AlimentiFonte: Cod. Civ. Articolo 433
08 Settembre 2023
Inquadramento
Nel Titolo XIII del I Libro, gli artt. 433 e ss. c.c. regolamentano gli alimenti e l'obbligazione relativa, intesa quale prestazione dei mezzi di sostentamento necessari a consentire alla persona una vita dignitosa. La disciplina normativa indicata, pur dettagliata e analitica, individua, in modo non del tutto sistematico dal punto di vista strutturale, i soggetti obbligati, la misura degli alimenti, la cessazione, la riduzione, l'aumento, il concorso degli obbligati e degli aventi diritto, il modo di somministrazione (ossia il contenuto dell'obbligazione), la tutela e garanzia processuale (decorrenza, assegno provvisorio), i caratteri dell'obbligazione (il divieto di cessione e compensazione, la cessazione per morte dell'obbligato, nonché per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli, su cui art. 448-bis c.c.). Va precisato che il diritto di ricevere gli alimenti può derivare dalla legge (si vedano anche gli artt. 51, 129-bis, 548 comma 2, 585 comma 2 c.c.; cfr. l. n. 76/2016, su cui infra) ma anche da un negozio: legato di alimenti (art. 660 c.c.), contratto alimentare. L'obbligazione legale degli alimenti ha fondamento nella solidarietà familiare, nell'esigenza di aiuto e soccorso, che esiste, o dovrebbe esistere, tra i membri della famiglia, in ipotesi in cui gli stessi vengano a trovarsi in stato di bisogno. Tale obbligazione può peraltro sorgere a carico anche di soggetto estraneo alla cerchia familiare, il donatario, al primo posto nell'ordine degli obbligati agli alimenti (art. 437 c.c.) ed a favore del donante in stato di bisogno. Ciò determina conseguenze sull'inquadramento dell'istituto nel del diritto di famiglia (si veda la collocazione sistematica delle norme), pur storicamente e tradizionalmente inserito nell'ambito della sfera familiare, inadeguati risultando altresì gli schemi delle obbligazioni tipiche nella materia alimentare, per l'autonomia delle obbligazioni alimentari ex lege dotate di propri elementi strutturali e funzionali e di una propria disciplina.
I presupposti e i modi di somministrazione degli alimenti
L'art. 438 c.c. precisa che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. La nozione non è di agevole individuazione: il soggetto in stato di bisogno è colui che non ha alcun mezzo o, comunque, non ha redditi sufficienti a soddisfare le esigenze di vita, né può procurarseli lavorando, o non vi sono beni di cui sia titolare, o di cui comunque abbia disponibilità, da alienare per utilizzarne il ricavato. L'art. 439 c.c. precisa che tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti «nella misura dello stretto necessario»; da questo pare desumersi che, tra gli altri soggetti del rapporto, si debba andare al di là di tale limite, e ove si tratti di minore, pure provvedere alla sua educazione ed istruzione (comma 2); il precedente art. 438 c.c., citato, limita gli alimenti a quanto indispensabile per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua «posizione sociale». Ciò che è «necessario per la vita» può variare da soggetto a soggetto, e le variabili possono essere le più diverse: la posizione sociale ed individuale del soggetto, ma anche l'età; tutte nel rispetto comunque della personalità del medesimo, al fine di provvedere, per quella persona, ai bisogni primari, ma pure all'eventuale esistenza di altre necessità, comprendendosi situazioni di stato di bisogno totale o soltanto parziale, che costituiscono pur sempre presupposto del diritto agli alimenti. Quanto all'elemento soggettivo, relativo ad eventuale colpa o dolo della persona in difficoltà economica e conseguente imputabilità dello stato di bisogno, esso