Trust di protezione del patrimonio familiare

01 Marzo 2022

Il trust è un istituto giuridico di matrice anglosassone, che è stato introdotto nel nostro ordinamento con la l. n. 364/1989, per mezzo della quale l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985.
Inquadramento

Il trust è un istituto giuridico di matrice anglosassone, che è stato introdotto nel nostro ordinamento con la l. n. 364/1989, per mezzo della quale l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985.

È uno strumento di segregazione patrimoniale che ha visto la sua origine nella dicotomia common law-equity nel diritto inglese: la dottrina suole ricostruire la fattispecie del trust come "quell'intesa riconosciuta dalla legge dove una persona trasferisce la sua proprietà in capo ad un amministratore e questi l'amministra a vantaggio del beneficiario o del disponente".

Nel trust, generalmente, un soggetto denominato trustee, al quale sono attribuiti i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto, denominato disponente (o settlor) nell'interesse ed a beneficio di uno o più soggetti, i beneficiari, oppure per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all'ordine pubblico. In particolare, la figura del trust di protezione del patrimonio familiare indica un tipo di trust che non presenta una struttura peculiare rispetto ad altri trust, come ad esempio quello di gestione del patrimonio familiare, ma ne diverge quanto a finalità e causa.

In evidenza

Il trust di protezione del patrimonio familiare rappresenta un tipo di trust, istituito con atto inter vivos, dotato di una struttura tipica e finalizzato alla tutela del patrimonio della famiglia contro eventuali creditori, personali o meno, dei coniugi e/o dei figli.

Questo istituto è tradizionalmente inquadrato nell'ambito degli istituti che mirano a tutelare la famiglia e, quindi, costituisce un'alternativa rispetto a strumenti affini quali il fondo patrimoniale, il patto di famiglia, l'holding di famiglia e l'intestazione fiduciaria.

La stessa dottrina conferma che sia proprio il carattere atipico del trust a farne uno strumento adattabile alle diverse situazioni ed esigenze di vita e di assistenza del beneficiario, uno strumento comunque flessibile.

L'istituzione di un trust finanche sul patrimonio di un minore, ricevuto dalla devoluzione ereditaria a seguito della scomparsa del padre, appare vantaggiosa per il minore stesso, soggetto beneficiario del trust, di guisa che tale strumento è uno strumento utile al minore, non solo al momento attuale, ma anche al raggiungimento della maggiore età a causa dell'inesperienza, e pertanto costui, sebbene non ancora pronto, per la giovane età, a gestire in piena serenità un così cospicuo patrimonio, vedrebbe garantito sé stesso e i suoi beni da un'adeguata protezione.

Infatti il trust è stato organizzato in modo tale che anche un minore, una volta raggiunta la maggiore età, possa essere messo di fronte alla decisione relativa al possibile scioglimento ovvero al mantenimento del suddetto vincolo e che la medesima decisione, nel caso del mantenimento del trust possa essere successivamente rinnovata al compimento da parte del beneficiario di una determinata età.

Tale strumento consente, dunque, di proteggere gli interessi non solo della famiglia esclusivamente per i creditori futuri, facendo salvi i diritti dei creditori particolari o della famiglia precedenti alla istituzione del trust che potrebbero agire per rendere inefficace tale fattispecie nei loro confronti. Il trust, non essendo previsto tra i contratti nominati del nostro ordinamento, pur se recepito, deve possedere un oggetto che sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.; nel caso specifico, tale valutazione deve essere sempre fatta in relazione alla tutela dei creditori ed al principio stabilito dall'art. 2740 c.c..

Fattispecie e finalità

La tutela del patrimonio della famiglia è una tematica trasversale, che coinvolge una moltitudine di soggetti, a prescindere dalla consistenza del loro patrimonio e dal rapporto di coniugio. E' importante, infatti, ricordare che il concetto di famiglia, così come definito dell'art. 29 Cost., ovvero quello di «società naturale fondata sul matrimonio», ha subito, e sta ancora subendo, una forte evoluzione sia normativa sia giurisprudenziale, che ha di recente raggiunto importanti traguardi.
Ciò si riflette indubbiamente sugli strumenti a tutela del patrimonio della stessa famiglia.
Fino all'entrata in vigore della l. n. 76/2016, era impossibile per una coppia dello stesso sesso pensare di poter istituire un fondo patrimoniale, essendole precluso il matrimonio: in questo caso, pertanto, una famiglia formata da una coppia omosessuale doveva necessariamente ricorrere agli strumenti alternativi che saranno sinteticamente trattati. Oggi, con le unioni civili, è possibile ricorrere al fondo patrimoniale, che sarà in seguito oggetto di analisi.
In tutti quei casi in cui era impossibile ricorrere al fondo patrimoniale od altri strumenti giuridici affini, il trust di protezione forniva uno strumento agile e duttile per venire incontro alle esigenze del disponente.

