Amministrazione di sostegno: procedimento

Roberto Masoni
21 Novembre 2016

L'art. 407 c.c. titolato «Procedimento» (di nomina dell'amministratore di sostegno) ha cura di disciplinare un procedimento semplificato, caratterizzato da passaggi processuali deformalizzati e ridotti all'essenziale, dominato dall'impulso officioso.
Inquadramento

L'art. 407 c.c. è titolato «Procedimento» (di nomina dell'amministratore di sostegno).

In termini sintetici la disposizione normativa ha cura di disciplinare un procedimento semplificato, caratterizzato da passaggi processuali deformalizzati e ridotti all'essenziale, dominato dall'impulso officioso. Il procedimento si inserisce a pieno titolo nella volontaria giurisdizione dato che il provvedimento conclusivo ha veste formale di decreto motivato, sempre modificabile e revocabile (cfr. art. 407, comma 4), come è tipico della materia della volontaria giurisdizione (art. 742 c.p.c.).

Ebbene, la disciplina processuale, di governo del procedimento, non è unicamente quella contenuta nell'art. 407 c.c., dato che l'art. 720-bis c.p.c., sotto la rubrica «Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno», richiama la regolamentazione dettata per il processo di interdizione ed inabilitazione, seppure nei limiti della compatibilità: «1. Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 712, 713, 716, 719 e 720. 2. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739. 3. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione» (art. 720-bis c.p.c., inserito dall'art. 17, comma 2, l. 9 gennaio 2004, n. 6).

La Corte Regolatrice, memore delle radicali novità, sostanziali e procedurali caratterizzanti il nuovo istituto di protezione, non assimilabile alle vecchie misure di protezione, ha chiarito che la l. n. 6/2004 ha introdotto un istituto la cui disciplina presenta caratteristiche che lo distinguono, e lo contrappongono, nella sua stessa essenza ontologica, alle altre figure di "protezione degli impediti ad agire" ed ai corrispondenti modelli procedimentali già presenti nel nostro ordinamento positivo e rimasti peraltro in vigore (Cass. 29 novembre 2006, n. 25366, Gdir., 2006, n. 49, 36 ss.; GC, 2006, 2685; RN, 2007, 486, ).

Evidenziando che: «sul piano del "modello del procedimento" relativo all'amministrazione di sostegno si individuano precetti che - mentre sono sicuramente armonici e coerenti al nuovo istituto - risultano del tutto antinomici rispetto al pregresso sistema processuale ed alla sua ricostruzione da parte della dottrina e della giurisprudenza» (Cass. 29 novembre 2006, n. 25366, cit.).

In questo assetto normativo, variegato e ricco di ambiguità sotto il profilo processuale, non è rinvenibile alcuna assimilazione tra procedimento di nomina dell'amministrazione e quello di interdizione ed inabilitazione.

Il giudizio di compatibilità imposto dall'art. 720-bis c.p.c.

L'art. 720-bis c.p.c. dispone che ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 712, 713, 716, 719 e 720 c.p.c.. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla Corte d'Appello a norma dell'art. 739 c.p.c.. Contro il decreto della Corte d'Appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per Cassazione.

La norma tende a modellare il procedimento di nomina sulla falsariga del giudizio di interdizione ed inabilitazione, mediante esplicito rinvio (artt. 712, 713, 716, 719 e 720 c.p.c.), col prudenziale temperamento della clausola di compatibilità; in tal modo prescindendo dalla divergenza di fondo riguardante la forma conclusiva dei due procedimenti e della autonoma disciplina dettata per il gravame, concernente, rispettivamente, l'una e l'altra misura di protezione protettiva.

In ogni caso, per quanto il procedimento di nomina venga disciplinato con rinvio alle disposizioni del processo di interdizione (contenute nel libro IV c.p.c.), l'unico profilo procedimentale non espressamente disciplinato dalla normativa speciale contenuta nel codice civile, per il quale risulti effettivo il richiamo alle norme del processo di interdizione, attiene alle modalità di instaurazione del contraddittorio, che si istituisce notificando ricorso e decreto di fissazione d'udienza entro il termine perentorio fissato dal giudice (art. 713, comma 2, c.p.c.).