sembra non rilevare; il successivo art. 440 c.c. precisa comunque che gli alimenti si possono ridurre (ma non escludere) per la condotta disordinata e riprovevole dell'alimentato. L'art. 438 c.c. specifica che gli alimenti vengono assegnati non solo «in proporzione» al bisogno di chi li domanda, ma anche alle «condizioni economiche di chi li deve somministrare». Al riguardo, l'obbligato è in grado di prestare gli alimenti, se è titolare di un reddito, che soddisfi i bisogni necessari dell'alimentando, dopo aver soddisfatto le proprie necessità, i desideri e le aspirazioni e quelle delle persone a suo carico, in modo da assicurare una vita agiata a sé e alla famiglia. Se le sostanze dell'obbligato non sono sufficienti, egli contribuirà solo in parte al superamento del bisogno dell'alimentando e saranno chiamati in concorso altri obbligati di grado successivo. L'art. 438 comma 2 c.c., citato, fa espresso riferimento alle «condizioni economiche» di chi li deve somministrare, quindi ad una situazione in atto, e non alle eventuali potenzialità patrimoniali dell'obbligato stesso. Nel caso in cui non vi fossero altri obbligati, si dovrebbero contemperare le esigenze dell'avente diritto con la situazione di colui che deve somministrare gli alimenti, in attuazione di quel dovere di solidarietà familiare che è fondamento dell'obbligazione alimentare (Auletta T., Diritto di famiglia, 2 ed., Torino, 2014, 297 e ss.; Figone A., Gli alimenti, in Zatti P. (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, Giuffrè, 2011, I, 1, 238). Per il donatario, in particolare, l'art. 438 comma 3 c.c. precisa che egli non è tenuto a prestare gli alimenti in misura maggiore al valore della donazione «tuttora esistente nel suo patrimonio». L'adempimento della prestazione può avvenire, a scelta di chi deve somministrare gli alimenti, mediante corresponsione di un assegno periodico anticipato o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto (art. 443 c.c.). Al riguardo, per l'ipotesi di più condebitori, vi può essere una convivenza disposta in maniera “turnaria” o mediante pagamento della loro parte di debito a quello con cui convive il creditore. In realtà la prestazione dei mezzi per il superamento dello stato di bisogno potrebbe avvenire con modalità diverse, anche concordate dalle parti, al di là di quelle espressamente indicate dalla norma, purché idonee a soddisfare le necessità dell'alimentando, nel rispetto dell'autonomia e riservatezza dell'avente diritto (violata da una permanenza non voluta o subita nella casa dell'obbligato, ad esempio in caso di convivenza difficoltosa tra creditore e debitore, o, in ipotesi di minore, quest'ultimo assoggettato alla responsabilità genitoriale o alla tutela altrui; cfr. Trib. Prato 9 novembre 2010;; Trib. Udine 14 luglio 2020). La scelta può essere sindacata dall'autorità giudiziaria che, secondo le circostanze, può determinare il modo di somministrazione. In caso di urgente necessità, può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri, quando risulti di difficile cognizione l'accertamento delle diverse posizioni economiche e del conseguente carico dell'obbligazione tra di essi. L'intervento del giudice si presenta come correttivo al potere di scelta del debitore, potendo individuare anche i più svariati modi di adempimento, scegliendo quello più adeguato alla situazione (Dogliotti M., Doveri familiari ed obbligazione alimentare, in Cicu A., Messineo M., Trattato di diritto civile e commerciale, Giuffrè, 1994, 106). Nell'ipotesi di dissenso tra più obbligati sulla misura, distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti provvede ancora il giudice, secondo le circostanze (art. 441 u.c. c.c.).
