Garanzie: sequestri e provvedimenti d’urgenza

03 Giugno 2015

La normativa in materia di rapporti familiari prevede una serie di garanzie speciali, attivabili dal coniuge o dal genitore, che differiscono notevolmente da quelle che il legislatore ha riservato a tutela dei crediti ordinari
Inquadramento

* In fase di aggiornamento

La normativa in materia di rapporti familiari prevede una serie di garanzie speciali, attivabili dal coniuge o dal genitore, che differiscono notevolmente da quelle che il legislatore ha riservato a tutela dei crediti ordinari (per esempio, sequestro conservativo, sequestro giudiziario).

Si tratta di istituti cui non viene riconosciuta una vera e propria natura cautelare, ma semmai una funzione coercitiva, anche di natura psicologica, nei confronti del soggetto obbligato, prima in forza dei generali doveri nascenti dal matrimonio (sequestro ex art. 146 c.c.) e poi per effetto dei provvedimenti giurisdizionali di fissazione degli importi dovuti a titolo di mantenimento del coniuge (art. 156 comma 4 e 5 c.c.; art. 8, comma 1 e 7, l. n. 898/1970) o dei figli (art. 3, comma 2, l. n. 219/2012).

Dal punto di vista sostanziale, le misure in parola prescindono della sussistenza del periculum in mora: per alcune di esse infatti sarà necessario il mero inadempimento agli obblighi di mantenimento fissati dal Giudice (sequestro nella separazione), per altre il pericolo di inadempimento (sequestro nel divorzio), per altre ancora (sequestro ex art. 146 c.c.) sarà sufficiente il verificarsi di un semplice dato storico (l'allontanamento dalla casa familiare) ancorché non collegato né a un inadempimento né al pericolo di inadempimento degli obblighi derivanti dal matrimonio.

Dal punto di vista processuale, le peculiarità sopra individuate hanno indotto la giurisprudenza a escludere l'applicazione delle regole del processo cautelare uniforme, con tutte le ovvie conseguenze in materia di non reclamabilità dei provvedimenti di concessione delle misure.

Il sequestro ex art. 146 c.c.

Nell'ipotesi in cui, prima del deposito della richiesta di separazione, uno dei due coniugi si allontani dalla casa coniugale, il tribunale ordinario può disporne il sequestro dei beni «nella misura adatta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 143, comma 3 e 147 c.c.» (cfr. Trib. Napoli 7 marzo 2006).

Il provvedimento ha «una funzione coercitiva e sanzionatoria diretta a far cessare l'allontanamento ingiustificato del coniuge; esso è concesso esclusivamente per garantire l'adempimento degli obblighi di contribuzione previsti dagli artt. 143 e 147 c.c.» (Cass. civ. 29 novembre 1985, n. 5948); non è finalizzato, quindi, a garantire l'adempimento degli obblighi di mantenimento nascenti dalla sentenza o dai provvedimenti provvisori proprio perché presuppone una situazione anteriore a qualsiasi provvedimento e indipendente da essa.

Presupposto della misura è l'allontanamento del coniuge dalla casa familiare, indipendentemente dal fatto che il rilascio dell'abitazione sia o meno giustificato (Servetti G., Le garanzie patrimoniali nella famiglia, Giuffré, 2013, 6; contra Cass. civ. 29 novembre 1985, n. 5948, cit.).

Il sequestro ex art. 146 c.c. non può essere concesso a favore del coniuge che si è allontanato dalla casa familiare anche se per giusta causa (Trib. Reggio Emilia 5 ottobre 2004) e neppure dal genitore convivente more uxorio a garanzia degli obblighi di mantenimento della prole (Servetti, op. cit.).

Per parte della dottrina (Finocchiaro M.,Finocchiaro A., Riforma del diritto di famiglia, Giuffrè, 1979, 372; Casaburi G., Le misure patrimoniali provvisorie (sommarie e cautelari) nella separazione, nel divorzio, nella crisi di fatto della famiglia, in Diritto di famiglia, 2003, 1091) il sequestro in esame ha natura cautelare, seppure sui generis, cosicché, in applicazione alle norme del processo cautelare uniforme, l'istanza dovrà essere proposta al giudice che deciderà in funzione monocratica; il provvedimento sarà soggetto a revoca e/o reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.; altra parte della dottrina (Padalino C., La tutela sommaria e camerale nel diritto di famiglia e nel diritto minorile, Torino, 2007, 23; Servetti G., op. cit.) ritiene invece trattarsi di misura simile alle altre forme di sequestro previste dal diritto di famiglia e minorile, con la conseguenza che la richiesta dovrà essere indirizzata al tribunale in composizione collegiale, che deciderà secondo lo schema ex art. 737 c.p.c. con devoluzione dell'impugnazione alla Corte d'appello ex art. 739 c.p.c.