La tipologia processuale

Le disposizioni speciali dettate dal codice civile evidenziano i tratti distintivi e specializzanti della procedura di amministrazione di sostegno rispetto all'antinomico giudizio di interdizione; ossia, la natura del provvedimento conclusivo, che ha veste formale di decreto (da pronunciare nei successivi sessanta giorni dalla presentazione del ricorso; art. 405, comma 1, c.c.), come pure la sua modificabilità e revocabilità in ogni tempo (art. 407, comma 4, c.c.).

Dal punto di vista strutturale, entrambi i profili evidenziano che il procedimento appartiene alla volontaria giurisdizione.

La prevalente dottrina ha evidenziato come il procedimento, soggetto alla disciplina camerale (artt. 737 e ss. c.p.c.), sia funzionale all'efficace gestione degli interessi del beneficiario tramite intervento del g.t., non mirando all'accertamento di uno status (A. Chizzini, in G. Bonilini, A. Chizzini, L'amministrazione di sostegno, Padova, 2007, II° ed., 394; R. Masoni, in AA.VV., L'amministrazione di sostegno, a cura di R. Masoni, Rimini, 2009, 470; A. Farolfi, Amministrazione di sostegno, Milano, 2014, 119).

Il giudice tutelare

La nomina dell'amministratore di sostegno è rimessa alla competenza funzionale del giudice tutelare (art. 404 c.c.).

Il g.t. è l'organo del potere giudiziario, istituito presso ogni tribunale (art. 344 c.c.), cui è conferita una posizione preminente in tema di cura delle persone incapaci e di amministrazione del loro patrimonio.

Le funzioni del g.t., nel procedimento di amministrazione di sostegno, si caratterizzano per “l'ascolto” del beneficiario (art. 407, comma 2, c.c.) e per l'individuazione di connessi, specifici profili d'incapacità gestionale, che trovano rimedio nel decreto di nomina, il quale costituisce la cornice giuridica entro cui può operare il beneficiario (che delinea lo “statuto del disabile”, o progetto di protezione) ed il suo vicario.

Il g.t. deve vagliare, anzitutto, il grado di disabilità della persona, coglierne le esigenze concrete (quali, ad es., riscossione della pensione, amministrazione degli affitti, pagamento di bollette, gestione del suo patrimonio, etc.), se del caso, anche di natura esistenziale (connessi, ad es., alla depressione, all'abitazione, al ricovero in casa protetta, in pensionato), ovvero, di salute (interventi chirurgici da autorizzare, cure mediche da praticare, etc.), che dovranno trovare equilibrata soluzione nel decreto di nomina.

Ma per la risoluzione dei piccoli e grandi problemi quotidiani, il giudice deve sempre «tener conto dei bisogni e delle richieste della persona», che, in questa moderna prospettiva, non è più mero oggetto, ma piuttosto il soggetto attivo della procedura, l'attore primario e principale.

In questo senso il g.t., nell'espletamento di questo ruolo istituzionale, può qualificarsi “giudice sensibile”. Egli dovrebbe essere persona dotata di umanità e della giusta sensibilità, quella necessaria a cogliere le effettive esigenze, aspirazioni e bisogni della persona bisognosa, in grado di fornire la corretta lettura” ai problemi emersi in sede istruttoria, oltre che dotato del necessario pragmatismo, scevro da superflui burocraticismi ed in grado di rispondere con umanità ed equilibrio, oltre che celerità, alle istanze dei cittadini.

La competenza per materia e territorio

Come si è notato nel precedente §, la competenza materiale è riservata in via esclusiva al giudice tutelare, un organo giurisdizionale presente in ogni tribunale (art. 344 c.c.) ed impersonato da un magistrato dell'ufficio, tabellarmente proposto all'espletamento delle funzioni tutelari.