I soggetti obbligati
Le classi degli obbligati sono individuate dalla legge (art. 433, 434, 436 c.c.) che costruisce l'obbligo alimentare intorno alla famiglia estesa, comprendente anche discendenti e ascendenti di qualunque grado, alcuni affini in linea retta di primo grado, fratelli e sorelle, quindi in funzione della c.d. famiglia parentale, al di là della famiglia nucleare composta da una coppia di coniugi non separati e dai loro figli conviventi. Con precedenza su ogni altro obbligato, vi è poi il donatario, ex artt. 437 e 438 u.c. c.c. che viene chiamato a prestare gli alimenti, secondo quanto specificamente previsto. Al riguardo, si osserva come l'elencazione sia tassativa e progressiva, secondo un ordine gerarchico, escludendo il primo soggetto, in grado di soddisfare l'obbligo alimentare, gli altri. Tra i soggetti potenzialmente tenuti ad adempiere all'obbligo alimentare, la legge, nell'indicarne l'ordine, pone al primo posto il coniuge e al secondo posto i figli. Nei rapporti tra coniugi, sussiste l'obbligo di assistenza materiale (art. 143 comma 2 c.c.) e di contribuzione ai bisogni della famiglia (art. 143 comma 3 c.c.). Nelle ipotesi di patologia del rapporto, questo obbligo viene meno; con la separazione personale un coniuge è tenuto a corrispondere all'altro, cui la separazione non sia addebitabile, quanto è necessario al suo mantenimento, fermo restando comunque l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e ss. c.c. (art. 156 comma 3 c.c.), per il coniuge cui la separazione venga addebitata; al riguardo l'art. 548 comma 2 c.c. precisa che quest'ultimo ha diritto ad un assegno vitalizio se, al momento dell'apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto, commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi (in presenza dei quali, sembra che ad essi debba far carico la corresponsione), e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. Per l'ipotesi di matrimonio dichiarato nullo, il coniuge in mala fede sarà tenuto a corrispondere gli alimenti a favore del coniuge di buona fede, qualora non vi siano altri obbligati (art. 129-bis c.c.). Da rilevare come l'obbligo alimentare (connesso con l'art. 433 c.c. che richiede il rapporto di coniugio) sia legato alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale; l'ex coniuge al quale sia imputabile la nullità del vincolo è collocato, comunque, all'ultimo posto nell'ordine degli obbligati. Una situazione particolare si ha in caso di coniuge dichiarato assente: l'altro, se sussiste uno stato di bisogno, potrà ottenere un assegno alimentare a carico del suo patrimonio da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente (art. 51 c.c.). In assenza del coniuge, vengono in rilievo altri soggetti: innanzi tutto i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, tali, ai sensi dell'art. 77 c.c., quelli che non superino il sesto grado (art. 433 n. 2 c.c., sostituito dall'art. 64 d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, che ha eliminato le parole “legittimi”, “legittimati” e “naturali” in ossequio alla completa equiparazione dello status filiationis). Per i figli adottivi, il richiamo è alle ipotesi di adozione di maggiore d'età e adozione in casi particolari (artt. 27 e 44 l. 4 maggio 1983, n. 184). In assenza di coniuge e figli (o discendenti), sono tenuti agli alimenti, nei confronti dei figli, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi (almeno fino al sesto grado di parentela i più vicini escludono quelli di grado superiore; v. anche art. 316-bis comma 1 c.c.), gli adottanti (art. 433 n. 3 c.c. sostituito dall'art. 64 d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, per l'eliminazione della parola “naturali”, si veda supra). Il genitore adottante è tenuto con precedenza sui genitori del figlio adottivo (art. 436 c.c.). L'art. 279 c.c. precisa che, nel caso in cui non possa proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, il figlio “nato fuori del matrimonio” se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis c.c. sia venuto meno (art. 36, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154); l'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 251 c.c., relativo all'autorizzazione al riconoscimento del figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta (c.d. filiazione incestuosa). In riferimento alla parentela, in generale si consideri ora l'art. 258 comma 1 c.c., sostituito dalla l. n. 219/2012, di riforma della filiazione, il quale prevede che il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso (v. art. 74 c.c., come sostituito ex art. 1, comma 1, l. n. 219/2012, di riforma della filiazione). In giurisprudenza, è stato precisato, in relazione all'obbligazione alimentare del genitore nei confronti del figlio, che se viene meno la già conseguita indipendenza economica del medesimo, la tutela apprestata dall'ordinamento in favore del soggetto rimasto privo di mezzi, sempre che l'evento negativo non risulti a lui imputabile, è quella del diritto agli alimenti, non potendo rivivere l'obbligo di mantenimento (Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477; Cass. civ., sez. I, 5 agosto 1997, n. 7195; v. anche Cass. pen., sez. VI, 16 febbraio 2015, n. 6682; Cass. pen., sez. VI, 22 ottobre 2014, n. 46060; Cass. pen., sez. VI, 15 giugno 2011, n. 35520; cfr. Cass. civ. sez. I, ord. 20 dicembre 2021, n. 40882; Cass. civ., sez. I, ord. 24 maggio 2022, n. 16771; per fattispecie particolari, nella giurisprudenza di merito, si v. Trib. Agrigento, 9 agosto 2019, n. 1096; Trib. Modena Sez. II, 1 febbraio 2018, in Quotidiano Giuridico, 2018 Trib. Milano, sez. IX civ., 23 gennaio 2017) L'art. 433 nn. 4 e 5 c.c. prevede l'obbligo alimentare per alcuni affini, genero, nuora, e poi suocero, suocera (parallelamente a quanto già previsto nel rapporto tra parenti, per cui i figli sono preferiti ai genitori). L'obbligo alimentare dei medesimi viene meno quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze e quando il coniuge dal quale deriva l'affinità sia morto, se non vi sono figli e discendenti ovvero se anche i figli e discendenti sono morti (art. 434 c.c.). Dopo coniuge, figli (e discendenti), genitori (e ascendenti), affini, l'art. 433 c.c. individua tra i soggetti tenuti agli obblighi alimentari i parenti collaterali prossimi, e cioè fratelli e sorelle,tra i quali gli alimenti sono dovutinella misura dello stretto necessario, incidendo la pretesa sulla determinazione del relativo importo (Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2013, n. 15397). I fratelli e le sorelle germani (con i medesimi genitori) sono preferiti a quelli unilaterali (che hanno in comune un solo genitore). Per l'esistenza dell'obbligo alimentare, occorre avere riguardo al testo del novellato art. 74 c.c. (su cui supra), in riferimento alla specificazione che il vincolo di parentela sussiste sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso. La disposizione che si riferisce al donatario, non indicato nell'elencazione dell'art. 433 c.c., è quella dell'art. 437 c.c., che lo individua come obbligato tenuto in precedenza su ogni altro. Trattasi di obbligazione legale, non convenzionale; la norma è inserita nel titolo che disciplina le altre obbligazioni alimentari, tra parenti, e non nel capo della donazione. Non rileva invece la capacità economica del donatario: ai sensi dell'art. 438 comma 3 c.c. egli infatti non può essere tenuto oltre il valore della donazione, tuttora esistente nel suo patrimonio. Il richiamo è necessariamente al momento in cui sorge l'obbligazione e alla sopravvenienza dello stato di bisogno. L'art. 437 c.c. esclude l'obbligazione alimentare per il donatario quando si tratti di donazione obnuziale o remuneratoria, per quanto sotteso alle due forme di liberalità, la prima fatta in occasione di un matrimonio, la seconda per riconoscenza o per meriti di chi la riceve. L'art. 801 c.c. contempla la revocazione della donazione per ingratitudine, a seguito di indebito rifiuto di corrispondere gli alimenti al donante. Mette conto segnalare in questa sede, per i riflessi normativi in ordine alla materia alimentare, la legge, sopra citata, 20 maggio 2016 n. 76, pubblicata sulla G.U. n. 118 del 21 maggio 2016, in vigore dal 5 giugno 2016, di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e di disciplina delle convivenze, legge licenziata dalla Camera dei deputati, all'esito di un lungo ed articolato dibattito parlamentare. Il testo, assai diverso dal progetto originario del disegno di legge S. 2081 (c.d. ddl Cirinnà), si compone di un unico articolo e 69 commi e riguarda, come si è detto, le “unioni civili” tra persone dello stesso sesso, nonchè le “convivenze di fatto” tra persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, senza vincoli derivanti da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile. Esso contiene molti richiami a norme codicistiche e a leggi speciali, e, tra questi, il riferimento alla disciplina degli alimenti, di cui “al titolo XIII del libro primo del codice civile”, applicabile alle unioni