Garanzie: richiesta di pagamento diretto
27 Marzo 2015
Inquadramento
* In fase di aggiornamento
Il legislatore ha approntato peculiari strumenti per garantire l'effettivo pagamento degli assegni di mantenimento; questi, infatti, maturano mensilmente e dunque le azioni esecutive, per essere efficaci, dovrebbero moltiplicarsi a dismisura; essi poi sono destinati a garantire il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita quotidiana e i tempi delle azioni esecutive non collimano con quella tutela immediata e tempestiva da garantire a chi con l'assegno di mantenimento vive. Tra questi strumenti una particolare importanza è rivestita dalla richiesta di pagamento diretto: ex art. 8 L. 1° dicembre 1970, n. 898 il creditore dell'assegno può, senza ricorrere al Giudice, chiedere al terzo, tenuto a corrispondere somme di denaro all'obbligato principale, di versargli direttamente gli importi corrispondenti all'assegno di mantenimento, distraendoli da quelli dovuti all'inadempiente. Il pagamento diretto si differenzia dall'ordine ex art. 156 comma 6 c.c. perchè: a) non richiede l'intervento del Giudice; b) in caso di retribuzioni o pensioni può avere ad oggetto solo il 50% delle somme dovute dal terzo; c) il creditore ha azione esecutiva diretta nei confronti del terzo inadempiente. La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha complicato il quadro, prevedendo che, a garanzia degli assegni di mantenimento per soli i figli, il Giudice possa emettere l'ordine di pagamento «secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 2 e seguenti L. n. 898/70», così introducendo l'intervento del Giudice in un modello, quello della richiesta di pagamento diretto, che invece lo esclude. Procedura
La procedura è complessa e si sostanzia in quattro fasi: 1. Invio da parte dell'avente diritto all'assegno all'obbligato di «lettera di messa in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento». Al di là del dato lessicale non si tratta di vera e propria messa in mora nel senso dell'art. 1219 c.c. (gli interessi, ad esempio, decorrono comunque dalla data in cui l'assegno deve essere pagato e non dall'invio della raccomandata); dal punto di vista pratico, sembra opportuno conservare sempre la prova dell'invio della raccomandata (della sua ricezione e della compiuta giacenza) da opporre eventualmente al terzo. 2. Decorrenza di un termine di 30 giorni. Secondo alcuni il termine decorre dall'invio della raccomandata, secondo altri dalla sua effettiva ricezione; onde evitare sterili opposizioni da parte del debitore e/o del terzo, sembra preferibile, per l'operatore, seguire la seconda interpretazione. 3. Successivamente all'invio della raccomandata e al decorso dei trenta giorni, il creditore, in costanza di inadempimento dell'obbligato principale, deve notificare al terzo, a sua volta tenuto a corrispondere “periodicamente somme” all'inadempiente obbligato, un invito al pagamento unitamente al provvedimento con il quale sono stati fissati gli assegni dovuti e alla copia della raccomandata di “messa in mora”. 4. L'avente diritto all'assegno deve comunicare la notificazione di cui al punto 3) al debitore principale. Anche se la norma non prevede forme sacramentali, esigenze di certezza e di celerità suggeriscono di compiere un atto unico di notificazione (al terzo e al debitore principale) ancorché possa ritenersi sufficiente anche una mera comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o, se possibile, a mezzo posta elettronica certificata). Dal mese successivo al perfezionamento della procedura il terzo è obbligato a versare direttamente al titolare dell'assegno le somme che esso terzo dovrebbe versare all'obbligato principale. Ove anche il terzo non adempia, nonostante il rispetto di tutti i passaggi formali sopra richiamati, l'avente diritto ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti.