Il trust di protezione del patrimonio familiare costituisce una fattispecie di trust che non ha una struttura tipica ma presenta un fine ben preciso: la tutela del patrimonio per assicurarlo alla famiglia del disponente. Ciò avviene per mezzo del noto effetto segregativo del trust stesso: il disponente trasferisce la proprietà di determinati suoi beni al trustee, persona fisica o giuridica, affinché questi gestisca un bene od un patrimonio in favore dei beneficiari, con l'obbligo di restituire i beni a questi ultimi a particolari condizioni oppure di corrispondere loro periodicamente il reddito prodotto dai beni che gli sono stati affidati.
Come tale, questa tipologia di trust non subisce significative variazioni nel suo oggetto o nei suoi effetti rispetto agli altri trust istituiti per mezzo di atti inter vivos: se rispetta le condizioni della l. n. 364/1989 e dell'art. 1322, comma 2, i creditori del settlor e del trustee non possono rivalersi sui beni in trust; i beni in trust restano segregati rispetto al patrimonio del settlor e del trustee in caso di insolvenza o di fallimento, non rientrando nel patrimonio o nella successione di entrambi. Naturalmente, se istituito in frode ai creditori, questi ultimi potranno rendere inefficace la disposizione dei beni in trust per mezzo dell'azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., proponibile entro il termine di cinque anni, fallimentare proponibile in termini più ristretti ma con meno onori probatori, e la più recente azione revocatoria ex art. 2929-bis c.c..

Data la sua finalità ma la molteplicità di forme che può assumere, al giorno d'oggi non esiste una definizione univoca di trust di protezione del patrimonio familiare, ma sono state evidenziate alcune sue imprescindibili caratteristiche: incompatibili con tale finalità risultano la breve durata ed il fatto che i beneficiari siano soggetti diversi dai familiari del disponente oppure possano essere modificati. Con trust di protezione del patrimonio familiare, poi, possono essere intese diverse finalità: certamente lo scopo di evitare ai creditori personali dei coniugi di agire su beni a sostegno della famiglia, ma anche quello di creare un patrimonio destinato nei casi di famiglia creata fuori dal matrimonio o dall'unione civile, di gestire gli effetti di una separazione o di un divorzio, di proteggere gli interessi di soggetti con disabilità grave o gli anziani.
Proprio questi ultimi due fini necessitano di ulteriori approfondimenti; negli ultimi tempi il trust di protezione viene molto utilizzato per la gestione delle separazioni e dei divorzi, evitando i tipici rischi di inadempimento dell'assegno di mantenimento. Un esempio preclaro, ci perviene dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 13609/2011, nella quale si prende atto della creazione di un trust istituito nelle condizioni di separazione per vincolare un immobile al soddisfacimento delle esigenze abitative della figlia, con la precipua finalità di provvedere alle esigenze della figlia fino al completamento degli studi e, comunque, fino al raggiungimento dell'autonomia economica, e per sottrarlo alle vicende personali e successorie degli ex coniugi.
La protezione degli interessi di soggetti con disabilità gravi per mezzo di trust, invece, viene addirittura prevista normativamente dagli artt. 1, comma 3, e 6 l. n. 112/2016, con la quale vengono disciplinati anche i contratti di affidamento fiduciario. In particolare, tale trust, per ottenere le esenzioni e le agevolazioni previste da detta legge, deve perseguire «come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust».
In conclusione, il trust di protezione è un istituto molto sofisticato che permette una personalizzazione molto ampia in considerazione di quelle che sono le esigenze presenti e future del settlor o dei beneficiari (ovvero segregazione patrimoniale, passaggio generazionale, od altre). Ad ogni modo, affinché possa essere un efficace strumento di segregazione patrimoniale, esso deve, però, essere predisposto tenendo conto della meritevolezza del suo scopo, generando conseguentemente un reale spossessamento dei beni da parte del disponente che, ove mancante, può condurre ad un accertamento di una simulazione (Trib. Genova, sent. 18 febbraio 2015).
Inoltre, come per gli altri strumenti qui descritti, il suo effetto segregativo e protettivo inizia solo dal momento della sua istituzione: sarà facile, infatti, per un qualsiasi creditore precedente alla sua istituzione ottenere la revocatoria di tale istituto, che sarà stato evidentemente utilizzato per aggirare il principio di cui all'art. 2740 c.c.. Tali limiti rendono questo istituto ancora poco diffuso nella pratica ed ostacolano il suo utilizzo se non in casi peculiari e residuali, in attesa di un favorevole intervento normativo.

