E’ valido il matrimonio celebrato all’estero via internet
27 Luglio 2016
Il caso. L'Ufficiale di stato civile italiano aveva rifiutato la trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato tra S.F. e M.Z.B., residente in Pakistan, in considerazione delle modalità di celebrazione via internet ritenute contrarie all'ordine pubblico. Il diniego si basava sulla presunzione dell'esistenza di un presupposto, solo eccezionalmente derogabile, che impone la contestuale presenza dei nubendi dinanzi a colui che celebra il matrimonio, assicurando che le parti esprimano una libera volontà di sposarsi.
Il matrimonio via internet è contrario all'ordine pubblico? Nonostante i Giudici di merito avessero già dato ragione ai neosposi, accogliendo il ricorso proposto dalla F. e affermando che non sussiste nessuna violazione dell'ordine pubblico internazionale, il contenzioso arriva davanti alla Suprema Corte. Il Ministero dell'interno propone ricorso per cassazione, denunciando la violazione, o la falsa applicazione, degli artt. 16 e 65 del d. lgs. n. 218/1995 e art. 18 D.p.r. n. 396/2000 per aver accolto la richiesta di riconoscimento di un atto matrimoniale contrario all'ordine pubblico italiano, «inteso come nucleo essenziale delle regole inderogabili e immanenti dell'istituto matrimoniale». Le modalità di celebrazione, via internet e senza la presenza fisica dei nubendi, vengono considerate insufficienti a garantire che la volontà di sposarsi sia stata espressa liberamente e consapevolmente.
Se è valido all'estero è valido anche in Italia. Il motivo di ricorso è ritenuto infondato. La Cassazione afferma che già i giudici di merito hanno giustamente ritenuto che il matrimonio celebrato all'estero «è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza». Il matrimonio, validamente celebrato in Pakistan secondo la legge di quel Paese, è da ritenersi quindi valido anche in Italia, non ostandovi alcun principio di ordine pubblico.
La forma matrimoniale non è vincolante. Secondo la Suprema Corte l'idea che celebrare il matrimonio in via telematica o telefonica non garantisca la genuinità dell'espressione del consenso è da considerarsi errata per due ordini di motivi. |