Non sono rimborsabili le spese sostenute da un coniuge per la casa familiare di proprietà dell'altro

Manuela Cecchi
28 Luglio 2015

La giurisprudenza sempre di legittimità, richiamata nella motivazione, si era pronunciata con la sentenza n. 18749/2004, sull'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento sono tenuti i coniugi a norma dell'art. 143 c.c., individuando i medesimi con un contenuto più ampio, rispetto a quelli minimi «al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo»...
Massima

Il coniuge è privo di titolo per il rimborso delle spese sostenute sull'abitazione di proprietà, dell'altro se effettuate in adempimento dell'obbligo di contribuzione ex art. 143 comma 3 c.c..

Il caso

Il coniuge Tizio aveva chiesto al Tribunale di Monza e alla Corte d'Appello di Milano, il rimborso delle spese da questi effettuate per miglioramenti apportati alla casa familiare, di esclusiva proprietà della moglie, denunciando la violazione degli artt. 1150 e 2041 c.c. e dolendosi che non tutte le opere potessero ritenersi rispondenti ai bisogni della famiglia per il solo fatto di essere state eseguite nell'immobile dove questa abitava.

Entrambi i Giudici non accoglievano la domanda.

Tizio propone ricorso per Cassazione su vari capi della sentenza.

In particolare quello che qui rileva è il dodicesimo motivo che investe il capo della sentenza che ha respinto la domanda riconvenzionale svolta da Tizio per ottenere la restituzione delle somme spese per opere di manutenzione, addizioni e migliorie della casa adibita a residenza familiare, di proprietà esclusiva della moglie.

«In motivazione

8.2) Il motivo deve essere respinto.

La Corte territoriale non ha mai affermato che al coniuge non proprietario non competa alcuna indennità, ai sensi dell'art. 1150 c.c., per le migliorie apportate nell'abitazione di proprietà esclusiva dell'altro, ma si è limitata ad evidenziare le ragioni di fatto per le quali, in concreto, la domanda non poteva trovare accoglimento, rilevando come, dalla stessa elencazione dei lavori contenuta negli scritti difensivi di S., le opere di cui questi chiedeva l'integrale rimborso fossero in realtà finalizzate a rendere più confacente all'esigenze della famiglia l'abitazione messa a disposizione dalla sola M. ed utilizzata per oltre un trentennio come casa comune e dovessero pertanto ritenersi eseguite per il soddisfacimento dei bisogni familiari.

Tale accertamento, di per sé idoneo a sorreggere il capo della decisione impugnato, risulta contestato in via del tutto generica dal ricorrente, che si è limitato ad affermare che alcune delle opere eseguite avevano “sicuramente” incrementato il valore dell'immobile, omettendo, per un verso, di considerare che, qualora l'effettuazione della spesa sia avvenuta in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. non sussiste il diritto al rimborso (Cass. n. 18749/2004), e, per l'altro, di specificare quali elementi istruttori (erroneamente non considerati in sentenza) valevano a smentire la conclusione cui è pervenuto il giudice d'appello».

La questione

La questione in esame è la seguente: ha diritto il coniuge non proprietario della casa familiare alla restituzione per le addizioni e migliorie da questi eseguite su tale bene di proprietà esclusiva dell'altro coniuge?

Le soluzioni giuridiche

Lagiurisprudenza sempre di legittimità, richiamata nella motivazione, si era pronunciata con la sentenza n. 18749/2004, sull'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento sono tenuti i coniugi a norma dell'art. 143 c.c., individuando i medesimi con un contenuto più ampio, rispetto a quelli minimi «al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo», soprattutto quando vi sono disponibilità patrimoniali dei coniugi e la prestazione effettuata risulti proporzionale alle sostanze e alla capacità lavorativa del coniuge autore della medesima.

In quella fattispecie, la moglie, richiedente la restituzione, aveva ipotizzato il "mutuo endofamiliare", reso a suo dire credibile, dalle ingenti capacità patrimoniali di entrambi i coniugi, tali da escludere la configurabilità degli obblighi di solidarietà previsti dall'art. 143 c.c.. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, non condividendo la tesi sostenuta dalla coniuge ricorrente che tendeva a ricostruire la normativa del matrimonio in maniera del tutto anomala, osservò che «non trova riscontro alcuno né nei contenuti testuali di cui all'art. 143 c.c., né tanto meno nel più ampio contesto della disciplina del matrimonio, la quale non appare condizionata affatto, nella sua logica complessiva, dalla consistenza specifica dei portafogli o dei patrimoni dei nubendi, né delinea statuti speciali per i coniugi particolarmente facoltosi».

In buona sostanza il punto focale per individuare il diritto al rimborso ex art. 1150 c.c., che non può essere escluso in maniera assoluta nei confronti del coniuge che vi abbia provveduto, è verificare la natura stessa delle opere realizzate, se le stesse siano avvenute in adempimento dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia fra coniugi ex art. 143 c.c., nel rispetto delle esigenze primarie della stessa rispetto a quelle contrattuali, come nel caso di specie dove le migliorie e addizioni erano relative a opere finalizzate a rendere più adatta la casa familiare in uso per oltre trent'anni alle esigenze della famiglia, a vantaggio dell'intero nucleo.

La Cassazione motivando il proprio rigetto sostiene che l'accertamento sulle finalità dei lavori eseguiti, «risulta contestato in via del tutto generica dal ricorrente, che si è limitato ad affermare che alcune delle opere eseguite avevano “sicuramente” incrementato il valore dell'immobile, omettendo, per un verso, di considerare che, qualora l'effettuazione della spesa sia avvenuta in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. non sussiste il diritto al rimborso...».

Incombe pertanto sull'attore l'onere di dimostrare in maniera attenta e precisa che le addizioni e le migliorie apportate non rientrano nell'adempimento dell'obbligo familiare di contribuzione e di cui all'art. 143 c.c., ma nella fattispecie diversa dell'art. 1150 c.c. essendo andati ad aumentare il valore patrimoniale dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge.

Osservazioni

Per un corretto accertamento del dovuto, occorre, come predetto, individuare e verificare la natura stessa delle opere di miglioria e addizione realizzate, se le stesse siano avvenute in adempimento dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia fra coniugi ex art. 143 c.c., nel rispetto delle esigenze primarie della stessa rispetto a quelle contrattuali.

Incombe sull'avvocato dell'attore l'onere di dimostrare in maniera attenta e precisa che le addizioni e le migliorie apportate non rientrano nell'adempimento dell'obbligo familiare di contribuzione e di cui all'art. 143 c.c., ma nella fattispecie diversa dell'art. 1150 c.c. essendo andati a aumentare il valore patrimoniale dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge.

Il giudice, dovrà compiere un'attenta istruttoria per verificare quanto sopra individuando l'esatta fattispecie, anche al fine di approfondire nel caso si verta nell'art. 1150 c.c. se si sia verificata o meno la fattispecie di cui all'art. 2041 c.c..