La competenza per territorio è radicata presso il giudice del «luogo in cui (la persona) ha la residenza o il domicilio» (art. 404 c.c.). Trattasi di fori alternativi che «operano a prescindere dal contenuto specifico del provvedimento richiesto, patrimoniale o non patrimoniale» (A. Chizzini, cit., 398 e nota 64).

Dato che la legittimazione attiva compete anche al P.M., il quale quindi può essere attore (art. 70, n. 1, c.p.c.) (A. Chizzini, cit., 398), la competenza territoriale è inderogabile (art. 28 c.p.c.), cosicché l'incompetenza è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice ma «non oltre la prima udienza» (art. 38, comma 1, c.p.c.).

Agli effetti della competenza per territorio rileva il luogo di residenza effettiva della persona, prescindendo dalle risultanze anagrafiche, in analogia al criterio enucleato per il processo di interdizione (E. Napoli, L'infermità di mente l'interdizione l'inabilitazione, Milano, 1995, II ed., 158; G. Campese, Nota a legge 9 gennaio 2004, n. 6, in FD, 2004, II, 132 e nota 30).

Data la palese diversità di presupposti, non è applicabile per analogia al beneficiario il criterio dettato per l'individuazione del domicilio del minore e dell'interdetto, rinvenibile presso la propria famiglia, ovvero, presso il tutore (art. 45, commi 2 e 3, c.c.) (A. Chizzini, cit., 399).

In sostanza, «il domicilio del beneficiario dell'assistenza di sostegno si determina alla stregua dell'ordinario criterio di cui al primo comma dell'art. 43 c.c.» (Cass., ord., 16 novembre 2007, n. 23743), come già aveva suggerito la dottrina (A. Chizzini, cit., 399), ossia, «il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi» (art. 43, comma 1, c.c.).

Il ricorso

L'atto introduttivo del procedimento volto alla nomina dell'amministratore di sostegno, in forza di espressa previsione normativa, ha veste formale di ricorso (artt. 407 c.c. e art. 712 c.p.c.).

Il ricorso, esente dal versamento del contributo unificato previsto dal t.u. in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. 20 maggio 2002, n. 115 (art. 46-bis disp. att. c.c.), e soggetto unicamente all'apposizione di una marca da bollo di € 27,00 (oltre al versamento dei diritti di cancelleria sulle copie autentiche), va depositato nella cancelleria del tribunale e, in particolare, in quella della volontaria giurisdizione.

Da questo momento si determina la pendenza del procedimento ed inizia a decorrere il termine (ordinatorio di sessanta giorni) entro cui lo stesso va definito (art. 405, comma 1, c.c.).

Il ricorso deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (art. 407, comma 1, c.c.).

Nel ricorso vanno indicati: «il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario». L'indicazione di tali soggetti ha finalità meramente istruttoria, non individuando parti necessarie del processo (G. Campese, cit., 133; A. Chizzini, cit., 425). Nel caso di soggetto unito civilmente con persona dello sesso sesso, anche le generalità dell'unito civilmente.

Per effetto della l. n. 76/2016 (art. 1 comma 15) poiché nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce ove possibile la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, deve ritenersi non solo che l'unito civilmente sia legittimato alla presentazione del ricorso, ma anche che il medesimo debba esser indicato tra i soggetti da indicarsi nel ricorso nel caso in cui lo stesso sia promosso dal PM o dagli soggetti cui la legge riconosce tale legittimazione.

Non ricorrendo un litisconsorzio necessario nei loro confronti, l'omessa indicazione in ricorso del nominativo di essi e successiva omessa evocazione non determina nullità del procedimento, ma unicamente, eventualmente, incide sulla completezza dell'istruttoria.

Nel procedimento in oggetto non vi sono parti necessarie ad esclusione del beneficiario, cosicché non è configurabile litisconsorzio necessario, tra quanto vi partecipano (Cass. 15 giugno 2013, n. 14190).