Il tutto senza mai dimenticare, comunque, che deve dichiararsi privo di efficacia e non meritevole di tutela il trust che eluda norme imperative costituite dalla rappresentanza ed esercizio della potestà genitoriale su figli minori, affidando la stessa ad un terzo (così Tribunale Roma, 29 ottobre 2016).

Altri istituti a tutela del patrimonio familiare

Come già evidenziato, l'utilizzo del trust di protezione del patrimonio familiare viene spesso circoscritto alle situazioni non protette da istituti affini, benché esso presenti il notevole vantaggio di essere più duttile rispetto ad altri istituti previsti dalla legge.
Gli strumenti alternativi al trust di protezione del patrimonio familiare, in effetti, sono i seguenti: il fondo patrimoniale, il patto di famiglia, l'holding di famiglia e l'intestazione fiduciaria. Sebbene alcuni istituti possano essere applicati unicamente in costanza di matrimonio o di unione civile, come il fondo patrimoniale, altri non ne hanno bisogno, come il trust, o ne possono prescindere, come il patto di famiglia.
Proprio il patto di famiglia è un istituto giuridico introdotto nel nostro ordinamento con la l. n. 55/2006 ed è regolato dagli artt. 768-bis e ss. c.c.: esso è un contratto mediante il quale l'imprenditore, mentre è in vita, ha la facoltà di trasferire in tutto o in parte l'azienda o le partecipazioni che detiene ad uno o più discendenti da lui prescelti. Questa disciplina costituisce anche una deroga al divieto di patti successori ex art. 458 c.c., dato che garantisce il passaggio generazionale dell'azienda con il trasferimento totale o parziale di essa anche durante il corso della vita dell'imprenditore. Dal momento che i soggetti ai quali viene trasferita l'azienda sono i discendenti dell'imprenditore, la chiara ratio di tale istituto è di proteggere l'azienda di famiglia e la sua trasmissione generazionale, a prescindere dall'esistenza o meno di un vincolo matrimoniale tra i soggetti che hanno dato origine al nucleo familiare.
L'elevata protezione offerta da un tale strumento giuridico viene compensata, dal punto di vista del trust di protezione, dalla impossibilità di estendere il trasferimento di beni anche a soggetti diversi dai discendenti dell'imprenditore, come ad esempio un convivente.

La holding di famiglia, al contrario, è una società che detiene partecipazioni di altre società, controllata dai componenti di una stessa famiglia; come gli altri istituti descritti, essa tende ad avere il fine di proteggere il patrimonio della famiglia. L'attività di holding può essere esercitata attraverso differenti tipologie societarie, a seconda delle esigenze della famiglia e della tipologia di attività. Potendo presentarsi sia in forma di società di persone che di capitali, la holding di famiglia può essere un utile strumento teso alla conservazione del patrimonio della famiglia. La scelta della tipologia societaria mediante la quale costituire una holding familiare varia profondamente in considerazione delle esigenze della famiglia stessa. Così, ad esempio, nel caso di famiglia composta da numerosi soggetti e con un considerevole patrimonio che vede la partecipazione anche in società estere, spesso viene utilizzata la forma di società per azioni.

Tale fattispecie, come è evidente, non è tanto alternativa rispetto al trust di protezione ma rappresenta uno schema tipico in caso di protezione del patrimonio familiare in presenza di più società controllate, che renderebbero la creazione di un trust troppo complessa o sconveniente.
L'intestazione fiduciaria è, invece, uno strumento realizzato mediante il negozio fiduciario che normalmente si articola in due atti distinti ma collegati: il negozio traslativo, avente natura reale ad effetti erga omnes, che comporta il trasferimento della proprietà ed il pactum fiduciae, ad effetti obbligatori. Il fine di tale negozio è di proteggere o far gestire ad un terzo, con il vincolo obbligatorio di ritrasferirne la proprietà a determinate condizioni, uno o più specifici beni.

Determinandosi il trasferimento a mezzo di negozio traslativo normalmente oneroso, l'intestazione fiduciaria è un mezzo che garantisce una certa protezione verso i terzi creditori della famiglia ma, per la sua natura obbligatoria, il pactum fiduciae è soggetto al pericolo di abuso del fiduciario: il fiduciario ben potrebbe essere inadempiente nei confronti dell'obbligo di ritrasferimento ed, in questo caso, si aprono diverse possibilità per il fiduciante.

