Accesso alle origini e diritto della madre a mantenere segreta la propria identità

Redazione Scientifica
27 Luglio 2015

A seguito della sentenza costituzionale n. 278/2013, dal momento che il legislatore italiano non ha ancora dato attuazione alle indicazioni della stessa Corte attraverso la previsione e la disciplina di un apposito procedimento che permetta di superare la dichiarata incostituzionalità dell'art. 28 comma 7 l. 4 maggio 1983, n. 184, il Tribunale non può in alcun modo accogliere l'istanza presentata dalla signora G.C.;

A seguito della sentenza costituzionale n. 278/2013, dal momento che il legislatore italiano non ha ancora dato attuazione alle indicazioni della stessa Corte attraverso la previsione e la disciplina di un apposito procedimento che permetta di superare la dichiarata incostituzionalità dell'art. 28 comma 7 l. 4 maggio 1983, n. 184, il Tribunale non può in alcun modo accogliere l'istanza presentata dalla signora G.C.; non sfugge al Collegio la necessità di un equo contemperamento di interessi tra il diritto da un lato di chi è interessato a conoscere le proprie origini e chi, dall'altro, intende mantenere la segretezza della propria identità; sul punto, pertanto, si rende necessario e indispensabile un previo intervento normativo grazie al quale il legislatore possa disciplinare, nell'ambito della sua discrezionalità, termini e condizioni grazie ai quali il giudice possa interpellare la madre che, al momento del parto, non aveva acconsentito di essere nominata, ai fini di un'eventuale revoca di tale dichiarazione.

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