Moglie preleva dal conto cointestato in prossimità della separazione: i soldi vanno restituiti?
27 Settembre 2017
Parte attrice ha citato in giudizio la moglie separata chiedendone la condanna al pagamento di una somma a titolo di restituzione di quanto da lei prelevato dai conti correnti bancari cointestati tra le parti, in prossimità della separazione giudiziale.
Presunzione di comproprietà superata se il denaro proviene solo dal marito. Il Tribunale di Roma rileva che la cointestazione di un conto corrente, poiché attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, fa presumere l'appartenenza a ciascuno del 50% delle somme depositate. Tale presunzione può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa rispetto a quella risultante dalla cointestazione stessa (cfr. ex multis Cass. n. 28839/2008; Cass. n. 18777/2015). Nel caso di specie, la presunzione di comproprietà risulta superata dalla prova dell'esclusiva provenienza del denaro depositato dall'attività lavorativa del marito, unico percettore di reddito all'interno della famiglia. Non risulta provato, inoltre, l'impiego di quanto prelevato per necessità familiari, rientrando quindi la fattispecie nell'ipotesi ex art. 192, comma 1, c.c. secondo cui il coniuge è tenuto a restituire le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dalle obbligazioni previste dall'art. 186 c.c..
La comunione de residuo si realizza solo allo scioglimento della comunione legale. Al contrario di quanto affermato dalla difesa della convenuta, inoltre, non si possono considerare le somme depositate sui conti correnti come di proprietà di entrambi i coniugi cointestatari ex art. 177, lett. c, c.c. in quanto la c.d. comunione de residuo si realizza solo al momento dello scioglimento della comunione legale che interviene al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione mentre i prelievi erano stati effettuati nel 2005, ancora prima della celebrazione dell'udienza presidenziale. Solamente in seguito, oltretutto, la l. n. 55/2015, ha novellato l'art. 191 c.c. nel senso di far decorrere lo scioglimento della comunione legale tra coniugi dal momento il cui il Presidente del Tribunale li autorizza a vivere separati ovvero dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale davanti al Presidente, purché omologato. Per questi motivi, il Tribunale riconosce a carico della convenuta l'obbligo di rimborso delle somme arbitrariamente prelevate dai conti correnti. |