Annamaria Fasano
12 Settembre 2023

La giurisprudenza ha definito la “famiglia di fatto” come “una relazione interpersonale, con carattere di tendenziale stabilità, di natura affettiva e parafamiliare, che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale”.
Inquadramento

La giurisprudenza ha definito la “convivenza di fatto” come “una relazione interpersonale, con carattere di tendenziale stabilità, di natura affettiva e parafamiliare, che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale” (Cass. 28 marzo 1994, n. 2988). La dottrina (Ferrando G., Convivere senza matrimonio: rapporti personali e patrimoniali nella famiglia di fatto”, in Fam. e dir., 1998, 183), ha evidenziato come lo stesso mutare della coscienza sociale e del costume hanno contribuito a rendere socialmente accettate situazioni e rapporti in passato considerati “devianti”. Si assiste al tramonto della concezione “istituzionale” della famiglia, divenendo famiglia ogni formazione sociale in cui si realizza la solidarietà di coppia e si attua la funzione educativa della prole.

La dottrina più attenta (Balestra L., Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale, Giust. civ., n. 1, 2014 p. 135 ss.) ha precisato, prima della novella legislativa, che la convivenza non può essere annoverata tra i rapporti di fatto, in quanto essa ha una propria dimensione nonché una rilevanza giuridica che si ricava dalla ricostruzione del fenomeno nell'alveo dell'art. 2 Cost.. L'espressione di “fatto” identifica solo l'origine del rapporto, essendo del tutto inidonea a svolgere una funzione qualificatrice sotto il profilo della rilevanza giuridica. La Corte costituzionale ha affermato che «la convivenza more uxorio rappresenta l'effetto di una scelta di libertà dalle regole costruite dal legislatore per il matrimonio, donde l'impossibilità, pena la violazione della libera determinazione delle parti, di estendere alla famiglia di fatto, per la diversità delle situazioni raffrontate, le regole anche processuali connesse all'istituto matrimoniale» (C. cost. 13 maggio 1998, n. 166). Secondo la Consulta, la similarità tra le situazioni della famiglia e della convivenza «non è voluta dalle stesse parti, che nel preferire un rapporto di fatto hanno dimostrato di non voler assumere i diritti ed i doveri nascenti dal matrimonio; onde la imposizione di norme, applicate in via analogica, a coloro che non hanno voluto assumere i diritti ed i doveri inerenti al rapporto coniugale, si potrebbe dedurre in una inammissibile violazione della libertà di scelta tra matrimonio e forme di convivenza». Un altro tratto distintivo delle unioni di fatto, che le contraddistingue rispetto ad altri modelli familiari non matrimoniali, è quello finalistico. I conviventi danno vita ad una unione che realizza, pur nella costante revocabilità dell'impegno, una comunione spirituale e materiale fra i membri della coppia. Per tale ragione, la Consulta ha precisato che «la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale, ed a questo non meccanicamente assimilabile, al fine di desumere l'esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento: essa, infatti, manca dei caratteri di stabilità e certezza propri del vincolo coniugale, essendo basata sull'affectio coniugalis quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile» (C. cost., sent., n. 352/2000).

La legge 20 maggio 2016, n. 76 e il nuovo "status" del convivente di fatto

Ai sensi del art. 1, comma 36 della l. 20 maggio 2016, n. 76, si intendono “conviventi di fatto“ due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Con tale definizione il legislatore ha voluto individuare un nuovo “status” nascente dal rapporto di convivenza e nello stesso tempo stabilirne il presupposto: uno stabile legame affettivo di coppia. La “stabilità” e l'“affettività” connaturano il rapporto, dal quale scaturiscono immediatamente obblighi di reciproca assistenza morale e materiale. Mentre il regime personale del rapporto viene regolamentato dal legislatore, il regime patrimoniale, nonché il contenuto del dovere di contribuzione, può essere stabilito dai partners con un contratto di convivenza (art. 1, comma 50), che verrà registrato e conservato nei registri dello Stato civile (Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/2016).

In evidenza

La convivenza more uxorio può essere considerata la stabile convivenza tra due persone, anche dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia. Tale unione rientra tra le formazioni sociali meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 2 Cost., e la rinuncia dei conviventi ad ogni formalizzazione risulta, comunque, espressione dei diritti costituzionali di autodeterminazione, libertà e solidarietà sociale. La legge n. 76/2016 regolamenta i contenuti del rapporto, stabilendo un dovere reciproco di assistenza morale e materiale dei conviventi e consentendo agli stessi di regolamentare i diritti e doveri di natura patrimoniale, nonché il regime patrimoniale della convivenza, attraverso contratti di convivenza.

