Il valore del regalo, in sé, non è ostativo alla configurazione della liberalità d'uso
27 Settembre 2016
Tali liberalità trovano fondamento negli usi invalsi a seguito dell'osservanza di un certo comportamento nel tempo, e dunque di regola in occasione di quelle festività, ricorrenze, occasioni celebrative che inducono comunemente a elargizioni, soprattutto in considerazione dei legami esistenti tra le parti. Così la Cassazione con la sentenza n. 18280/2016, depositata il 19 settembre.
La fattispecie. Nel caso in esame un ricco signore aveva regalato alla propria compagna dei quadri di Klimt, Picasso, Klee e Man Ray nonché alcuni gioielli di cui, uno in particolare, con 13 carati di diamanti. Non tutti gli amori sono per sempre e, pertanto, il ricco signore, a seguito dell'interruzione delle relazione, ha richiesto la restituzione di tutti i beni in quanto donazioni prive della forma ai sensi dell'art. 782 c.c.. La Corte d'appello ha accolto le domande limitatamente a un quadro di Picasso e l'anello da 13 carati in quanto solo in tal caso l'atto costituiva un apprezzabile depauperamento del patrimonio. Il caso è poi giunto alla Corte di legittimità.
La valutazione sul depauperamento del patrimonio. La valutazione circa la sussistenza dell'apprezzabile depauperamento del patrimonio è riservata al Giudice di merito e, pertanto, il Supremo Collegio non può far altro che valutare la congruità, ed esaustività, della motivazione sul punto.
Regali elargiti alle ricorrenze. A dire della Corte la liberalità d'uso si configura qualora sia disposta in determinate occasioni quali nozze, compleanni, anniversari e in quei casi in cui si è instaurata l'abitualità diffusa di un certo comportamento. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente l'art. 770, comma 2, c.c. deve essere interpretato elasticamente in quanto, nel corso del tempo, possono sorgere e consolidarsi nuovi costumi che legittimano, appunto, l'applicazione della norma in esame. A mero titolo esemplificativo, di recente introduzione, vi è la festa della donna, di San Valentino e della mamma o del papà.
Il valore del regalo non è ostativo alla configurazione di una liberalità d'uso. La Corte ha altresì affermato che il valore dell'oggetto, in sé, non è ostativo alla configurazione della liberalità d'uso in quanto detto deve essere rapportato ai rapporti esistenti fra le parti e alla loro posizione sociale.
Il bene oggetto di regalia non deve necessariamente essere acquistato. Infine la sentenza in esame ha avuto modo di chiarire che la regalia non deve essere necessariamente acquistata per, poi, essere regalata ma può essere anche un bene appartenente al proprio patrimonio per cui vi è il consenso alla sottrazione e alla detenzione.
Tratto da www.dirittoegiustizia.it |