Il negozio fiduciario rappresenta uno strumento duttile e sicuro nei confronti dei terzi, ma la possibilità di abuso del fiduciario comporta il rischio intrinseco dell'inadempimento dell'obbligo di ritrasferimento e il fiduciante, perciò, potrebbe considerare altri mezzi più idonei ai suoi propositi.

Vi è, poi, da fare un breve accenno anche alle società fiduciarie ed alle fondazioni di famiglia. Mentre le società fiduciarie svolgono attività di intestazione fiduciaria soprattutto in ambito mobiliare con riferimento ad azioni ed obbligazioni, dando comunque origine al fenomeno segregativo tipico di un trust, le fondazioni di famiglia sono complessi di beni destinati al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità, ovvero gestiscono dei beni a vantaggio di una o più famiglie, con il solo effetto collaterale di creare vincoli di destinazione tendenzialmente perpetui. Le società fiduciarie sono normativamente previste dalla l n. 1966/1939 e dal TUF, invece le fondazioni di famiglia sono ammesse solo se costituite per la realizzazione di scopi di utilità sociale.

La figura del fondatore della fondazione di famiglia, come è noto, è caratterizzata dal fatto che da questo soggetto parte l'impulso per la creazione di un ente con scopo altruistico ristretto a un ambito familiare. Dunque, la fondazione di famiglia risponde contestualmente a una duplice finalità: una altruistica tipica delle fondazioni perché di utilità sociale e una per così dire “egoistica” perché a beneficio solo di una o più determinate famiglie. Come per il trust anche la fondazione di famiglia può essere costituita con atto tra vivi e con il testamento, in quest'ultimo caso viene costituita dopo la morte del fondatore e in favore di soggetti appartenenti anche alla famiglia del de cuius, ma sempre nel rispetto dei diritti dei legittimari che possono agire con l'azione di riduzione in caso di lesione.

Molti dubbi sono stati sollevati sulla questione se il fondatore possa gestire personalmente la fondazione, poiché generalmente l'amministrazione è affidata a uno o più amministratori che devono dare esecuzione all'atto costitutivo.

A differenza del trust nella fondazione di famiglia il perseguimento di fini di interesse pubblico è essenziale per la validità dell'ente, ad esempio sono sicuramente valide le fondazioni di famiglia con lo scopo di soddisfare particolari condizioni di bisogno di uno o più nuclei familiari.

Come nel trust il disponente può scegliere il beneficiario, anche nella fondazione di famiglia il fondatore può scegliere una o più famiglie beneficiarie dei vantaggi; la fondazione di famiglia, peraltro, non crea manifestamente un effetto per così dire “segregativo” del patrimonio come nel trust, ma certamente la costituzione di una fondazione fa sorgere una persona giuridica distinta dal fondatore, soprattutto sotto il profilo patrimoniale la fondazione gode di una autonomia patrimoniale perfetta (d.P.R. n. 361/2000).

Non è da tacere che l'effetto di separazione patrimoniale nei due istituti deve essere coordinato con la disciplina dell'azione revocatoria (art. 2901 c.c.), per meglio dire entrambi gli istituti non tutelano il patrimonio se i negozi dispositivi pregiudicano le ragioni del ceto creditorio (Cass. civ, Sez. III, 6 luglio 2020, n. 13883).

Il trust di protezione ed il fondo patrimoniale

Come detto, il trust di protezione del patrimonio familiare trova scarsa applicazione in costanza di matrimonio, venendo spesso utilizzato l'istituto del fondo patrimoniale. Dall'entrata in vigore della l. n. 76/2016, inoltre, tale strumento può essere applicato anche nei casi di unioni civili.
Il fondo patrimoniale è un vincolo posto da uno dei due coniugi, da entrambi ovvero da un soggetto terzo, su un complesso di beni determinati e nell'interesse della famiglia. Previsto dagli artt. 167 ss. c.c., il fondo è costituito da beni destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia; la ratio di tale normativa è quella di assicurare alla famiglia un patrimonio privo di personalità giuridica propria, ma separato rispetto a quello dei coniugi, con l'ovvia conseguenza di non essere responsabile per le obbligazioni di questi ultimi, ma di essere aggredibile solo dai creditori del fondo stesso per le obbligazioni assunte per i bisogni della famiglia.