Le convivenze di fatto tra persone dello stesso sesso

Il rilievo costituzionale (art. 2 Cost.) acquisito dalla famiglia non fondata sul matrimonio riguarda anche le unioni di fatto tra persone dello stesso sesso, vale a dire le unioni in cui vi è carenza di un requisito fondamentale per contrarre matrimonio, o non si ha alcun interesse a contrarre un'unione civile, sicché la mancata formalizzazione del rapporto è frutto di libera scelta.

La Corte EDU ha fornito una interpretazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, il quale tutela il diritto alla vita familiare, chiarendo che la nozione di “famiglia”, cui fa riferimento tale disposizione, non è limitata alle relazioni basate sul matrimonio, ma può comprendere altri legami familiari di fatto, se le parti convivono fuori dal vincolo di coniugio (v., per tutte, Corte EDU, sent., sez. I, 24 giugno 2010, Shalk e Kopf c/Austria). Con riferimento alle coppie omosessuali, nel caso Kozak c. Polonia, 2 marzo 2010, n. 13102/02, si è affermato il principio che «esistono più modi di vivere e organizzare la propria vita privata e familiare» rispetto al solo matrimonio, in questo modo superando la precedente giurisprudenza con cui si era costantemente negato che la relazione omosessuale rilevasse ai fini dell'applicazione della componente familiare dell'art. 8 CEDU. Riprendendo la giurisprudenza della Corte europea, sia quella della Corte costituzionale, la Corte di Cassazione (Cass., sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184) ha affermato che: «i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabili relazioni di fatto … a prescindere dall'intervento del legislatore in materia quali titolari del diritto alla vita familiare e nell'esercizio del diritto inviolabile a vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per fare valere, in presenza appunto di “specifiche situazioni”, il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge vigenti». In ragione della definizione formulata dall'art. 1, comma 36, della l. n. 76/2016, la disciplina del rapporto di convivenza, come regolamentata dalla novella per le coppie eterosessuali, è applicabile anche alle unioni di fatto tra persone dello stesso sesso le quali hanno deciso di non contrarre un'unione civile.

I diritti ed i doveri dei conviventi

Prima della l. n. 76/2016, la dottrina e la giurisprudenza hanno molto dibattuto sulla possibilità di estendere al rapporto more uxorio il complesso di diritti e doveri che incombono, secondo legge, sui coniugi? Il riferimento è, naturalmente, alla disciplina dettata dall'art. 143 c.c. e, dunque, all'obbligo di fedeltà, a quello di assistenza e collaborazione, agli obblighi di coabitazione e contribuzione.

Fino a pochi anni fa, secondo l'indirizzo prevalente, i rapporti di fatto erano privi dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività dei diritti e dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., che nascevano soltanto nel matrimonio ed erano propri della famiglia legittima. La Corte costituzionale aveva precisato che «diversamente dal rapporto coniugale la convivenza more uxorio è fondata esclusivamente sulla affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile, di ciascuna delle parti», pertanto si caratterizza «per l'inesistenza di quei diritti e doveri reciproci, sia personali che patrimoniali, che nascono dal matrimonio» (C. cost., sent., n. 461/2000). Anche per la dottrina (Rossi Carleo L., La famiglia di fatto, diritti e doveri, in Fin. e Lavoro, 1999, 50 ss.), si trattava di una situazione dalla quale non potevano discendere doveri vincolanti: coabitazione, fedeltà, assistenza morale e materiale avrebbero potuto, tuttavia, costituire oggetto di un dovere morale e non di un obbligo giuridico; si sarebbe potuto parlare di un dovere “paraconiugale”. I conviventi, pertanto, pur non essendo obbligati al puntuale rispetto dei doveri matrimoniali indicati dall'ordinamento, erano pur sempre tenuti ad alimentare il proprio rapporto con comportamenti rispettosi dei medesimi obblighi previsti per i coniugi. Pur in assenza di imposizioni esterne, i partners, fino a quando durava la convivenza, dovevano dare luogo ad una responsabile comunione di vita morale e spirituale. Altri autori (Paradiso M., I rapporti personali tra i coniugi, Giuffrè, 1990, 91 ss.) ritenevano che se il paradigma dei doveri coniugali, indicati nell'art. 143 c.c., fosse stato applicato anche all'ambito dei rapporti personali tra conviventi, sarebbe emerso un ulteriore profilo problematico: una eventuale violazione di tali doveri, infatti, avrebbe determinato il problema della estensione alla violazione perpetrata dai conviventi delle stesse sanzioni previste per il caso di violazione dei medesimi doveri da parte dei coniugi.