Presupposti
Il presupposto, unico, perché il terzo sia tenuto al pagamento diretto nei confronti dell'avente diritto è il semplice inadempimento al pagamento degli importi dovuti a titolo di mantenimento da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria (sentenza di divorzio, ordinanza di modifica delle condizioni di divorzio, e, entro determinati limiti, l'ordinanza presidenziale ex art. 4 L. n. 898/1970 oppure l'ordinanza del G.I. modificativa dell'ordinanza presidenziale). La norma si applica espressamente (art. 1, comma 25, l. n. 76/2016) anche all'assegno riconosciuto all'unito civile nel procedimento di scioglimento. A differenza dell'ordine ex art. 156 comma 6 c.c., l'inadempimento non deve essere oggetto di accertamento da parte del Tribunale e si ritiene non debba neppure preesistere all'avvio della procedura; l'art. 8 comma 3 L. n. 898/1970, infatti, prevede che il «coniuge, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per più di trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi…(omissis)»; cosicché nulla impedisce che la raccomandata possa essere inviata prima che si sia verificato l'inadempimento (ma fermo restando che l'inadempimento deve perdurare per almeno 30 giorni). La differente soluzione, peraltro (secondo cui la “costituzione in mora” può essere fatta solo dopo un inadempimento protrattosi per almeno 30 giorni) non sembra garantire né l'avente diritto all'assegno né l'obbligato giacché, in quel caso: i) l'avente diritto all'assegno dovrebbe attendere un periodo ben superiore rispetto ai 30 giorni previsti dalla legge per far "scattare" la procedura; ii) riferendo l'intervallo di 30 giorni all'inadempimento pregresso (e non al periodo decorrente dall'invio della raccomandata), l'obbligato al mantenimento, pur “messo in mora” non avrebbe il tempo necessario per poter spontaneamente adempiere al proprio obbligo senza subire la “sanzione” del pagamento diretto. L'eventuale adempimento parziale da parte dell'obbligato non impedisce né blocca la richiesta al terzo, così come un eventuale adempimento tardivo, sempre che sia effettuato oltre il trentesimo giorno; se invece il pagamento avviene prima del trentesimo giorno, il terzo non sarà tenuto al pagamento diretto. Si discute poi se una serie di inadempimenti tardivi reiterati e ripetuti, intervenuti tutti prima della scadenza del trentesimo giorno, possano legittimare la richiesta di pagamento; dato il tenore letterale della norma (che parla di inadempimento protrattosi per almeno 30 giorni) sembra doversi propendere per la soluzione negativa. Si potrebbe obiettare che, così facendo, si creerebbe una sorta di discriminazione tra i titolari di un assegno ex art. 156 c.c., che possono fruire dell'ordine di pagamento diretto ai sensi del comma 6, e i titolari dell'assegno di divorzio, giacché nel primo caso, secondo la giurisprudenza prevalente, i reiterati ritardi, anche se di pochi giorni possono portare all'emissione dell'ordine al terzo; tale eccezione sembra però destinata a cadere nel vuoto nel momento in cui si abbia ben chiaro che l'ordine di pagamento diretto è profondamente differente dalla richiesta di pagamento diretto sotto il profilo della sua struttura, giacché necessariamente – e a differenza della richiesta di pagamento diretto - passa dal vaglio dell'Autorità giudiziaria che valuta se gli inadempimenti di pochi giorni ma reiterati possano giustificare l'emissione dell'ordine. Oggetto
Così come per l'ordine di pagamento diretto, la richiesta di cui in commento può avere ad oggetto somme dovute dal terzo al debitore principale, in funzione di una pluralità di causali e/o rapporti giuridici. La richiesta di pagamento diretto, dunque, potrà avere ad oggetto: - stipendi, indennità, somme comunque dovute dal datore di lavoro; - trattamenti pensionistici; - canoni di locazione; - ogni altra somma comunque dovuta dal terzo al soggetto tenuto al pagamento dell'assegno. L'espressione utilizzata dal legislatore «terzi tenuti anche periodicamente a corrispondere somme di denaro all'obbligo» non vieta, infatti che oggetto dell'ordine possano essere anche somme dovute, dal terzo, una tantum, purché specificatamente individuate; dal punto di vista pratico, lo strumento del pagamento diretto nei confronti del terzo che deve pagare una tantum non sembra essere particolarmente efficace, essendo in questi casi semmai preferibile ricorrere allo speciale sequestro di cui all'art. 8 comma 7 L. n. 898/1970. Limiti quantitativi