Il coniuge richiedente dovrà provare l'avvenuto allontanamento e indicare, almeno sommariamente, i beni oggetto del sequestro che, una volta ottenuto, potrà essere eseguito con le forme dell'esecuzione del sequestro conservativo; si esclude, vista la natura della misura, che il blocco dei beni possa convertirsi in pignoramento.

Il provvedimento non può essere concesso se la richiesta è stata depositata dopo il ricorso per separazione; esso perde efficacia con la concessione dei provvedimenti provvisori ex art. 708 c.p.c. (secondo Cass. n. 5948/1985, cit. la cessazione dell'efficacia si realizza addirittura con il semplice deposito del ricorso per separazione giudiziale) oppure nel caso di ripresa della convivenza; in questo secondo caso il coniuge che ha subìto il provvedimento dovrà chiederne espressamente la revoca al tribunale.

In evidenza

Qualora un coniuge, non separato legalmente, si allontani dalla casa familiare, l'altro, prima del deposito del ricorso per separazione giudiziale, può richiedere al Tribunale l'autorizzazione a procedere a sequestro sui beni del primo

Il ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.

Ci si è chiesti se, indipendentemente dai sequestri speciali, sia possibile chiedere e ottenere un sequestro conservativo “ordinario” sui beni dell'obbligato a tutela del credito di mantenimento, in particolare prima dell'udienza presidenziale, ovverosia quando non sono ancora stati fissati o determinati gli importi ex artt. 156 c.c. e art. 337-ter c.c.

Gli orientamenti giurisprudenziali sono compositi:

Orientamenti a confronto

Sequestro conservativo

È ammissibile la richiesta di sequestro conservativo prima dell'udienza presidenziale a tutela dell'assegno per la prole

Anche nella fase anteriore all'udienza presidenziale, pur successiva al deposito del ricorso, ciascuno dei coniugi è legittimato a chiedere il sequestro conservativo sui beni dell'altro, a tutela della prole (Trib. Napoli 8 gennaio 2000; Trib. Napoli 18 luglio 1998)

È ammissibile la richiesta di sequestro conservativo in corso di causa

L'art. 671 c.p.c. non è incompatibile con i giudizi di separazione; in caso di inadempimento il coniuge potrà attivare lo speciale procedimento ex art. 156 comma 6 c.c.; in assenza di inadempimento, sussistendo comunque il periculum in mora, il tribunale può concedere la misura dell'art. 671 c.p.c. (Trib. Ivrea, ord., 21 settembre 2000)

È inammissibile il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. a tutela degli assegni di mantenimento.

Trib. Mantova 14 marzo 2008

I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

Dottrina (Annunziata G., Profili processuali del diritto di famiglia, Napoli, 2001, 20; Di Iasi C., Procedimenti di separazione e divorzio, in Ferrando G., Fortino M., Ruscello F. (a cura di) Trattato di diritto di famiglia, 2002, tomo II, Giuffré, 1442; Martinelli P., Alcune questioni nell'ambito di applicazione del nuovo rito cautelare uniforme in Foro. It, 5/1995, 171; Cea D., Due sequestri speciali e il reclamo cautelare in Foro. it, 1/2001, 2055) e giurisprudenza (vedi infra) si sono interrogate sull'ammissibilità di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ante causam per domandare, nelle more dell'udienza presidenziale, la fissazione di un assegno di mantenimento per il coniuge o per la prole, oppure, l'assegnazione, ancorché provvisoria, dell'alloggio coniugale.

La risposta è tendenzialmente negativa, giacché il ricorso ex art. 700 c.p.c. ha carattere residuale, cui si può ricorrere solo e soltanto ove vi siano altri strumenti tipici; nel caso di specie è evidente che la tutela già d'urgenza può essere ottenuta dall'avente diritto con i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. (cfr. ex plurimis Proto Pisani A. Provvedimenti d'urgenza, 8) cui la Cassazione ha riconosciuto natura cautelare (Cass. SS.UU, 26 aprile 2013, n. 10064).

Purtuttavia non mancano pronunzie giurisprudenziali che vanno in senso contrario.

Orientamenti a confronto

Ammissibilità dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c.

Non sono ammissibili provvedimenti ex art. 700 c.p.c. ante causam nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzio.

