Adottato il Regolamento che disciplina la specializzazione degli avvocati
28 Agosto 2015
È avvocato specialista l'avvocato che ha acquisito il titolo in non più di due dei settori di specializzazione indicati nell'art. 3 del Regolamento tra cui anche «diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori».
Conseguimento. Il Titolo II del provvedimento regolamenta le modalità di conseguimento del titolo: «l'interessato deve presentare domanda presso il Consiglio dell'ordine di appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense». Per presentare tale domanda, l'avvocato deve:
La formazione richiesta per ottenere la specializzazione è predisposta in ambito universitario, con programmi definiti dall'apposita commissione permanente istituita presso il Ministero mentre il Consiglio nazionale forense dovrà firmare le convenzioni sia con le università che con le associazioni specialistiche più rappresentative.
Mantenimento. Per mantenere il titolo, l'avvocato specialista deve dichiarare e documentare al Consiglio dell'ordine di appartenenza, l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione oppure deve dimostrare di aver esercitato, nel triennio di riferimento, in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione.
Revoca. Il titolo può essere revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell'ordine, in caso di:
Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del Consiglio dell'ordine o di terzi, può dare corso al procedimento per la revoca del titolo in caso di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione. |