La parte maggiormente significativa del ricorso ha ad oggetto l'indicazione delle «ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno», che rappresenta la causa pretendi della domanda.

In attuazione della direttiva posta dall'art. 404 c.c., vanno così specificate le cause di disabilità della persona (infermità fisica, ovvero, psichica, specificando esattamente il tipo di affezione dell'amministrando), indicando se l'affezione incida negativamente sulla cura degli interessi del soggetto e quali siano le specifiche e concrete esigenze, oltre che i bisogni cui debba farsi fronte (cura personae, ovvero, cura patrimonii).

Sarà opportuno indicare, laddove possibile, la persona disponibile ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno.

Pur in difetto di indicazione contenute nella legge, unitamente al ricorso, vanno, evidentemente, depositati i documenti idonei a supportare la domanda di nomina dell'a.d.s.. Quali, anzitutto, certificati medici specialistici attestanti la tipologia di affezione del beneficiario, come pure l'estratto dell'atto di nascita dello stesso, e pure, per evidenti ragioni di garanzia e sicurezza, fotocopia di documento di identità del ricorrente.

La difesa tecnica

Una questione cruciale sulla quale il dibattito si è a lungo focalizzato concerne la necessità (oppure no) che il ricorso di nomina di a.d.s. sia presentato dall'interessato necessariamente assistito dal difensore.

A fronte delle divergenti interpretazioni giurisprudenziali che in passato erano emerse, il contrasto è stato risolto dalla Corte di legittimità dieci anni or sono.

Secondo la Corte di Cassazione il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno non richiede il ministero del difensore nella normalità dei casi, ovvero quando il decreto si limita ad individuare specificamente i singoli atti per i quali viene nominato l'a.d.s.. La difesa tecnica diventa necessaria quando il giudice ritenga di emettere misure incidenti sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato (Cass. 29 novembre 2006, n. 25366).

Ancora, portando alle logiche conseguenze quanto premesso, si è chiarito che in presenza di interventi giudiziali che attribuiscano all'amministratore di sostegno compiti di mera "assistenza" risulta incongrua la previsione del necessario ministero del difensore a favore di un soggetto che non fa valere una sua pretesa nei confronti di un altro soggetto, ma si limita a chiedere l'intervento del giudice in funzione attuativa di un proprio interesse (Cass. 29 novembre 2006, n. 25366, conformi: Cass. 11 luglio 2008, n. 19233; Cass. 20 marzo 2013, n. 6861, in DG, con nota di I. Pietroletti).

La Corte ritiene, quindi, non necessaria la presenza del difensore in un procedimento nel quale non è normalmente ipotizzabile una contestazione su un diritto insorto tra parti contrapposte, dato che si tratta, piuttosto, di gestire ed amministrare interessi, secondo i canoni tipici e le funzioni espletate dal g.t..

Notifica del ricorso

Una volta depositato il ricorso in cancelleria, viene formato il fascicolo d'ufficio, contenente ricorso e documenti allegati, che è presentato al g.t., il quale fissa l'udienza di comparizione.

Lo sviluppo dell'iter procedimentale successivo alla presentazione del ricorso non è puntualmente delineato dall'art. 407 c.c., il quale si limita a disporre che «il g.t. deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce…» (comma 2) e «sentire i soggetti di cui all'art. 406» (comma 3).

Affinché il giudice possa sentire tali soggetti, è evidentemente necessario previamente evocarli avanti a sé, per quanto la legge taccia sulle modalità di convocazione.

Deve ritenersi che, analogamente che per i procedimenti che iniziano con ricorso, omogenee siano le modalità di instaurazione del contraddittorio.

Il giudice fissa pertanto innanzi a sé (ovvero, «nel luogo in cui la persona si trova»; comma 2) l'udienza per l'audizione del beneficiario e dei suoi parenti ed affini, assegnando un termine per la notificazione di ricorso e decreto di convocazione, previa comunicazione degli atti al P.M..