«E' inammissibile il ricorso alla tutela d'urgenza nelle more dell'udienza presidenziale, per difetto di residualità»(Trib. Napoli, 29 dicembre 2000; Trib. Taranto, 8 marzo 1999; cfr. anche Tribunale di Milano, Decreto 12 luglio 2012).

Non sono ammissibili provvedimenti ex art. 700 c.p.c. nei procedimenti per alimenti.

Trib. Milano, ordinanza 2 aprile 2013.

Non sono ammissibili provvedimenti ex art. 700 c.p.c. nell'ambito dei giudizi di modifica ex art. 710 c.p.c.

Trib. Modena, decreto 27 gennaio 2005.

E'inammissibile il provvedimento d'urgenza a tutela dell'assgno per il mantenimento del figlio minorenne

Trib. Roma, 19 settembre 2014

E'ammissibile il provvedimento ex art. 700 c.p.c. a tutela dell'assegno di mantenimento dovuto per il figlio maggiorenne.

Trib. Roma, 4 settembre 2013

Sono ammissibili i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. prima dell'udienza presidenziale.

«E' fondato e va accolto il ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c. per conseguire, in previsione della separazione, l'affidamento dei figli minori, l'attribuzione di un assegno e l'assegnazione della casa coniugale, una volta accertata l'esistenza di un pericolo di eccezionale gravità che è incompatibile con l'attesa dei tempi di fissazione dell'udienza ex art. 708 c.p.c.» (Trib. Napoli, 25 marzo 2005; Trib. Bari, ordinanza 14 ottobre 2007).

Il sequestro dei beni ex art. 156 comma 6 c.c.: natura, presupposto, oggetto

In caso di inadempimento del coniuge separato di uno qualsiasi degli obblighi su di lui gravanti (in forza di sentenza di separazione, verbale di separazione consensuale omologato, ordinanza presidenziale, decreto di modifica), il giudice può «disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato» ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c..

Così come per l'ordine di pagamento diretto, la giurisprudenza riconosce al rimedio de quo funzione di coazione, anche psicologica, nei riguardi dell'obbligato (cfr. Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2003, n. 2479; Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2004, n. 10273, cfr. anche C. cost. 19 luglio 1996, n. 258).

Presupposto unico per l'emissione del sequestro è il mero inadempimento, anche parziale, a uno qualsiasi degli obblighi gravanti in forza del titolo dedotto (Cass. civ., sez. I., 12 maggio 1998, n. 4776) e può essere concesso indipendentemente dalle ragioni giustificatrici dell'inadempimento o dall'intenzionalità del mancato pagamento (cfr. Cass. civ., sez. I, 6 novembre 2006, n. 23668).

Non è richiesto il periculum in mora, essendo sufficiente il mero dato storico dell'inadempimento.

Il creditore può chiedere cumulativamente il sequestro speciale e l'ordine di pagamento diretto ex art. 156 comma 6 c.c., qualora la coesistenza delle due misure rappresenti il modo più funzionale per assicurare le ragioni creditorie (App. Roma 11 novembre 2009).

A differenza di quello previsto dalla legge divorzile, il sequestro può avere ad oggetto una parte e non tutti i beni del creditore (contra Trib. Roma 2 aprile 1997). Il Giudice, nel provvedimento autorizzativo, stabilirà l'importo massimo sino alla concorrenza del quale il creditore potrà procedere, tenendo conto della natura (assegno di separazione divorzio, assegno per la prole) e della prevedibile durata dell'obbligazione di mantenimento a tutela della quale viene richiesta la misura, nonché del fatto che gli assegni possono modificarsi (in alto o in basso) in funzione della regola rebus sic stantibus (Servetti G., op cit., 150).

Il sequestro dei beni ex art. 156 comma 6 c.c.: competenza, procedimento, esecuzione

Valgono le stesse regole previste per l'ordine di pagamento diretto:

- non si applicano le norme del processo cautelare uniforme (cfr. Consolo C., La riforma del processo civile, Padova, 1991, 548; Attardi A., Le nuove disposizioni sul processo civile, Padova, 1991, 269);

- in corso di causa è competente il Giudice Istruttore e il provvedimento, non avendo natura cautelare, non è reclamabile (Trib. Milano 21 luglio 1995; Trib. Foggia 12 giugno 2000; Trib. Modena 12 febbraio 2003; contra Trib. Cagliari 21 maggio 1998);

- in pendenza del giudizio d'appello, decide il giudice dell'impugnazione;

- chiuso il giudizio di separazione, la domanda si propone con ricorso al Tribunale territorialmente competente, che decide seguendo le regole del rito camerale;

- il provvedimento è impugnabile in Corte d'appello ex art. 739 c.p.c. (argomentando da Cass. civ. 19 febbraio 2003, n. 2479);

- in presenza di giustificati motivi sopravvenuti, il provvedimento di sequestro può essere modificato (Cass. civ. 28 gennaio 2000, n. 244) o revocato (Servetti G., op. cit.).