Successivamente, negli anni si è assistito ad una apertura. Un indirizzo della dottrina ha utilizzato gli indici legali che il codice civile impone ai coniugi come “indici” in base ai quali valutare l'esistenza o meno di una famiglia di fatto (Asprea S., La famiglia di fatto, Giuffrè, 2009, 133 ss.). L'adempimento degli obblighi di coabitazione, fedeltà, assistenza morale e materiale, contribuzione e collaborazione caratterizzanti la libera unione, in ogni caso, rappresentano l'indice stesso di qualificazione della coppia. Nell'ambito della valutazione dei diritti e dei doveri dei conviventi, sono emerse criticità con riferimento alla somministrazione delle prestazioni riconducibili all'assistenza morale e materiale, ed in particolare in ordine ai contributi necessari al soddisfacimento delle comuni esigenze di vita.

In giurisprudenza ha trovato applicazione l'istituto civilistico dell'obbligazione naturale. Si è ritenuto che la reciproca assistenza tra i conviventi possa dare luogo a tale tipo di obbligazione, con la conseguenza che la contribuzione dei conviventi, essendo considerata doverosa dalla morale sociale in virtù delle caratteristiche del rapporto che si instaura tra i medesimi, legittima che sia esclusa la ripetizione delle somme versate da un convivente a favore dell'altro quando sono destinati a fare fronte alle esigenze quotidiane (Cass. civ., 22 gennaio 2014, n. 1277). È necessario precisare che è configurabile l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro, in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento di obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato alle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto e travalicanti i limiti di proporzionalità ed adeguatezza.

La qualità di formazione sociale della convivenza more uxorio (Cass. civ. 19 giugno 2009, n. 14343) ha indotto un indirizzo della giurisprudenza a ritenere la stessa come fonte di doveri morali e sociali di ciascun convivente nei confronti dell'altro. Come è noto, il presupposto della tutela accordata ai conviventi more uxorio non va ricercato nel diritto di famiglia, ma nell'ambito del più ampio diritto comune delle persone, in virtù della tutela accordata ai diritti fondamentali della persona anche all'interno delle formazioni sociali.

In particolare, è stata la giurisprudenza costituzionale a sottolineare che «un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.) (C. cost. 18 novembre 1986, n. 237), ribadendo, anche di recente, che «per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico» (C. cost. 15 aprile 2010, n. 138).

È su questo concetto che si è poi sviluppato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione che riconosce l'esistenza di diritti e di doveri tra i conviventi, riconducendoli alla necessità di tutela dei diritti fondamentali della persona. La violazione di tali diritti sarebbe configurabile all'interno dell'unione di fatto che abbia caratteristiche di serietà e stabilità, avuto riguardo alla irrinunciabilità del nucleo essenziale degli stessi, riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 Cost., in tutte le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo (Cass., sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184). Eventuali contribuzioni di un convivente all'altro vanno intese, secondo questo indirizzo, come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo che non può implicare, pur senza la conseguenza giuridica di cui all'art. 143 comma 2 c.c., forme di collaborazione o di assistenza morale e materiale. L'adempimento del dovere morale di contribuzione determina, ad esempio, il venire meno di ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in uno stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso (Cass., sez. I, 3 aprile 2015, n. 6855). Si supera così il precedente indirizzo secondo cui, a fronte di una convivenza more uxorio, la cessazione del diritto all'assegno divorzile, a carico dell'altro coniuge, non era definitiva, potendo la nuova convivenza anche interrompersi, con reviviscenza del diritto all'assegno, nel frattempo rimasto in stato di quiescenza (Cass., sez. I, 11 agosto 2011, n. 17195).

