Il rifiuto dell’Ufficiale di Stato civile alla richiesta di scioglimento del matrimonio è impugnabile dai coniugi davanti al Tribunale
27 Novembre 2015
Il caso. Il Tribunale di Milano pronunciava la separazione tra due coniugi nella contumacia del marito. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, i due chiedevano all'Ufficiale di Stato civile di prendere atto della loro volontà di procedere allo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 12 l. n. 162/2014. Il marito agiva in persona del procuratore speciale designato tramite procura consolare. L'Ufficiale di Stato civile, però, rifiutava di dare corso alla richiesta perché il marito non era presente alla lettura dell'atto consensuale, ex art. 12 comma 3 l. cit.. La moglie personalmente e il marito, tramite il proprio procuratore speciale, giusta procura consolare rilasciata per gli adempimenti di cui all'art. 12 l. n. 162/2014, impugnavano il provvedimento innanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 98 c.c.
Il Tribunale di Milano, con la decisione in esame, ha: a) affermato, in linea generale che, in assenza di una specifica previsione nella l. n. 162/2014, il rifiuto dell'Ufficiale Giudiziario di ricevere le dichiarazioni dei coniugi ai fini della separazione consensuale o divorzio congiunto ex art. 12 l. n. 162/2014 rientra nel più generale potere di cui all'art. 7 d.p.r. n. 396/2000; b) che contro il predetto rifiuto è dato alle parti ricorso al Giudice ai sensi degli artt. 95 e 96 d.p.r. n. 396/2000; c) ha dunque riqualificato la domanda, osservando che la normativa richiamata dai ricorrenti (art. 98 c.c.) è applicabile solo in caso di rifiuto dell'ufficiale di Stato civile alle pubblicazioni del matrimonio. Il Collegio, così inquadrata la fattispecie, ha però rilevato che il procuratore speciale del marito non aveva il potere di promuovere l'azione di impugnazione, risultando dalla procura che il potere di rappresentanza era circoscritto solo all'accordo da concludere davanti all'Ufficiale di Stato civile. Osservato infine che l'impugnazione deve essere promossa da entrambi i coniugi e rilevato il difetto di rappresentanza, il Tribunale ha perciò assegnato alla parte ricorrente termine per sanare il vizio di rappresentanza, con la facoltà di richiedere una proroga del termine in caso di necessità. |