In applicazione diretta dell'art. 713, comma 2, c.p.c. (unica disposizione dettata per il processo di interdizione compatibile con la procedura in discorso), deve ritenersi che ricorso e decreto vadano notificati a cura del ricorrente entro il termine assegnato dal giudice alle persone di cui è disposta comparizione (G. Campese, cit., 134; R. Masoni, cit., 499; A. Farolfi, cit., 118).

La notifica va effettuata tramite ufficiale giudiziario a norma degli artt. 137 e ss. c.c., disposizione in materia non derogata sul punto ed applicabile ad ogni tipologia processuale.

La notifica di ricorso e decreto non è surrogabile da mezzi conoscitivi equipollenti, più o meno variegati e fantasiosi.

Audizione del beneficiario

L'atto istruttorio più importante dell'intero procedimento è l'audizione del futuro beneficiario.

Al riguardo dispone il codice civile: «il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa» (art. 407, comma 2, c.c.).

In realtà, la temperie culturale ed il significato delle due disposizioni normative richiamate appaiono, nella sostanza, profondamente diverse, per quanto, in termini generali, dispongano l'ascolto dell'interessato prima dell'adozione di un provvedimento che lo concerne.

Mentre nel processo di interdizione l'esame dell'interdicendo serve a saggiarne la capacità di intendere e volere, maggiormente ampia e complessa risulta la funzione esplicata dall'audizione del beneficiario nella procedura di amministrazione di sostegno. Non si tratta tanto o solamente di saggiare il tasso di autonomia della persona in correlazione alla sua disabilità, ma piuttosto di “ascoltare” l'interessato per raccoglierne “i bisogni e le richieste”, individuandone le effettive, concrete esigenze esistenziali e personali.

Le indicazioni fornite dal beneficiario in sede di ascolto sono estremamente significative ed il giudice ne deve “tener conto”, agli effetti, ad esempio, della designazione dell'amministratore di sostegno per la determinazione degli atti che egli può compiere in sostituzione o in assistenza al disabile e che quest'ultimo non è in grado di effettuare in modo autonomo; come pure agli effetti dell'istituzione di un'amministrazione di natura prettamente patrimoniale, ovvero, anche (o esclusivamente) di tipo personale, volta alla protezione di esigenze esistenziali, ovvero, alla cura della salute della persona.

Da quanto precede ben si comprende la centralità e la rilevanza dell'audizione del beneficiario della procedura, ancora maggiore rispetto all'essenzialità dell'esame dell'interdicendo, nel processo di interdizione.

In concreto, possono evidenziarsi difficoltà nell'effettuazione dell'audizione.

L'art. 715 c.p.c. disciplinava l'ipotesi in cui l'interdicendo non fosse comparso in udienza, obbligando il giudice ad effettuare l'esame domiciliare.

Il testo del comma 2, art. 407 c.c. dispone, invece, l'esame a domicilio dell'amministrando «ove occorra» e, nel comma 3, che «in caso di mancata comparizione(il giudice: n.d.a.)provvede comunque sul ricorso».

A fronte del combinato disposto degli artt. 714 e 715 c.p.c., si domandava quali effetti giuridici scaturissero dell'omesso esame dell'interdicendo.

La giurisprudenza riteneva che, a fronte di impedimento dell'infermo di mente con conseguente omissione dell'esame, ciò in ogni caso non impedisse la prosecuzione del processo (App. Roma, 16 dicembre 1953, FI, 1954, I, 1679; Trib. Milan,o 24 giugno 1954, FP, 1956, I, 404; Trib. Messina, 28 febbraio 1956, GI, 1957, I, 2, 1039).

Analogamente, la Corte costituzionale ha affermato che: «l'irreperibilità dell'interdicendo ritualmente accertata non ha l'effetto di paralizzare il corso del procedimento di interdizione» (C. cost. 31 marzo 1988, n. 382).