Ad esempio, nell'ipotesi in cui un convivente effettui attribuzioni patrimoniali nel corso o in relazione alla convivenza, non ha diritto alla ripetizione delle somme, trattandosi dell'adempimento di una obbligazione naturale, ai sensi dell'art. 2034 c.c., a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens. E' stato, altresì, chiarito che in favore del convivente ‘more uxorio' che abbia realizzato a sue spese opere sull'immobile di proprietà del partner e che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese sostenute ed il lavoro compiuto, trova applicazione non l'art. 936 c.c., che ha riguardo solo all'autore delle opere che non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, bensì la disposizione di cui all'art. 2041 c.c. sull'arricchimento senza causa, purchè si accerti, tenuto conto dell'entità delle opere in base alle condizioni personali e patrimoniali dei partners, che le spese erano state sostenute ed il lavoro era stato compiuto senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale (Cass. civ., 16 febbraio 2022, n. 5086).

Oggi la l. n. 76/2016 fa scaturire immediatamente dal rapporto di convivenza uno specifico e reciproco obbligo di assistenza morale e materiale dei conviventi. Naturalmente tale obbligo sussiste a seguito dell'accertamento della stabile convivenza derivante dalla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lett. b) del comma 1 dell'art. 13 del Regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (art. 1, comma 37). Tra i doveri a cui sono tenuti i conviventi vi è quello di coabitazione, ossia quello di condividere un'abitazione comune e quello di contribuzione in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo (art. 1, comma 53 lett. b). Il dovere di contribuzione, come il regime patrimoniale della convivenza, può essere stabilito a mezzo di contratto di convivenza. Ai sensi dell'art. 1, comma 54, il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza, secondo le modalità indicate dalla legge (art. 1, comma 51), ossia mediante forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 51, deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli artt. 5 e 7 del Regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti (art. 1, comma 56). Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'art. 88 del c.c., fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento (art. 1, comma 58). La legge disciplina le modalità di risoluzione del contratto di convivenza, stabilendo che tale evenienza può avvenire per morte di uno dei contraenti, per accordo delle parti, per recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra il convivente ed altra persona (art. 1, comma 59). Ai fini dell'opponibilità a terzi, a seguito della risoluzione, la legge n. 76/2016 disciplina gli obblighi di pubblicità a cui sono tenuti i professionisti che abbiano ricevuto o autenticato l'atto (art. 1, commi 60, 61, 62, 63).

Tra i diritti del convivente, oggi l'art. 1, comma 46, della legge n. 76/2016 riconosce al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'art. 438, comma 2, c.c.. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c., l'obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e le sorelle (art. 1, comma 65). Come è noto, gli alimenti sono prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trovi in stato di bisogno, ossia nell'incapacità di provvedere economicamente a quanto necessario per le proprie esigenze di vita e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Il diritto agli alimenti è, quindi, legato alla prova non soltanto dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento.

La casa familiare

In tema di assegnazione della casa familiare, anche prima della l. 10 dicembre 2012, n. 219, che con l'art. 337-sexies c.c. ha attribuito la responsabilità genitoriale ad ognuno dei genitori conviventi, era applicato l'art. 155-quater c.c. ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, il quale tutelava l'interesse prioritario della prole a permanere nell'habitat domestico (Cass. civ., sez. I, 15 settembre 2011, n. 18863). Pertanto, l'assegnazione della casa familiare nell'ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, allorché vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve quindi regolarsi mediante l'applicazione del principio di responsabilità genitoriale.

Nell'ipotesi di conviventi non legati dal vincolo del matrimonio, il diritto a succedere nel rapporto locatizio spetta al partner con il quale convivono i figli nati dall'unione. La Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 l. 27 luglio 1978, n. 392 nella parte in cui non prevedeva la successione nel contratto nel caso di cessazione della convivenza nell'ambito della famiglia di fatto (C. cost., sent., 7 aprile 1988, n. 404). La Consulta ha esaminato sotto vari profili la posizione del convivente more uxorio, allargando con sentenza additiva ad esso la tutela prevista per il coniuge, così individuandone la ragione giustificativa nella dignità costituzionale del cd. diritto all'abitazione. La giurisprudenza di legittimità ha esteso il principio al caso di cessazione della convivenza per volontà delle parti (Cass. civ. 25 maggio 1989, n. 2524; Cass. civ. 10 ottobre 1997, n. 9868), stabilendo che quando vi sia prole, nell'ipotesi di allontanamento del conduttore dell'immobile locato, la convivente more uxorio, che rimanga nell'immobile stesso con i figli naturali nati dall'unione, ha diritto di succedere nel contratto anche quando la convivenza sia sorta nel corso della locazione, e a maggior ragione se sia sorta prima, e senza che sia necessario che il locatore ne abbia avuto conoscenza. Si determina in questo modo l'estinzione del rapporto di locazione con il coniuge (o convivente more uxorio) che era originariamente conduttore, rapporto che non potrà più rivivere in capo a quest'ultimo, mentre il rapporto locatizio con il coniuge (o convivente more uxorio) non assegnatario si estingue anche qualora il contratto di locazione fosse stato sottoscritto da entrambi i coniugi (o conviventi). In questo caso il coniuge (o convivente more uxorio) assegnatario succede nella quota ideale del non assegnatario.

