Danno commesso dal minore: quando i genitori sono esonerati da responsabilità
28 Agosto 2015
Massima
Dell'illecito commesso dal minore, in ambito scolastico, non risponde il genitore che abbia impartito un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari ed esercitato una vigilanza adeguata all'età; possono, invece, rispondere il minore ex art. 2043 c.c. ed il Ministero dell'istruzione ex art. 2048 c.c.. Il caso
Un diciassettenne, nel corso di assemblea di classe tenutasi nell'aula di chimica, utilizzando dissennatamente, insieme ad alcuni compagni, materiale ivi a disposizione, provoca gravi ustioni ad uno di essi. Per il fatto in questione, in sede penale, interviene sentenza di condanna del dirigente scolastico e dell'insegnante. In sede civile il danneggiato, frattanto diventato maggiorenne, conviene per i danni il minore, ritenuto responsabile ex art. 2043 c.c., i suoi genitori ex art. 2048 c.c. ed anche l'istituto scolastico sull'assunto di omessa vigilanza. Su chiamata, il contraddittorio viene esteso al Ministero dell'Istruzione ed alla compagnia assicurativa della scuola. a) Il Giudice accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico, poiché l'art. 61 l. n. 312/1980, nelle cause di responsabilità civile, prevede la surroga ex lege del MIUR al personale scolastico. b) Riconosce astrattamente la legittimazione passiva dell'autore del fatto seppur all'epoca minorenne, poiché, in ipotesi di accertata capacità di intendere e volere, la sua condotta è sussumibile entro i parametri della responsabilità aquiliana. La verifica istruttoria si orienta proprio in tal senso: un adolescente ben può comprendere la pericolosa nocività delle sostanze conservate nel laboratorio di chimica. c) Esclude, invece, la concorrente responsabilità dei genitori, avendo questi ultimi provato consona educazione. In sentenza: «Solo ove si accerti l'assenza di tale capacità troverà applicazione l'art. 2047 c.c. che pone l'obbligo di risarcimento a carico del soggetto tenuto alla sorveglianza sul minore. [...] Il riconoscimento della capacità di intendere e volere del minore e, quindi, della responsabilità del medesimo non preclude in astratto il riconoscimento di una responsabilità anche in capo ai genitori ovvero agli insegnanti ex art. 2048 c.c. ovvero un concorso di responsabilità di costoro». La questione
La sentenza in esame svolge approfondita riflessione sui soggetti coinvolti nella vicenda risarcitoria, soffermandosi sulla legittimazione passiva degli stessi e sui titoli di responsabilità di ciascuno; non meno rilevante l'analisi dell'istruttoria, da cui trarre indicazioni operative per un esauriente assolvimento dell'onere probatorio. Le soluzioni giuridiche
Il difetto di vigilanza dell'insegnante e/o l'insufficiente predisposizione di misure di organizzazione, protezione e sorveglianza degli studenti da parte della scuola, purché pubblica, debbono essere contestate al Ministero dell'Istruzione, unico legittimato passivo e chiamato a rispondere – in via alternativa o concorrente - a titolo contrattuale per responsabilità cd. da “contatto sociale” ed extracontrattuale per violazione del nemimem laedere. Ciò perché l'art. 61 l. 11 luglio 1980, n. 312 prevede la surroga ministeriale - salvo rivalsa per dolo o colpa grave - «nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi che lamentino danni subiti per fatti dell'allievo sottoposto alla vigilanza del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali». Da anni l'orientamento giurisprudenziale è consolidato sul punto, chiamando a rispondere il Ministero ed estromettendo dal giudizio civile sia l'insegnante cui è affidata la classe al momento del verificato danno, sia l'istituto scolastico presso cui quest'ultimo opera, che il suo dirigente (di recente Cass., sez. III, 29 maggio 2015, n. 11188 e Cass. 4 febbraio 2014, n. 2413). Per il docente il difetto di legittimazione passiva si spiega col principio costituzionale dell'immedesimazione organica espresso dall'art. 28 Cost., che riconduce alla PA condotte, fatti e conseguenze del precettore, suo organo locale. Per la scuola, invece, si spiega in ragione della mantenuta natura di articolazione periferica, confermata anche e nonostante la riforma Berlinguer di fine anni 90' (l. n. 59/1997 e d.P.R. n. 275/1999) che ha sviluppato solo autonomie amministrative, così che l'istituto scolastico, in ogni altro rapporto, compreso quello in esame, non si sostituisce al Ministero (Cass., sez. III, 10 maggio 2005, n. 9752). Dunque, la condotta di insegnante e scuola, nel giudizio civile, interessa solo in via mediata e riflessa, poiché una accertata loro responsabilità comporta la condanna del MIUR. Tale indagine, nel decisum in esame, è stata svolta con riferimento ad estensione e limiti della vigilanza cui è tenuta la scuola durante le assemblee di classe e di istituto. La lettura combinata