclusiva «l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave» potranno godere delle agevolazioni indicate all'art. 6 che prevede l'esenzione dalle imposte di successioni e donazioni prevista dall'art. 2 commi 47 – 49 del d.l. n.262/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 286/2006 (art. 6), nonché l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per il caso di trasferimento di beni sempre nel rispetto dell'interesse e dei requisiti previsti dal detto articolo.
Gli articoli 7 e 8 prevedono campagne informative del governo e una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di assistenza ai disabili privi di sostegno familiare.
Infine, gli articoli 9 e 10 sono dedicati alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore della legge. |