Come noto l'ordine di pagamento diretto ex art. 156 comma 6 c.c., può avere ad oggetto la totalità degli importi che il terzo è tenuto a versare all'obbligato principale (Cass. civ. 2 dicembre 1998, n. 12204; Cass. civ. 6 novembre 2006, n. 23368). La richiesta di pagamento diretto invece incontra un limite invalicabile nella previsione di cui all'art. 8 comma 6 L. n. 898/1970: «Lo Stato…nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia notificato il provvedimento in cui è stata stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato comprensive anche degli assegni e degli emolumenti periodici». Il limite della metà sembrerebbe operare solo per le somme di spettanza dell'obbligato nella sua soggettiva qualità di dipendente pubblico o parificato, mentre non opererebbe per i dipendenti privati; a fondamento di tale interpretazione si pone sia il dato lessicale del comma 6 sia la necessità di evitare un'evidente discrasia rispetto all'ordine di pagamento diretto, ex art. 156 comma 6 c.c., che invece, su richiesta di parte e dopo l'intervento del Giudice, può riguardare anche la totalità della somme dovute dal terzo all'obbligato primario. Tale interpretazione, che muove da un'indubbia necessità di rafforzamento della tutela per l'avente diritto all'assegno, si scontra però con l'opposta opzione (che dunque “estende” il limite della metà anche alle retribuzioni “private”) che a sua volta fa leva su due elementi di non poco conto: a) anche ove si volesse prescindere dall'art. 8 comma 6 L. n. 898/1970, il limite della metà ha la sua fonte anche nell'art. 545 comma 3 e 5 c.p.c.; b) nell'ipotesi di cui all'art. 156 comma 6 c.c. è il Giudice che, valutate le circostanze, può e non deve, autorizzare il pagamento da parte del terzo oltre il limite del 50%; nel pagamento diretto questo passaggio non è previsto cosicché non esiste un luogo in cui si possano contemperare le esigenze dell'avente diritto all'assegno con quelle del debitore principale. Nessun limite quantitativo, invece, è previsto per le somme diverse da salari, stipendi, retribuzioni o pensioni; ove siano aggrediti importi di natura diversa, dunque (ad esempio, canoni di locazione; interessi su conti correnti o su depositi), il terzo sarà tenuto al versamento a favore del titolare dell'assegno del 100% degli importi dovuti al debitore primario (sino ovviamente alla concorrenza dell'assegno di mantenimento).
Esecuzione
Nell'ipotesi in cui il terzo,nonostante la notifica dell'invito al pagamento diretto, ometta il versamento a favore del beneficiario dell'assegno, l'avente diritto potrà procedere direttamente in via esecutiva nei suoi confronti. E' controverso se l'azione esecutiva segua la forma del pignoramento presso i creditori oppure quello dell'espropriazione vera e propria. Considerato il tenore della norma e la ratio dell'istituto si ritiene preferibile la seconda ipotesi. Operativamente, l'avente diritto all'assegno dovrà notificare al terzo l'atto complesso formato da titolo - atto di messa in mora al debitore principale - invito al terzo - comunicazione al debitore principale. Si ritiene che l'intero atto complesso dovrebbe essere dotato dell'apposizione della formula esecutiva; tale tesi lascia perplessi giacché è da escludere l'apposizione della formula su un atto di parte (la raccomandata inviata al debitore e l'invito al terzo). Ovviamente la notifica dell'atto complesso potrà precedere o essere contestuale alla notifica dell'atto di precetto. L'articolo prevede poi che, nel caso in cui il credito oggetto della richiesta di distrazione sia pignorato al momento della notificazione dell'invito a distrarre, il creditore potrà intervenire nella procedura esecutiva. Alla ripartizione delle somme pignorate provvede il Giudice dell'esecuzione che potrà, pur non sussistendo una forma di privilegio generale a favore del titolare dell'assegno, comunque tenere conto della natura e della funzione dell'assegno di divorzio. Il terzo