civili, in forza dell'esplicita previsione del comma 19 della nuova legge. La posizione del partner risulta necessariamente equiparata a quella del coniuge nella gerarchia dei soggetti obbligati ex art. 433 c.c.; operando la clausola del successivo comma 20, egli è tenuto, allo stesso modo del coniuge medesimo, a sopperire allo stato di bisogno del beneficiario. Per le unioni civili, detta obbligazione rileva, in assenza di applicabilità della separazione personale (senza diritto di mantenimento, ove la normativa può assumere significato, nell'ipotesi del matrimonio), anche nel periodo dei tre mesi, successivo alla manifestazione, dinanzi all'ufficiale dello stato civile, di volontà di scioglimento dell'unione; in costanza di rapporto, si considera valida, pur sussistendo, nel corso di esso, il più forte ed assorbente obbligo di assistenza materiale, di cui al comma 11 della nuova legge. Eliminato il vincolo, così come accade per l'ex coniuge divorziato, viene meno l'obbligazione in questione, potendosi, tra l'altro, configurare un assegno “divorzile”. Non si pone la questione relativa alla permanenza del vincolo di affinità, atteso che la stessa non si costituisce nell'unione civile, che non richiama l'art. 78 c.c.. Quanto alle convivenze di fatto, in ipotesi di cessazione delle medesime, il comma 65, art. 1, della nuova legge prevede che il giudice stabilisca il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, presupposti mutuati dalla disciplina generale. In tali casi, gli alimenti sono dovuti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura stabilita ai sensi dell'art. 438, comma 2, c.c., il giudice stesso predeterminandone, al momento della liquidazione, la durata. Dispone la norma che, ai fini dell'ordine dei soggetti tenuti ex art. 433 c.c., l'obbligo è adempiuto con precedenza su fratelli e sorelle, con consequenziale inserimento dei conviventi di fatto nell'elenco degli obbligati agli alimenti e rivisitazione da parte del legislatore dell'articolo stesso. In generale, si osserva in argomento come, tra ex conviventi, l'obbligazione non si inquadri in termini di mantenimento, bensì di alimenti, riferiti pertanto a quanto occorrente per le fondamentali e primarie esigenze della persona. La norma indicata, tra l'altro, attua una rilevante innovazione per le convivenze, se pur limitata, come si è visto, nell'individuazione della durata e quantificazione del diritto all'assegno alimentare; essa determina l'insorgenza automatica dell'obbligazione relativa (sebbene residuale, vista la posizione nell'elenco delle persone tenute alla prestazione) anche in capo a chi, convivendo, ha deciso di non assumere vincoli e obblighi corrispondenti (si v., in riferimento a questioni procedurali relative alla domanda alimentare del convivente di fatto, riconosciuta dall'art. 1 comma 65 l. n. 76/2016, Trib. Milano, 23 gennaio 2017). L'art. 441 c.c. dispone che le persone coobbligate nello stesso grado debbano concorrere alla prestazione, in proporzione alle proprie condizioni economiche, procedendo poi al necessario riparto (per una fattispecie particolare, si v. Trib. Roma Sez. I, 1 marzo 2019, in Fam. Dir., 2019, 12, 1137); per l'ipotesi che le persone chiamate non siano, in tutto o in parte, in grado di sopportare l'onere, l'obbligazione è posta a carico dei soggetti della categoria successiva, che saranno eventualmente tenuti per il residuo. Per il caso di più persone aventi dirittoagli alimentinei confronti di un unico obbligato, ove quest'ultimo non sia in grado di provvedere, potrà l'autorità giudiziaria disporre una proporzionale riduzione, previa valutazione circa la prossimità della parentela che lega l'obbligato agli aventi diritto, i rispettivi bisogni degli alimentandi e l'esistenza di obbligati di grado ulteriore che potrebbero soddisfare in tutto o in parte uno o più aventi diritto (art. 442 c.c.). In ordine all'adempimento della prestazione alimentare, l'art. 444 c.c. contempla una certa autonomia di gestione della prestazione medesima per l'avente diritto, precisando che l'assegno, sempre comunque corrisposto«secondo le modalità stabilite», non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto. Quanto alla decorrenza, l'art. 445 c.c. dispone che gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o da quello della costituzione in mora dell'obbligato (in senso atecnico di domanda extra-giudiziale di richiesta specifica di alimenti, non ex art. 1219 c.c.), quando tale costituzione sia seguita dalla domanda giudiziale entro sei