L'imperativo contenuto nel comma 2, art. 407 c.c. («il giudice tutelare deve sentire...») rende imprescindibile l'audizione dell'interessato, per quanto, il principio vada inteso in termini flessibili, dato che il comma successivo dispone che «in caso di mancata comparizione (il giudice: n.d.a.) provvede comunque sul ricorso».

D'altra parte, la dottrina ammette che in «ipotesi limitatissime» ed «in particolarissime situazioni» (A. Chizzini, cit., 443) possa prescindersi dall'audizione dell'amministrando, quando il soggetto sia irreperibile, ovvero, si rifiuti di presenziare all'audizione (G. Campese, cit., 134), ovvero, «non sia in grado di comunicare» col g.t..

La necessità dell'accertamento della disabilità del soggetto e della sua inidoneità nell'espletamento di taluni o tutte funzioni della vita quotidiana potrà venire soddisfatta avvalendosi di ulteriori fonti d'informazione (documentali: cartelle cliniche, relazione dei servizi sociali, perizie mediche di parte, ecc...: ovvero, orali, mediante l'audizione dei parenti del disabile); mentre non sarà possibile tenere conto «dei bisogni e delle richieste della persona».

L'affermazione ha trovato riscontro giurisprudenziale in una situazione del tutto peculiare (Trib. Modena, 21 marzo 2005). Nella specie, nel corso di un procedimento trasmigrato avanti al g.t. ai sensi dell'art. 418 c.c., a fronte dell'assenza del beneficiario all'udienza fissata per la sua audizione, si è ritenuto consentita l'omissione dell'incombente motivando sul fatto che l'interessato era già stato esaminato nel corso del procedimento di inabilitazione, come pure da parte del CTU che aveva depositato relazione scritta.

Il principio di diritto in tema di derogabilità, seppur in limitatissimi casi, all'obbligatoria audizione della persona è stato ribadito dalla curia modenese anche di recente (Trib. Modena 14 ottobre 2014; Trib. Modena 30 aprile 2015, in www.personaedanno.it).

Ulteriori mezzi istruttori

Espletata l'audizione del beneficiario, nei termini indicati nel precedente §, il g.t. ascolta i «soggetti di cui all'art. 406», quali ascendenti o discendenti dell'interessato, ovvero, il convivente stabile. Queste persone, data la loro (normalmente) maggiore vicinanza di vita col beneficiario, possono meglio di altri riferire, non solo delle sue condizioni di disabilità, ma anche delle sue esigenze e necessità quotidiane. Sono fonti di informazione per il giudice, non parti (in senso tecnico-giuridico) del procedimento.

Nella seconda parte del comma 3, l'art. 407 c.c. ha cura di precisare che il giudice, «dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione».

La previsione si pone in termini consentanei ed omogenei rispetto a quanto già osservato in precedenza in riferimento all'impulso officioso che regge il procedimento, una volta depositato il ricorso introduttivo.

Correlata alla difficoltà decisoria riscontrabile nella fattispecie concreta, l'individuazione del mezzo probatorio più idoneo a condurre a conclusione il procedimento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudicante, il quale può prescegliere l'adozione del mezzo istruttorio (più) utile ai fini della decisione.

Col richiamarsi agli «accertamenti di natura medica», la norma evidentemente ha inteso riferirsi alla consulenza tecnica d'ufficio (G. Campese, cit., 134; A. Chizzini, cit., 445; R. Masoni, cit., 509).

Il riferimento, però, non è limitato unicamente alla consulenza medica d'ufficio, dato che, ai sensi dell'art. 344, comma 2, c.c. «il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione…».

Tra questi organi della P.A., il riferimento corre immediato alle relazioni dei servizi sociali (G. Campese, cit., 134, nota 49).