È evidente la necessità di garantire, anche nella fattispecie de qua, il diritto di difesa del terzo - passibile di azione esecutiva - cui conseguentemente deve essere riconosciuta, pur nel totale silenzio della legge, la facoltà di far valere eventuali contestazioni formali o sostanziali del procedimento relativo al pagamento diretto. Il terzo, anche ai sensi dell'art. 24 Cost., sarà dunque legittimato a far valere tutti i fatti che attengono al suo rapporto con l'obbligato al versamento all'assegno: ad esempio, egli potrà far valere l'eventuale incedibilità del credito o la sua impignorabilità; parimenti potrà far valere gli eventuali vizi formali relativi al procedimento come il mancato invio della comunicazione al debitore principale, oppure il mancato invio della raccomandata. La giurisprudenza, nelle poche occasioni in cui si è occupata della questione, ha ritenuto che il terzo possa far valere i vizi sostanziali e i vizi formali dell'intero procedimento unicamente per il tramite di un'azione di accertamento negativo secondo le regole (e i tempi) del procedimento ordinario (Trib. Genova 31 agosto 2000). Seguendo tale orientamento nulla dovrebbe impedire al terzo di poter agire ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per richiedere l'emissione di un provvedimento urgente che inibisca al terzo di procedere con l'azione esecutiva; tale provvedimento dovrebbe essere prodromico all'azione di merito consistente nell'azione di accertamento negativo di cui sopra. La soluzione indicata non sembra essere appieno soddisfacente: il ricorso all'azione di accertamento negativa può essere lo strumento utile prima dell'inizio dell'azione esecutiva nei confronti del terzo medesimo, ma successivamente alla notifica al terzo del precetto o del pignoramento, nulla impedisce che l'obbligato secondario possa fare valere eventuali vizi formali o sostanziali con un'opposizione agli atti o all'esecuzione. Opposizioni del debitore
Il pagamento diretto dal terzo - di cui all'art. 8 comma 3 L. n. 898/1970 - costituisce un atto complesso, a formazione progressiva, in forza del quale si crea un rapporto obbligatorio diretto tra il creditore e il debitor debitoris, secondo uno schema che rafforza la posizione dell'avente diritto all'assegno di mantenimento (per sé o ex capite filiorum). Purtuttavia, il debitore principale non rimane per nulla estraneo alla vicenda, cosicché deve riconoscersi a suo favore la facoltà di far valere sia gli eventuali vizi formali sia quelli sostanziali relativi al procedimento complesso iniziato dall'avente diritto all'assegno. Valgono, per la posizione dell'obbligato, le stesse considerazioni fatte per la posizione del terzo: conseguentemente i vizi del procedimento dovranno essere fatti valere con un'azione di accertamento negativo, fatta eventualmente precedere da una richiesta di provvedimento urgente. Revoca o modifica
Il vincolo creatosi per effetto della fattispecie in esame è da intendersi sine die cosicché il rapporto con il terzo e il pagamento diretto sono destinati a rimanere in piedi sinché non siano modificate le situazioni che avevano giustificato il suo sorgere. La modifica, a differenza del sorgere del vincolo, che è lasciato alla totale discrezionalità dell'avente diritto e che, in assenza di difetti formali non può essere contestato dal terzo o dall'obbligato, non potrà che promanare da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Il soggetto obbligato al mantenimento, potrà dunque agire per “la revoca” o la modifica del pagamento diretto non tramite una modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 L. n. 898/1970 bensì tramite un ordinario giudizio di cognizione considerato che il pagamento diretto - a differenza del suo omologo