mesi; la causa alimentare si instaura con ordinario giudizio all'interno del quale il richiedente, legittimato attivo, è colui che si trova in stato di bisogno, stato che dovrà provare, unitamente all'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento (non ammissibile sembra pertanto un'azione surrogatoria dei creditori dell'alimentando, cfr. TAR Milano (Lombardia), sez. III, 4 luglio 2011, n. 1738). Trattandosi di obbligazione (alimentare) di durata, essa prolunga i suoi effetti nel tempo, con prestazioni periodiche o l'accoglimento in casa dell'avente diritto, fino a che sussistano i presupposti di legge. L'art. 446 c.c. prevede altresì che il presidente del Tribunale, finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria, ponendolo, per l'ipotesi di più obbligati, a carico di uno di essi, salvo il regresso nei confronti degli altri (in riferimento al procedimento presidenziale, in camera di consiglio ex art. 737 c.p.c., per l'emissione di un assegno alimentare in via provvisoria, cfr., nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, ord., 3 aprile 2013; Trib. Catania, ord., 22 marzo 2005 in Foro It., 2005, 1, 2588). Invece di una situazione di conflitto tra le parti, che determina un procedimento definito da sentenza, può esservi un accordo tra le parti medesime così da evitare ogni intervento del giudice, rimanendo comunque la fonte dell'obbligazione pur sempre legale. Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, il giudice provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Al riguardo, pur potendo l'avente diritto richiedere gli alimenti, anche se ha provocato volontariamente il proprio stato di bisogno, dopo l'assegnazione medesima, tale comportamento può rilevare negativamente come una sorta di sanzione, con possibile riduzione dell'assegno; l'art. 440 comma 1 c.c. si riferisce genericamente alla «condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato». In ipotesi di mutamento di circostanze, di revocazione, di errore o falsa rappresentazione della realtà, l'alimentando non può essere privato dei propri mezzi di sostentamento, e non sarà liberato l'obbligato di grado posteriore se non quando venga imposto a quello più vicino di grado anteriore di somministrare gli alimenti (art. 440 comma 2 c.c.). Ai sensi dell'art. 447 c.c., è vietato qualsiasi atto di cessione, a titolo gratuito come oneroso, o di diversa destinazione del credito; così daldivieto di cessione deriva necessariamente l'indisponibilità del credito e la sua imprescrittibilità (v. però art. 2948 c.c., relativo alle «annualità delle pensioni alimentari»; cfr. art. 1966 c.c.; art. 806 c.p.c.). L'obbligato non può opporre la compensazione, anche con riferimento alle prestazioni scadute, per la natura propria del credito alimentare di soddisfacimento dei bisogni di vita dell'alimentando. La stessa ratio è sottesa all'art. 545 c.p.c. e all'art. 671 c.p.c., il primo relativo ai crediti impignorabili, tra cui i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l'autorizzazione del giudice, il secondo riferito al sequestro a cui non sono soggetti beni e crediti impignorabili. L'applicabilità degli artt. 433 e ss. c.c. viene per lo più esclusa in riferimento al sussidio concesso dal giudice delegato al fallito, a titolo di alimenti, nei limiti di quanto necessario al sostentamento, oltre che del fallito medesimo, anche della sua famiglia, sussidio proveniente, tra l'altro, pur sempre dal suo patrimonio (art. 47 R.d. 16 marzo 1942, n. 267). L'obbligo degli alimenti cessa, oltre che per morte dell'obbligato (pure se somministrati in esecuzione di sentenza: l'art. 448 c.c. riflette il principio di personalità e intrasmissibilità agli eredi), anche per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli. La legge di riforma della filiazione, l. n. 219/2012, ha introdotto l'art. 448-bis c.c., modificato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 di attuazione della riforma medesima. Si prevede che, ad un'eventuale pronuncia di decadenza ex art. 330 c.c., consegua una sanzione: i figli anche “adottivi” (ma ex art. 44 l. n. 184/1983) ed in loro mancanza i discendenti prossimi, non sono tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti al genitore. Tale esenzione che consegue alla decadenza (ex lege o iussu iudicis) non riguarderà il genitore, successivamente reintegrato ai sensi dell'art. 332 c.c.. L'art. 441 c.c. che prevede il concorso dei soggetti obbligati alla prestazione degli alimenti in proporzione delle proprie condizioni