Per giurisprudenza costante «La ritenuta atipicità del sequestro ... non esclude l'applicabilità del combinato disposto degli artt. 669-quaterdecies e 669-duodecies c.p.c.» (Cass. 19 febbraio 2003, n. 2479, cit.); conseguentemente il sequestro dovrà essere eseguito seguendo le norme previste per l'esecuzione del sequestro conservativo (Trib. Piacenza 18 gennaio 1995).

Il sequestro rimane efficace successivamente alla chiusura del giudizio di merito (Trib. Milano 2 dicembre 1999) e sino all'emissione della sentenza di divorzio (Servetti G., op. cit.).

Il sequestro ex art. 8 l. n. 898/1970: natura e presupposti

L'art. 8, comma 7,l. n. 898/1970 prevede che il giudice «per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine “al pagamento degli assegni” può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato».

Neppure a tale "sequestro speciale" viene riconosciuta natura cautelare, con evidente esclusione dell'applicazione della normativa ex art. 669-bis ss. c.p.c. (App. Genova 6 febbraio 1995; Trib. Sala Consilina 16 luglio 1997).

A differenza del sequestro ex art. 156 comma 6 c.c., non è necessario il pregresso inadempimento da parte del soggetto obbligato, ma è sufficiente il più generico pericolo di inadempimento.

La valutazione della sussistenza (nel caso di specie) del pericolo di inadempimento è lasciata ovviamente al Giudice emittente il provvedimento che potrà tenere in considerazione il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti. Nessuna indagine è richiesta per la sussistenza del fumus boni iuris, giacché in questo caso il richiedente agisce a tutela di un diritto già contenuto in un provvedimento giurisdizionale.

In analogia con quanto previsto in merito ai rapporti tra ordine ex art. 156 comma 6 c.c. e richiesta di pagamento diretto ex art. 8 l. n. 898/1970, si dovrebbe ritenere che sino all'emissione della sentenza sullo status sia ammissibile il solo sequestro della separazione (Trib. Milano 5 dicembre 1995; Servetti G., op. cit.; contra Trib. Roma 2 aprile 1997; Trib. Verona 17 novembre 1993).

Confronto tra il sequestro speciale della separazione e quello del divorzio

Come emerge dalla lettura dell'art. 156 comma 6 c.c. e art. 8 l. n. 898/1970, tra i due sequestri speciali sussistono analogie ma anche profonde differenze.

Istituti a confronto

Sequestro ex art. 156 comma 6 c.c.

Sequestro ex art. 8 l. n. 898/1970

Presuppone il pregresso inadempimento

Presuppone il semplice pericolo di inadempimento

Non ha natura cautelare in senso proprio; ha una funzione di coercizione anche psicologica agli obblighi di mantenimento

Non ha natura cautelare in senso proprio; ha una funzione di coercizione anche psicologica agli obblighi di mantenimento

Può essere disposto solo su una parte dei beni dell'obbligato

La norma nulla prevede in merito ai limiti, ancorché sarà il giudice a fissarli (con riferimento al quantum e ai beni da sequestrare)

Pensioni, stipendi, somme periodiche dovute all'obbligato possono anche essere sequestrate per l'intero

Pensioni, stipendi, salari dovuti al dipendente pubblico possono essere sequestrate sino alla concorrenza del 50%

È efficace sino all'emissione della sentenza di divorzio

È efficace sino a revoca o modifica

Il sequestro ex art. 8 l. n. 898/1970: competenza, procedimento, esecuzione

È competente per l'emissione del provvedimento di sequestro:

a) nel caso di richiesta autonoma, il tribunale in composizione collegiale, con le forme del procedimento in camera di consiglio (cfr. Totaro F., Gli effetti del divorzio, in Zatti P. (a cura di), Trattato di diritto di famiglia Giuffrè, 2012; I Famiglia e matrimonio - Separazione e Divorzio); il provvedimento sarà reclamabile con ricorso alla Corte d'appello ex art. 739 c.p.c.;

b) il giudice del procedimento in corso, per l'ipotesi in cui la richiesta sia avanzata nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio; il provvedimento sarà reclamabile in Corte d'appello unitamente all'impugnazione della decisione principale;

c) nell'ipotesi in cui si ritenesse ammissibile il sequestro “divorzile”, prima dell'emissione della sentenza di divorzio, la cautela sarà disposta dal giudice istruttore, anche in analogia con quanto previsto dall'art. 156 comma 6 c.c.; in questo caso è da escludere la possibilità di reclamo autonomo del provvedimento.