A prescindere dall'effetto segregativo, peraltro limitato nel fondo patrimoniale, e dallo scopo, molte sono le differenze con il trust di protezione. Differentemente dal trust, infatti, il fondo patrimoniale deve essere costituito per atto pubblico e può essere istituito anche da un terzo; la proprietà dei beni che costituiscono il fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo che non sia diversamente stabilito, e l'amministrazione di questi ultimi è regolata dalle norme relative alla comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza della grande duttilità del trust. Anche la disposizione dei beni in un fondo patrimoniale può subire le azioni revocatorie summenzionate per il trust, sebbene sia oggettivamente più difficile per i creditori dei singoli coniugi provare il consilium fraudis dell'atto di disposizione di beni nel fondo patrimoniale.

Il più importante svantaggio, però, del fondo patrimoniale nei confronti del trust di protezione consiste nelle ipotesi di cessazione dello stesso fondo: l'annullamento, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio causano lo scioglimento del fondo patrimoniale. Il trust, al contrario, non essendo legato ad un istituto come il matrimonio o l'unione civile, può durare per un tempo determinato, sotto condizione, od anche a tempo indeterminato.

D'altronde, vi è anche da considerare che «il trust che presenta maggiori punti di contatto con il fondo patrimoniale è il c.d. trust discrezionale, in cui viene lasciata al trustee la discrezionalità di individuare il o i beneficiari appartenenti ad una determinata categoria di soggetti, oltre che individuare quanto assegnare loro dell'intero reddito o parte di esso. Nel trust c.d. fisso, invece, i beneficiari sono già individuati a monte come titolari di un diritto equitativo di ricevere il reddito o il capitale» (S. Mazzeo, C. Iodice, Il regime patrimoniale della famiglia, Giuffrè, 2015).

In conclusione, il fondo patrimoniale si traduce in uno strumento semplice, agevole e relativamente sicuro per coniugi o uniti civilmente che abbiano la necessità di separare dal proprio patrimonio quei beni che intendono destinare per la creazione della famiglia, ma presenta non pochi svantaggi: è poco duttile, gli atti di disposizione sono comunque revocabili, ha una durata legata a quella dello stesso matrimonio. Il trust, d'altro canto, è un istituto che garantisce, se elaborato con la giusta perizia, una protezione maggiormente aderente agli interessi di tutela della famiglia, in assenza di limiti oggettivi e soggettivi specifici, con rischi maggiori connessi, tuttavia, alla minore resistenza ad eventuali azioni oppositive di terzi creditori ed all'incertezza derivata dall'assenza di una specifica disciplina normativa.

Esso si presta, quindi, ad essere utilizzato come strumento alternativo al fondo patrimoniale per disciplinare anche i rapporti tra conviventi more uxorio, tra loro e con i figli, e per tutelare la famiglia di fatto, soddisfacendone i bisogni.

Casistica

Natura del trust

«Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto» (v. Cass. civ.,sent. 10105/2014).

Trust e simulazione

«Il fatto che il trust sia maturato interamente nel contesto familiare e che il disponente non abbia perso interamente il controllo dei beni inizialmente conferiti in trust, riservandosi il diritto di abitarvi, non rappresenta, da solo, indice sicuro di illiceità o del carattere fittizio dell'operazione realizzata... ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla» (v. Trib. Genova, sent. 18 febbraio 2015).

Trust e fondo patrimoniale

L'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in "trust". (v. Cass. civ., Sez. III, sent., 15 novembre 2019, n. 29727).

Trust e azione revocatoria

“La Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja sui trust rende superfluo che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo trust persegua interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. Ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria il conferimento in un trust familiare ha natura di atto a titolo gratuito. Ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria la riserva in capo al disponente del potere di sostituire ad libitum il trustee e i beneficiari costituisce prova della scientia damni in capo al disponente. I beneficiari che non siano titolari di diritti attuali sui beni in trust non sono legittimati passivi nell'azione revocatoria avente ad oggetto il conferimento in trust” (Cass. civ., Sez. III, ord., 19 aprile 2018, n. 9637).

Trust familiare e revocabilità

…le “nozioni di atto di disposizione patrimoniale e di terzo, contenute nell' art. 2901 c.c., vanno parametrate alle peculiarità di un istituto che attribuisce alla disposizione del patrimonio un contenuto differente dalla tradizionale visione della circolazione dei beni" (cfr. Cass. Civ., ord. n. 13388/2018) - …(omissis)…l'istituzione di trust familiare (nella specie, per fare fronte alle esigenze di vita e di studio della prole) non integra, di per sè, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti” (Cass. Civ., sent. n. 19376/2017)
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