della normativa primaria e secondaria (art. 13 d. lgs. n. 297/1994; note MIUR prot. n. 5208/N12/Div. X – sez. III del 1993; n. 2851/2012 del 10 luglio 1990; n. 4733/A3 del 26 novembre 2003) consente di concluderne l'insussistenza per l'insegnante: trattandosi di momento partecipativo degli studenti che si deve svolgere senza ingerenze ed intromissioni del corpo docente, la presenza in classe degli insegnanti è meramente eventuale e la sospensione dell'attività curricolare li autorizza addirittura a non recarsi a scuola. Diversamente, il Dirigente Scolastico ha colpa laddove non garantisca preventive ed astratte condizioni di svolgimento in sicurezza della riunione. Nel caso di specie ciò non è avvenuto, essendo stata autorizzata assemblea nell'orario abitualmente destinato a lezione di chimica, con suo svolgimento in detta aula-laboratorio. Se la sentenza è una conferma quanto alla legittimazione ministeriale e, al più, può essere indicativa di un perdurare di errori processuali nella vocatio in ius, è, invece, significativa quanto alla concorrente responsabilità del minore. Pur vero che nel diritto privato, di norma, solo la maggiore età fa conseguire capacità d'agire e pienezza dell'esercizio di diritti e doveri, ma la regola soffre numerose eccezioni. Tra queste anche l'imputazione per fatto illecito; il rimando codicistico è l'art. 2047 c.c., da leggere coi titoli di responsabilità alternativi dell'art. 2048 c.c. e dell'art. 2043 c.c.. Dal loro combinato disposto si evince che la sussunzione di responsabilità entro l'uno o l'altro è conseguenza del giudizio sulla capacità di intendere e di volere del minore, autore materiale del fatto illecito. Nel primo caso – art. 2047 c.c. - l'incapacità del minore esclude in suo capo un addebito di responsabilità per fatto proprio, che si riversa su chi lo abbia in cura, ossia il genitore o il terzo cui il genitore lo abbia temporaneamente affidato. Nel secondo caso la consapevolezza delle proprie azioni è espressione di maturità sufficiente a far rispondere il minore per responsabilità aquiliana; poiché, però, essa non è piena, opera concorso – ex art. 2048 c.c. - con la colpa del genitore in educando ed in vigilando, salvo concorrenza del MIUR se il minore, al tempo dell'illecito, era affidato alla scuola ed attenuazione nell'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato. Inevitabile, dunque, trattare dell'onere probatorio. Cause come quella in oggetto richiedono adeguata gestione sotto il profilo istruttorio. Occorre dimostrare la maturità del presunto danneggiante, le modalità con cui è stata impartita ed assimilata, negli anni, l'educazione, il grado di controllo esercitato nel contesto di verificazione del danno rapportato ad età e maturità del minore, la possibilità di spiegare intervento correttivo o repressivo, l'adozione preventiva di efficaci misure disciplinari ed organizzative etc.. Ciò con ampio uso di presunzioni e testimonianze, anche dell'insegnante e dei compagni di classe, solo soggette a vaglio di attendibilità, ma non anche a preliminare censura di inammissibilità. Invece, un eventuale precedente accertamento penale sconta, nel giudizio civile, la limitata forza vincolante prevista dall'art. 651 c.p.p., benché il materiale probatorio colà acquisito, tra le stesse o anche tra altre parti e pure in sede di indagini penali, possa concorrere a formare il convincimento del Giudice (Cass. civ. n. 13619/2007 e Cass. civ. n. 20335/2004). Osservazioni
Nel profilo risarcitorio di cui all'oggetto sono coinvolti plurimi soggetti in concorso tra loro. Occorre distinguere le posizioni passibili di vocatio in ius (minore responsabile, se capace di intendere e volere, genitori e/o MIUR per i profili di culpa in educando ed in vigilando), da quelle nei cui confronti si omette di instaurare contraddittorio, perché esaminande in corso di causa al solo fine di verificare il grado di vigilanza e di tutela adottati nella sorveglianza del minore (docenti e dirigente scolastico). Inoltre, l'alternativa imputazione ex artt. 1218 e 2048 c.c. per il MIUR ed ex artt. 2047 e 2048 c.c. per i genitori condiziona l'onere probatorio gravante le parti. Infine, una riflessione che discende dalla concorrente responsabilità del figlio minore e dei genitori (ma non anche dei sorveglianti). Valendo anche tra essi le consuete norme sulla solidarietà passiva nelle obbligazioni, il genitore che abbia risarcito ex art. 2048 c.c. il danno cagionato dal proprio figlio potrebbe legittimamente esercitare l'azione di regresso per la quota parte di quest'ultimo. Esistono, al riguardo, precedenti editi (Trib. Roma 28 maggio 1987) che dimostrano come la questione non sia di nicchia, anzi risalente e, ci si permette di suggerire, di interesse applicativo nell'attuale contesto di proliferazione di atteggiamenti bullistici e violenti, potendo rivestire funzione rieducativa. |