L'ordine di prestare garanzie reali o personali

Ai sensi dell'art. 156 comma 4 c.c. e dell'art. 8, comma 1, l. n. 898/1970, il Giudice, ove sussista il pericolo che il soggetto obbligato si sottragga all'adempimento, può imporgli di prestare “idonea” garanzia reale o personale.

L'ordine può essere contenuto solo nella sentenza definitiva o in quella parziale nel caso che abbia statuito sul credito a garanzia del quale la misura è richiesta (per esempio sentenza definitiva che statuisce sulla separazione, sull'affidamento e sull'assegno per il minore, rimandando alla successiva istruttoria la decisione sull'addebito e sull'assegno per il coniuge).

Per l'emissione dell'ordine non è richiesto l'inadempimento (a differenza di quanto richiesto per il sequestro e per l'ordine di pagamento diretto) ma il pericolo che ciò avvenga ad opera del coniuge obbligato.

La valutazione circa la sussistenza del pericolo è rimessa alla discrezionalità del giudice il quale, nella propria indagine, dovrà valutare la condotta processuale ed extra-processuale, la posizione economica, nonché la capienza del patrimonio dell'obbligato.

La norma non prevede un obbligo per il giudice di indicare analiticamente la forma e la natura della garanzia da prestare; egli gode, dunque, di ampia discrezionalità (Cass. civ., sez. I, 10 aprile 1992, n. 4391) potendo scegliere, a titolo d'esempio, tra una fideiussione, una costituzione in pegno o ancora l'iscrizione di un'ipoteca, oppure potrebbe non indicare nulla (cfr. Cass. 27 gennaio 1977, n. 410, in Giust. civ., 1977, n. 823) rimettendo al debitore, ex art. 1179 c.c., la scelta.

Dovendosi escludere la possibilità di esecuzione dell'obbligo in forma specifica – data la sua natura – in caso di inadempimento, l'unico rimedio possibile appare quello di agire con la richiesta di sequestro dei beni dell'obbligato (Dossetti M., Gli effetti della pronunzia di divorzio in Bonilini G., Cattaneo G. (a cura di), Trattato di diritto privato, I, Famiglia e matrimonio, Torino, 1997, 664), con l'ordine di pagamento diretto ai sensi dell'art. 156, comma 6 c.c. oppure con l'iscrizione di ipoteca in forza della stessa sentenza di separazione, concretizzandosi nella mancata prestazione di garanzia un inadempimento tale da far presumere la volontà del debitore di sottrarsi anche de futuro alle proprie obbligazioni.

Il sequestro a garanzia degli assegni per i figli

Non vi erano dubbi che sia il sequestro ex art. 156 comma 6 c.c., sia quello della legge divorzile fossero ammessi a tutela dell'assegno per i figli (quello dell'art. 8 l. n. 898/1970 lo prevedeva espressamente) anche “non matrimoniali” (C. cost. 18 aprile 1997, n. 99).

Purtuttavia, il Legislatore della riforma del 2012, all'art. 3, comma 2, l. n. 219/2012, ha precisato che «Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 7, l. n. 898/1970».

L'inserimento dell'espressa previsione di nuovo conio non può essere che interpretata nel senso di aver abrogato tutte le disposizioni precedenti: dunque, che a tutela dei contributi di mantenimento per i figli, matrimoniali e “non matrimoniali”, minorenni o maggiorenni, l'unico strumento disponibile sia quello dell'art. 3 l. n. 219/2012.

La misura:

- non presuppone la “richiesta dell'avente diritto”, quantomeno con riferimento agli assegni per i figli minorenni (la norma infatti non lo prevede, a differenza di quanto indicato dall'art. 8 comma 7 l. n. 898/1970);

- non presuppone l'inadempimento ma il mero pericolo di inadempimento;

- può avere a oggetto tutti i beni del debitore e non solo una parte di essi;

- è efficace sino a espressa revoca o modifica (a differenza del sequestro ex art. 156 comma 6 c.c.);

- potrà riguardare solo il 50% delle pensioni, retribuzioni o salari dovuti dalle Amministrazioni pubbliche, non essendo superabile (a differenza di quanto previsto per l'ordine di pagamento diretto) il limite del settimo comma dell'art. 8 l. n. 898/1970 espressamente richiamato dall'art. 3, comma 2, l. n. 219/2012.

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