Fase decisoria

Anche nel procedimento di sostegno, come del resto è tradizione nella materia della volontaria giurisdizione, dove molteplici snodi procedurali non sono normativamente disciplinati, non risulta regolata la fase decisoria. Compete perciò all'interprete tentare di colmare la lacuna.

La norma sul procedimento in modo del tutto anodino, si limita a precisare che il giudice tutelare provvede, una volta conclusa la fase istruttoria.

Ulteriori disposizioni procedurali sono disseminate in modo disordinato nel microsistema contenuto nel Capo I, Titolo XII, c.c., in tal modo confermando la scarsa attenzione rivolta dal legislatore del 2004 ai profili processuali; un vizio d'origine già riscontrabile nella c.d. bozza Cendon.

Si deve così far capo all'art. 405, comma 1, c.c. per avere contezza della forma del provvedimento conclusivo del procedimento, che è un decreto motivato, da depositare «entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno», ed alla sua efficacia immediata.

Data la forma del provvedimento conclusivo della procedura, il decreto, resta in ogni caso esclusa l'applicabilità di moduli procedimentali tipicamente contenziosi utilizzati, come nel processo di interdizione, laddove la decisione abbia veste formale di sentenza. Ciò presuppone che le parti abbiano possibilità di precisare le conclusioni in udienza, con applicazione del regime decisorio previsto per le controversie a riserva collegiale (art. 190 c.p.c.).

Le modalità di decisione del procedimento di nomina dell'a.d.s., che il legislatore ha omesso di dettare, sono così rimesse al potere discrezionale del giudice, di direzione dell'udienza e di «più sollecito svolgimento del procedimento» (art. 175 c.p.c.).

Più che la necessità di precisare le conclusioni, un'attività che suppone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) tipica del processo contenzioso e ben lontana dalla tipologia del procedimento di nomina, il giudice può autorizzare le parti a discutere oralmente la richiesta di nomina, conformemente alla caratteristica del procedimento nel quale non sono riscontrabili momenti di scrittura e di deposito di memorie (nel senso, invece, della possibilità di precisare le conclusioni e di depositare memorie difensive, A. Chizzini, cit., 447), ovvero, nei casi più complessi, autorizzare le parti al deposito di memorie esplicative scritte.

Terminata la fase decisoria, il g.t. accoglie la richiesta di nomina o la rigetta con decreto motivato, da depositare entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Il decreto ha il contenuto specifico indicato dall'art. 405, comma 5, c.c. sul quale ci si è in precedenza intrattenuti.

É sempre l'art. 405, comma 4, c.c. a precisare che il decreto di nomina è immediatamente esecutivo. Per tal via si deroga al regime generale dettato per il decreto pronunciato in materia di volontaria giurisdizione, i cui effetti si producono, normalmente, una volta decorsi i termini di proponibilità del reclamo (art. 741 c.p.c., il cui comma 2, fa salva l'efficacia immediata in presenza di «ragioni d'urgenza»).

Il decreto di nomina produce i suoi effetti ex nunc, ossia dal momento del deposito del provvedimento in cancelleria con successiva pubblicazione (A. Chizzini, cit., 450) e comunicazione alle parti.

Gli effetti dell'apertura non retroagiscono al momento della proposizione del ricorso, ovvero della domanda, come è riscontrabile nel processo contenzioso (Cass. 30 luglio 1983, n. 5348, GC, 1984, I, 173, in ipotesi di interdizione; Cass. 1 febbraio 1990, n. 666, concernente un provvedimento di revoca di amministratore condominiale, la cui efficacia decorre dall'inutile spirare del termine di reclamo). La decorrenza degli effetti del provvedimento di nomina opera ex nunc, dal deposito del decreto in cancelleria, risultando omogenea con la disciplina del processo di interdizione (art. 421 c.c., che richiama il «giorno della pubblicazione della sentenza»).

Casistica

Non necessità della difesa tecnica: limiti

Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio (Cass. 29 novembre 2006, n. 25366)

Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio (Cass. 20 marzo 2013, n. 6861)

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