Per tale ragione, tenuto conto del rilievo che l'ordinamento riconosce alle formazioni sociali assimilabili al matrimonio, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 6 n. 392/1978 sulla locazione di immobili urbani (C. cost., sent., 7 aprile n. 1988, n. 404), ponendosi così il convivente more uxorio tra i successibili nella locazione, in caso di morte del conduttore, e stabilendo che il convivente medesimo, affidatario della prole naturale, succedesse al conduttore che avesse cessato la convivenza. Oggi, indipendentemente dalla presenza di figli minori, la l. n. 76/2016 stabilisce espressamente che nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (art. 1, comma 44).

Con la novella, si tutela non solo la posizione del convivente che non ha figli nati dal rapporto di convivenza, ma anche quella di chi ha figli nati da un altro rapporto. Ai sensi dell'art. 1, comma 42, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. In passato secondo la giurisprudenza di legittimità, il solo fatto della convivenza, anche se determinata da rapporti molto personali, non poneva di per sé in essere, nelle persone che convivevano con chi possiede il bene un potere sulla cosa che potesse essere configurato come possesso autonomo sullo stesso bene, o come una sorta di compossesso (Cass. civ., 2 ottobre 1974, n. 2555; Cass. civ., sez. II, 14 giugno 2001, n. 8047). Secondo questo indirizzo, il consolidamento della relazione tra i conviventi non consentiva, in capo al soggetto non proprietario dell'immobile, una situazione tutelabile con l'azione di spoglio, in quanto semplice ospite. Recentemente, invece, la Suprema Corte ha ritenuto che la convivenza more uxorio determina, sulla casa di abitazione ove si svolga e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità; conseguentemente, l'estromissione violenta o clandestina del convivente dall'unità abitativa, compiuta dal partner, giustifica il ricorso alla tutela possessoria, permettendogli di esperire l'azione di spoglio nei confronti dell'altro, anche quando il primo non vanti un diritto di proprietà sull'immobile che, durante la convivenza, sia stato nella disponibilità di entrambi (Cass. civ. 21 marzo 2013, n. 7214). La famiglia di fatto è ritenuta una formazione che l'art. 2 Cost. considera come sede di svolgimento della personalità individuale, per tale ragione il convivente gode della casa familiare, di proprietà del compagno o della compagna, per soddisfare un interesse proprio, oltre che della coppia, sulla base di un titolo a contenuto e matrice personale la cui rilevanza sul piano della giuridicità è custodita dalla Costituzione, tanto da assumere i connotati tipici della detenzione qualificata. La Suprema Corte (Cass., sent., 2 gennaio 2014, n. 7) ha ulteriormente precisato che in presenza di una convivenza more uxorio, in assenza di figli, il convivente, non proprietario della casa familiare, è qualificabile come comodatario, il quale pur non avendo il possesso del bene è comunque detentore della casa e può tutelarsi con l'azione di spoglio (ex art. 1168 c.c.). La novella legislativa ha fatto proprie queste esigenze, già tutelate dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto garantisce la situazione del convivente che potrebbe essere estromesso dalla casa familiare a seguito della cessazione del rapporto di convivenza. Ai sensi dell'art. 1, comma 61, della legge n. 76/2016, nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza, se la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione. La tutela del convivente collocatario di figli minori, naturalmente, si ispira a criteri diversi, in quanto l'assegnazione della casa familiare, nell'ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza allorché vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve essere regolata mediante l'applicazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tutela tempestiva alle esigenze del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello status. Anche prima della l. 10 dicembre 2012, n. 219, con la quale è stata abolita ogni residua discriminazione tra i figli, la giurisprudenza, con indirizzo consolidato, ha sempre riconosciuto che il diritto di continuare ad abitare nella casa familiare al coniuge cui sono affidati i figli minorenni o che conviva con i figli maggiorenni, non ancora autosufficienti, vada esteso al convivente di fatto.