ex art. 156 comma 6 c.c. - non è contenuto nella sentenza di divorzio, ma costituisce una facoltà che il legislatore ha riconosciuto al creditore "alimentare" e che costui può azionare senza alcun ricorso all'Autorità giudiziaria. Il procedimento potrà essere instaurato con atto di citazione ex art. 163 ss. c.c., innanzi al Tribunale territorialmente competente ai sensi degli artt. 18 ss. c.p.c. (Trib. Roma 18 giugno 1994). Rimane il dubbio - considerato il tenore della norma - su quali possano essere le ragioni giustificatrici della richiesta di revoca da parte dell'obbligato al mantenimento; si deve, infatti, escludere che il semplice adempimento degli obblighi, successivo alla conclusione del processo di cui all'art. 8 L. n. 898/1970, possa giustificare la revoca del provvedimento, in parallelo con quanto previsto per l'ordine di pagamento diretto ex art. 156 comma 6 c.c. (la giurisprudenza esclude che il pagamento successivo alla notifica della richiesta dell'ordine giustifichi il rigetto della richiesta dell'avente diritto); una soluzione di segno contrario frustrerebbe infatti spirito e finalità della norma. Parimenti dovrebbe essere esclusa la necessità di ricorrere all'ordinaria azione di accertamento nelle ipotesi di riduzione dei contributi economici ottenuta dall'obbligato all'esito del procedimento ex art. 9 L. n. 898/1970. In questo caso, sembra poter essere considerata sufficiente la notifica dell'obbligato al mantenimento al terzo del nuovo provvedimento modificativo di quello che ha dato origine al pagamento diretto; e ciò senza voler arrivare alla conseguenza estrema di ritenere che il successivo provvedimento di modifica, sostituendo in parte quello utilizzato dall'avente diritto all'assegno per far scattare il pagamento diretto, annulli completamente il primo titolo ed obblighi l'avente diritto a ricominciare per intero la procedura (messa in mora - notifica titolo - invito al terzo - comunicazione). La richiesta di pagamento diretto ex art. 8 L. n. 898/1970 convive sia con l'ordine di pagamento diretto sia con lo strumento previsto dall'art. 3 L. n. 219/2012. I problemi interpretativi più grossi si pongono con quest'ultimo; la norma infatti prevede che il Giudice, a garanzia degli assegni di mantenimento per la prole, possa ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L. n. 898/1970. La confusione è subito parsa evidente agli occhi dei commentatori, giacché il legislatore ha richiamato una norma (art. 8 L. n. 898/1970) che prescinde dall'intervento del Giudice, innestandola però in un procedimento (quello del pagamento diretto) che invece lo presuppone. Si sono contrapposte plurime soluzioni interpretative: a) ordine di pagamento diretto e pagamento diretto ex art. 8 L. n. 898/1970 convivono (Tommaseo F., La nuova legge sulla filiazione: i profili processuali, Famiglia e Diritto, 3/2013, 251 ss.); b) ai sensi dell'art. 3 L. n. 219/2012 l'intervento del Giudice sostituisce l'invio della raccomandata previsto dall'art. 8 della L. n. 898/1970 (De Filippis B., La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura,Famiglia e Diritto, 3/2013, 291); c) per i figli non matrimoniali l'unico strumento attivabile è quello dell'art. 8 della L. n. 898/1970, con la conseguenza che eventuali richieste al Giudice per l'emissione di ordini di pagamento devono essere ritenute inammissibili (Trib. Milano 24 aprile 2013); d) quello di cui all'art. 3 L. n. 219/2012 costituisce un terzo modello in cui l'ordine del Giudice concede alla parte il diritto di attivare la procedura di cui all'art. 8 L. n. 898/1970 (Trib. Roma 7 gennaio 2015). Più lineare invece appare lo schema di convivenza tra ordine di pagamento diretto e pagamento diretto per quanto riguardo l'assegno dovuto al coniuge/ex coniuge; il primo, previsto a tutela degli assegni di separazione, sarà l'unico strumento attivabile sino al passaggio in giudicato della sentenza sullo status; il secondo, invece, è l'unico strumento utilizzabile a tutela dell'assegno di divorzio.
*Scheda aggiornata alla Legge sulle Unioni Civili |