economiche, non troverà applicazione per le ipotesi di decadenza pronunciata o conseguita nei confronti di uno solo di più figli, rispetto agli altri. La ratio della norma di cui all'art. 448-bis c.c. si rinviene nel fatto riprovevole che il genitore, che ha tenuto un comportamento tanto grave da provocare la pronunzia di decadenza, conservi il diritto agli alimenti (al riguardo, cfr. da ultimo Corte cost. ord. 27 gennaio 2016, n. 34, in G.U. 1a Serie Speciale - Corte Cost., 24 febbraio 2016, n. 8 che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448-bis c.c., sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude la permanenza dell'obbligo alimentare del figlio nei confronti del genitore anche nei casi in cui non risulti essere stata emessa una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale e ciò malgrado vi siano state reiterate violazioni dei doveri inerenti detta responsabilità da parte del genitore che assuma poi di aver diritto agli alimenti dal figlio ai sensi dell'art. 433, comma 1, n. 2, c.c.). L'eventuale esclusione dalla successione del genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale, prevista dalla seconda parte dell'articolo in esame, è indipendente dalla prestazione degli alimenti nei suoi confronti. Si segnala, in generale e per quel che qui rileva, la legge 26 novembre 2021, n. 206 “Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata”. Con tale provvedimento, entrano in campo anche misure immediatamente operative per tutti i procedimenti instaurati a partire dal 180° giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n.292 del 09-12-2021). La legge c.d. Riforma del processo civile, oltre a destinare particolare spazio al diritto di famiglia in sede di delega, prevede, infatti, una serie di norme, di carattere precettivo; in essa vengono altresì rivisti i criteri di distribuzione della competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, in attesa della costituzione del tribunale unico. Si evidenzia, al riguardo, il Decreto Ministro Giustizia, 14 gennaio 2022 per la “Costituzione presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia di sette gruppi di lavoro per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo in materia civile”, ove, nell'art. 12, indicati i termini per la predisposizione delle bozze degli schemi e delle relazioni illustrative. Considerato che uno dei punti salienti della riforma risulta essere il potenziamento del ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, estendendone l'ambito e rendendoli accessibili anche ai genitori non coniugati, quanto all'affidamento e al mantenimento dei figli, emerge, tra le molte, la norma di cui all'art. 1, comma 35, l. 206/2021; ivi l'indicazione della convenzione di negoziazione assistita come possibile conclusione per il raggiungimento di una soluzione consensuale tra le parti per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e, con riferimento alla materia che ci occupa, per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni. Nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 (suppl. ord. n. 38/L) è stato pubblicato il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206, con disposizioni normative che si inseriscono in un impianto nel complesso articolato, di riforma della giustizia familiare e minorile, nell'ambito di quella più generale civile. L'art. 3, comma 33 del d.lgs. n. 149/2022, ha previsto un nuovo rito, introdotto nel libro II del codice di procedura civile, in un titolo apposito, rubricato “norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, il Titolo IV bis, e inserito nel libro dedicato al processo di cognizione, assoggettandone il procedimento relativo, salvo che non esistano disposizioni ad hoc nel suddetto Titolo, alla disciplina generale del rito di cognizione. Un rito unico per tutti i procedimenti in materia di famiglia, domanda contestuale di separazione e di divorzio: queste le novità, tra le altre, contenute nella riforma Cartabia, in materia di famiglia, in vigore in via generale dal 28 febbraio 2023, anticipata di qualche mese rispetto alla data inizialmente prevista del 30 giugno 2023, applicabili alle cause dal 1 marzo 2023, con l'introduzione, nell'ottobre 2024, del tribunale della famiglia; si tratta di un organo giudiziario, istituito proprio per questo tipo di procedimenti, composto da una sezione distrettuale nella sede della corte di appello e varie sezioni circondariali coincidenti, per territorio, con i relativi tribunali e formato da giudici specializzati.
