Il Tribunale può dichiarare l'interdizione se l'interdicendo risulta irreperibile?

Laura Maria Pietrasanta
27 Giugno 2017

Il Tribunale può dichiarare l'interdizione senza procedere all'esame dell'interdicendo quando questi sia irreperibile e si ignorino il luogo di domicilio e di frequentazioni?
Massima

Qualora l'interdicendo risulti irreperibile, conducendo una vita da homeless, sussiste un legittimo impedimento a procedere all'esame della sua persona, sì da legittimare il Tribunale a pronunciare l'interdizione, anche in difetto di tale esame.

Il caso

Il Pubblico Ministero chiedeva dichiararsi l'interdizione del signor Tizio segnalato dal medico del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze in quanto, già sottoposto ad amministrazione di sostegno, poi revocata per la sua oppositività, non era in grado di provvedere alla tutela della propria salute psichica e fisica e, dopo essere stato sfrattato dalla propria abitazione, aveva iniziato una vita da homeless.

Il presidente fissava con decreto, ai sensi dell'art. 713 c.p.c., l'udienza per la comparizione delle parti avanti al giudice istruttore nominato, assegnando un termine per la notifica del ricorso e del decreto alle persone indicate nel ricorso stesso.

All'udienza fissata l'interdicendo non compariva e, poiché era risultato irreperibile all'indirizzo di residenza, veniva disposta la rinnovazione della notifica previe nuove ricerche e l'eventuale ricorso al rito degli irreperibili.

Compariva, invece, il figlio dell'interdicendo che riferiva di ignorare dove vivesse il padre.

Alla successiva udienza il pubblico ministero depositava il ricorso ed il verbale di udienza ritualmente notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e, poiché l'interdicendo non compariva, veniva dichiarato contumace.

Acquisita la documentazione medica necessaria per ottenere informazioni sulla situazione attuale dell'interdicendo e accertare se lo stesso si trovasse in condizioni di abituale infermità mentale che lo rendessero incapace di provvedere ai propri interessi e che tale condizione sia permanente, la causa veniva posta in decisione.

In motivazione: «Nella specie l'interdicendo risulta irreperibile, conduce una vita da homeless trovando riparo in sistemazioni di fortuna e neppure il figlio ha saputo riferire quale sia il suo attuale domicilio. In tale situazione appare legittimo l'impedimento a procedere all'esame di una persona di cui si ignorano il luogo di domicilio e di frequentazione».

La questione

La questione in esame è la seguente: può il Tribunale dichiarare l'interdizione senza procedere all'esame dell'interdicendo quando questi risulti irreperibile e conduca una vita da homeless trovando riparo in sistemazioni di fortuna?

Le soluzioni giuridiche

In dottrina si è discusso se l'impossibilità di procedere all'esame dell'interdicendo impedisca o meno la prosecuzione del procedimento. Secondo una opinione minoritaria, oltre che legata al dettato normativo, l'esame del beneficiario costituisce condizio sine qua non per l'accoglimento della domanda e non può essere omesso, essendo disposto proprio nell'interesse del soggetto a veder conservata la propria capacità di agire. Secondo la dottrina maggioritaria, invece, anche in mancanza di esame del beneficiario è consentita la prosecuzione del procedimento potendo il giudice basare la pronuncia su altri elementi di prova quali, per esempio, l'irreperibilità ritualmente accertata del beneficiario. Si sostiene, infatti, che se l'impossibilità di procedere all'esame deriva da un ingiustificato rifiuto di comparire da parte dell'interdicendo o da un suo comportamento atto proprio a sottrarsi all'esame, il giudice, basandosi su tale comportamento oltre che sugli altri mezzi di prova può ugualmente formulare un giudizio sulle condizioni psico fisiche del soggetto.