La tutela giuridica del convivente

Nella legislazione nazionale, anche se in maniera disorganica, è emersa la tendenza ad assicurare al convivente tutele giuridiche, che danno concreta rilevanza alle unioni di fatto. Vale richiamare:

  • la l. 10 dicembre 2012, n. 219, con cui è stata abolita ogni residua discriminazione tra figli legittimi e figli naturali;
  • la l. 8 febbraio 2006, n. 54, che, introducendo il c.d. affidamento condiviso, ha esteso la relativa disciplina ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati;
  • la legge 19 febbraio 2004, n. 40, che all'art. 5 prevede l'accesso alle tecniche di fecondazione assistita da parte delle coppie di fatto;
  • la legge 9 gennaio 2004, n. 6, che, in relazione ai criteri, di cui all'art. 408 c.c., per la scelta dell'amministrazione di sostegno prevede anche che la stessa cada sulla persona stabilmente convivente con il beneficiario, nonché, all'art. 5, stabilisce, in relazione all'art. 417 c.c., che l'interdizione e l'inabilitazione siano promosse dalla persona stabilmente convivente. Il principio è ulteriormente ribadito dalla l. n. 76/2016, che all'art. 1, comma 48, stabilisce che il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'art. 404 c.c.;
  • la legge 4 aprile 2001, n. 154, che ha introdotto gli artt. 342-bis e 342-ter c.c., estendendo al convivente il regime di protezione contro gli abusi familiari;
  • la legge 28 marzo 2001, n. 149, art. 7, che sostituendo l'art. 6, comma 4, l. 4 maggio 1983, n. 184, ha previsto che il requisito della stabilità della coppia di adottanti risulti soddisfatto anche quando costoro abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di 3 anni.
  • L'art. 1, comma 38, della l. n. 76/2016, assicura ai conviventi di fatto gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
  • L'art. 1, comma 39, della l. n. 76/2016, garantisce ai conviventi il reciproco diritto di visita e di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
  • L'art. 1, comma 40, della l. n. 76/2016, consente a ciascun convivente di designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. La designazione deve essere effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
  • La giurisprudenza, di legittimità e di merito, ha da tempo affermato la responsabilità aquiliana sia per i danni scaturenti dai rapporti interni alla convivenza (Cass. civ. 15 maggio 2005, n. 9801), sia per le lesioni arrecate da terzi al rapporto (Cass. civ. 21 marzo 2013, n. 7128;Cass. civ. 16 settembre 2008, n. 23725). Oggi, l'art. 1, comma 49, della l. n. 76/2016, stabilisce che in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Come si è detto, la l. n. 76/2016, stabilendo l'obbligo alimentare, garantisce la tutela del convivente più debole al momento della cessazione della convivenza. L'unione di fatto,prima della riforma, si è sempre caratterizzata per l'assenza del dato formale, per la mancanza della volontà di aderire ex ante ad un determinato complesso di diritti e doveri tipici dei rapporti matrimoniali, ma nulla esclude che i conviventi possano regolamentare, con accordi, le conseguenze patrimoniali, derivanti dalla fine del mènage di fatto. Ovviamente, attraverso il contratto di convivenza si può prevedere, anche per un periodo determinato, l'obbligo di mantenimento a favore del convivente economicamente più debole, eventualmente anche nella prospettiva di una dissoluzione dell'unione. In dottrina ci si è interrogati anche sulla possibilità di configurare a carico dell'ex convivente, che abbia voluto interrompere la relazione, un'obbligazione risarcitoria consistente nell'erogazione di una somma di denaro, a fronte delle conseguenze negative derivanti all'altro convivente dalla rottura del rapporto, ma è opinione consolidata che non sia configurabile un obbligo di risarcire il danno causato dalla rottura del mènage proprio perché la convivenza di fatto si caratterizza come unione improntata sulla libertà e spontaneità, da cui non sorgono diritti e obblighi giuridicamente vincolanti.