Obbligazioni alimentari extralegali
L'obbligazione alimentare può sorgere anche da un negozio tipico mortis causa, il legato di alimenti, previsto dall'art. 660 c.c., nonché dal contratto alimentare; il primo, dal contenuto determinabile e variabile, richiama l'art. 438 c.c., quindi in particolare lo stato di bisogno dell'alimentando; per il secondo, si tratta di negozio atipico inter vivos, generalmente a titolo oneroso, con cui un soggetto trasferisce all'altro beni o capitali in cambio di assistenza (vitto, alloggio, vestiario o altro) per tutta la vita del creditore o per un periodo determinato, per il soddisfacimento dei bisogni propri, ma pure di un terzo, nei limiti del contratto a favore di terzo (a differenza della rendita vitalizia prevista dagli artt. 1872 e ss. c.c. non correlata al bisogno del beneficiario) (v. Cass. civ., sez. II, 25 marzo 2013, n. 7479 in Nuova giur. civ., 2013, 10, 1, 859; Trib. Cagliari 13 ottobre 1997 in Riv. giur. Sarda, 1999, 127; Cass. 9 ottobre 1996, n. 8825 in Foro It., 1997, I, 2227; Cass. civ., 22 aprile 2016, n. 8209). Ancora tra le obbligazioni alimentari, si segnala quella da illecito, intesa come forma di risarcimento per il danno, originato da atto illecito, per lesione del diritto agli alimenti, danno extra-contrattuale prodotto dall'uccisore a chi beneficiava dei medesimi (legali o negoziali, e sempre che non vi siano altri obbligati da cui ottenerli) dalla vittima. In argomento, si rinvia ai principi e alle regole generali della disciplina contrattuale e della responsabilità civile, non risultando applicabili le norme del titolo XII, in esame, salvo riferimento esplicito (come nel caso del legato di alimenti). Criteri di collegamento nel diritto internazionale privato e nel diritto comunitario
La l. 31 maggio 1995, n. 218, che ha riformato integralmente il sistema italiano di diritto internazionale privato, ha previsto all'art. 45 un apposito criterio di collegamento per le obbligazioni alimentari nella famiglia, mediante l'espresso richiamo, in ogni caso, alla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la legge di ratifica 24 ottobre 1980, n. 745 (si veda anche il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007). La citata Convenzione prevede generalmente il criterio della legge dello Stato di residenza abituale dell'alimentando ovvero la legge nazionale comune alle parti, se la precedente legge non permette di ottenere gli alimenti (artt. 4-5) ovvero la legge dello Stato nel quale la pretesa è fatta valere, se anche questa non riconosce il diritto alimentare (art. 6). Per il donatario, l'art. 56 l. n. 218/1995 rinvia generalmente alla legge nazionale del donante al momento della donazione, con potenziale applicabilità alle obbligazioni alimentari. In ambito comunitario si segnala il Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari; esso riguarda le domande in materia di obbligazioni alimentari transfrontaliere, derivanti dalle relazioni di famiglia e le misure volte ad agevolare il pagamento dei crediti relativi; si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità. Al riguardo, in tema di riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, la Corte di Giustizia ha statuito che le disposizioni del capo IV del Reg. n. 4/2009 devono essere interpretatenel senso che un creditore di alimenti, il quale ha ottenuto una decisione in suo favore in uno Stato membro e che intenda ottenerne l'esecuzione in un altro Stato membro, può presentare la sua domanda direttamente al giudice competente di quest'ultimo, con interpretazione che soddisfa gli obiettivi di semplicità e di rapidità che emergono dai considerando 9 e 27 del Reg. medesimo (si v. CGUE, sez. VI, 9 febbraio 2017, C. 83_16) Casistica
*Scheda aggiornata alla Legge sulle Unioni Civili |