L'orientamento della dottrina maggioritaria è stato anche recepito dalla Corte di Cassazione nella sent., 10 agosto 1979, n. 4650, richiamata in motivazione dal Tribunale di Genova, che ha ritenuto che «Poiché l'esame diretto, ad opera del giudice, dell'interdicendo o dell'inabilitando, costituisce presupposto necessario per la pronuncia d'interdizione o d'inabilitazione, ”il legittimo impedimento” dell'interdicendo o dell'inabilitando, che a norma dell'art. 715 c.p.c., impone al giudice istruttore di recarsi, con l'intervento del Pubblico Ministero, a sentire tali soggetti nel luogo in cui si trovano, non è da valutare con criteri formalistici e può identificarsi anche con una ripulsa a comparire che sia in relazione con la malattia mentale degli esaminandi medesimi. Pertanto, anche nel caso in cui l'esame predetto non abbia avuto luogo per il reiterato rifiuto dell'interdicendo a comparire innanzi al giudice istruttore, questi ha sempre l'obbligo di recarsi, con il Pubblico Ministero, a sentirlo nel luogo in cui si trova e, solo se il soggetto insiste ancora nel rifiuto di farsi esaminare, soltanto allora il giudice piò ritenersi sciolto dall'obbligo di procedere all'espletamento del mezzo istruttorio».

I provvedimenti dedicati alla rilevanza dell'audizione dell'interdicendo sono davvero molto pochi ma si può dire che sia consolidato l'orientamento che ammette la dichiarazione di interdizione senza procedere all'esame dell'interdicendo quando questi risulti irreperibile, e l'irreperibilità ritualmente accertata, o quando l'interdicendo reiteri il suo rifiuto a farsi esaminare.

La Consulta, con sentenza n. 382/1988, sebbene datata, ha ritenuto «che, al pari di quanto avviene per il rifiuto dell'esame, l'irreperibilità, ritualmente accertata, dell'interdicendo (che vanifica ogni tentativo del giudice di raggiungerlo) non ha l'effetto di paralizzare il corso del procedimento di interdizione; che, in tale ipotesi estrema di irreperibilità, l'assenza dell'interdicendo non implica pregiudizio dei suoi diritti e delle sue ragioni nel giudizio di interdizione, soprattutto se si considera che, in tale giudizio, è previsto l'intervento necessario del pubblico ministero, finalizzato a garantire l'attuazione della legge nel rispetto dell'interesse generale cui è ispirata la normativa sull'interdizione».

Osservazioni

L'art. 419 c.c. dispone che «non si può pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando» mentre l'art. 715 c.p.c. che «Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del Pubblico Ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova». Ed è, infatti, prassi dei giudici, laddove l'interdicendo non possa andare personalmente, anche a mezzo trasporto in ambulanza, presso il Tribunale, recarsi nel centro dove lo stesso dovesse essere ricoverato per procedere al suo esame. L'audizione del futuro interdicendo è sicuramente l'atto istruttorio più importante del procedimento, dovendo il giudice rendersi conto delle sue condizioni di salute nonché per tenere conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogno e delle richieste di quest'ultima.

Nella pratica quotidiana, però, si possono verificare difficoltà nell'effettuare l'audizione prevista dal legislatore, per esempio qualora l'interdicendo sia irreperibile o rifiuti reiteratamente di essere sentito ma, anche situazioni in cui l'interdicendo non sia in grado di essere sentito perché del tutto incapace di comunicare con il giudice; pertanto ci si è domandati quali effetti giuridici potessero scaturire dal mancato esame dell'interdicendo.

Poche e datate le sentenze sul punto ma unanimi nel ritenere che possa prescindersi dall'audizione dell'interdicendo sia quando, come nel caso della sentenza in commento, il beneficiario sia irreperibile e conduca una vita da homeless, sia quando lo stesso rifiuti reiteratamente di presenziare all'audizione o comunque la impedisca. In tutti questi casi il giudice potrà acquisire informazioni sulla situazione del soggetto interdicendo disponendo l'acquisizione di relazioni dei servizi territoriali, eventuali cartelle cliniche di precedenti ricoveri e, comunque, qualsiasi altra documentazione possa essere in possesso dei parenti dai quali potrà ottenere ogni altra utile informazione.

La tutela dell'interdicendo che non viene esaminato, come ha ben precisato la Consulta, viene garantita oltre che dalla verifica della sua irreperibilità o del suo reiterato rifiuto a farsi ascoltare, dalla partecipazione del PM al procedimento, finalizzata proprio a garantire l'attuazione della legge nel rispetto dell'interesse generale cui è ispirata la normativa dell'interdizione.