Casistica

Assegno divorzile

Il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, influendo tale convivenza solo sulla misura dell'assegno, ove si dia la prova, da parte dell'ex coniuge onerato, che essa, pur se non assistita da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto consolidata e protraentesi nel tempo, influisca in melius sulle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di apprezzabili risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza. La dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell'avente diritto può essere data dall'onerato con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto con riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il titolare dell'assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza more uxorio il titolare dell'assegno tragga benefici economici idonei a giustificare la revisione dell'assegno: benefici che, tuttavia, avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell'assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell'avente diritto, sono destinati ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica giuridicamente garantita che l'art. 5 l. div. ha inteso tutelare finché questi non contragga un nuovo matrimonio (Cass., sez. I, 10 novembre 2006, n. 24056).

L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo – è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo (Cass., sez. I, 3 aprile 2015, n. 6855).

L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa (Cass. S.U., 5 novembre 2021, n. 32198)

In tema di assegno divorzile, l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza ‘more uxorio' fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che faccia valere il proprio diritto all'assegno. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito pronunciata in data anteriore a S.U. n. 32198/2021, con la quale era stata rigettata la domanda di assegno divorzile, poiché né il ricorso per cassazione né con le memorie illustrative ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., era stata specificamente dedotta l'ipotetica consistenza di un contributo offerto dalla coniuge richiedente l'assegno alla comunione familiare, alla eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative in costanza di matrimonio, all'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge) (Cass., sez. I, 5 maggio 2022, n. 14256).

Ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza ‘more uxorio' instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purchè sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale, discendano inevitabilmente reciproche attribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (Cass., sez. I, 7 febbraio 2023, n. 3645).

Rapporti di lavoro

L'attività lavorativa e di assistenza svolta all'interno di un contesto familiare in favore del convivente more uxorio trova di regola la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato; ciò non esclude che talvolta le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale il convivente superstite deve fornire prova rigorosa, e la cui configurabilità costituisce valutazione in fatto, come tale non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata (Cass., sez. I, 15 marzo 2006, n. 5632).

L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. E', pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente ‘more uxorio' nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e adeguatezza (Cass., sez. III, 7 giugno 2018, n. 14732).

Contributi nel corso della convivenza

È configurabile l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni di vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato alle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti la famiglia di fatto e travalicanti i limiti di proporzionalità ed adeguatezza (Cass., sez. III, 15 maggio 2009, n. 11330).

In favore del convivente ‘more uxorio' che abbia realizzato a sue spese opere sull'immobile di proprietà del partner e che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese sostenute e il lavoro compiuto, trova applicazione non l'art. 936 c.c., che ha riguardo solo all'autore delle opere che non abbia con il proprietario del fondo alcune rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, bensì la disposizione di cui all'art. 2041 c.c. sull'arricchimento senza causa, purchè si accerti, tenuto conto dell'entità delle opere in base alle condizioni personali e patrimoniali dei partners, che le spese erano state sostenute ed il lavoro era stato compiuto senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale (Cass., sez. II, 16 febbraio 2022, n. 5086).

La casa familiare

La convivenza more uxorio determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, conseguentemente l'estromissione violenta o clandestina del convivente dall'unità abitativa, compiuta dal partner,giustifica il ricorso alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio nei confronti dell'altro, quand'anche il primo non vanti un diritto di proprietà sull'immobile che, durante la convivenza, sia stato nella disponibilità di entrambi (Cass., sez. II, 21 marzo 2013, n.7214).

Nei giudizi separativi, l'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare. Tale assegnazione non può, pertanto, essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa un convivenza ‘more uxorio', essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza all'interesse del minore (Cass., sez. I, 11 novembre 2021, n. 33610)

Successione nel contratto di locazione

La convivenza con il conduttore defunto, cui, ai sensi della l. n. 392/1978, è subordinata la successione nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso di abitazione, costituisce una situazione complessa caratterizzata da una convivenza “stabile ed abituale”, da una “comunanza di vita”, preesistente al decesso, non riscontrabile qualora il pretendente successore si sia trasferito nell'abitazione locata soltanto per ragioni transitorie (Cass., sez. III, 11 febbraio 2008,n. 3251)

Tutela possessoria del convivente estromesso

La qualità di convivente more uxorio del comodatario di un appartamento destinato ad abitazione legittima ad esperire l'azione di spoglio contro un terzo, in quanto la convivenza determina sulla casa ove si svolge e si attua il programma di vita comune un potere di fatto basato sull'interesse proprio del convivente, ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata avente titolo in un negozio giuridico di tipo familiare (Cass., sez. I, 2 gennaio 2014, n. 7)

Sommario