Assegni: decorrenza

Alessandro Simeone
26 Gennaio 2021

Gli assegni di mantenimento per il coniuge, l'ex coniuge o per la prole possono trovare la loro regolamentazione in provvedimenti di diversa natura: ordinanza presidenziale ed eventuali modifiche del Giudice Istruttore (giudizio di separazione e divorzio), sentenze, provvedimenti provvisori o decreti definitivi emessi nei procedimenti ex artt. 316, 316 bis c.c. o in quelli promossi ex art. 710 c.p.c. o art. 9 l. n. 898/1970.
Inquadramento

* In fase di aggiornamento

Gli assegni di mantenimento per il coniuge, l'ex coniuge o per la prole, possono trovare la loro regolamentazione in provvedimenti di diversa natura: ordinanza presidenziale ed eventuali modifiche del Giudice Istruttore (giudizio di separazione e divorzio), sentenze, provvedimenti provvisori o decreti definitivi emessi nei procedimenti ex artt. 316, 316 bis c.c. o in quelli promossi ex art. 710 c.p.c. o art. 9 l. n. 898/1970. Provvedimenti che (non tutti) possono a loro volta essere oggetto di revisione da parte del giudice superiore nei procedimenti di reclamo o di appello e che, in non pochi casi, rischiano di sovrapporsi, così da determinare incertezza sia sulla debenza dell'assegno in sé, sia sulla debenza in un particolare importo fissato dal Giudice in questo o quel procedimento.

Data la particolarità del diritto fatto valere, è necessario, al fine di stabilire la decorrenza degli assegni di mantenimento, procedere a un'interpretazione complessiva delle disposizioni vigenti, così da coordinare le norme speciali previste sia con il principio generale secondo cui «un diritto non può essere pregiudicato per il tempo necessario a farlo valere in giudizio» sia con la particolarità della regola “rebus sic stantibus” che presidia i provvedimenti in subiecta materia.

Non sempre dunque l'assegno di separazione, divorzio o per la prole, è necessariamente dovuto dalla data della domanda.

In evidenza

Il principio generale secondo cui un diritto non può essere pregiudicato per il tempo necessario a farlo valere deve coordinarsi con le norme speciali e con la particolarità dei provvedimenti in materia di diritto di famiglia.

L'ordinanza presidenziale nella separazione

Esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente, in udienza o con ordinanza riservata, emette l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., destinata a regolamentare (anche) le questioni economiche per il periodo di tempo necessario all'adozione dei provvedimenti definitivi che saranno contenuti in sentenza.

Raramente interrogata sul punto, la giurisprudenza ritiene che i provvedimenti provvisori siano destinati a valere dal «momento in cui sono assunti, per regolare, nelle more, in via d'urgenza aspetti controversi della famiglia disgregata» (Trib. Milano, 22 aprile 2015).

Il principio della decorrenza degli effetti del provvedimento dalla data di presentazione del ricorso, infatti,

«vale per i provvedimenti decisori a carattere definitivo; con riguardo ai provvedimenti interinali la natura cautelare dei medesimi (Cass. Civ. Sez. U. 26 aprile 2013, n. 10064) comporta che l'ordinanza che li contiene sia destinata a produrre i suoi effetti a far data dalla sua adozione» (Trib. Milano 17 luglio 2015).

Dunque «le statuizioni dell'ordinanza presidenziale non retroagiscono, salva esplicita previsione in senso contrario, inerendo esse alla necessaria regolamentazione provvisoria dei rapporti tra coniugi e non a un diritto per il riconoscimento del quale sia stato necessario presentare una domanda giudiziale» (Trib. Bergamo 25 novembre 2014; Trib. Santa Maria Capua a Vetere, 19 luglio 2012; contra Trib. Pavia ord. 15 ottobre 2014; secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pistoia, il Presidente ha facoltà di fissare anche la decorrenza anticipata dell'assegno).

Quanto all'individuazione del primo mese utile, a decorrere dal quale l'ordinanza ha effetto, in assenza di una precisa indicazione da parte del Giudice possono essere utilizzati i seguenti criteri: a) la data dell'udienza, qualora essa sia collocata in un periodo successivo al 16° giorno del mese il provvedimento ha valore dal mese successivo a quello di emissione dell'ordinanza; b) il mese indicato come base per la rivalutazione ISTAT che coinciderà con il mese di decorrenza del provvedimento (es.: qualora gli assegni siano rivalutabili annualmente ISTAT, prima rivalutazione il mese di giugno dell'anno successivo, il provvedimento dovrà intendersi operativo dal mese di giugno).

Il reclamo avverso l'ordinanza presidenziale

Il reclamo avverso le ordinanze presidenziali, secondo la giurisprudenza dominante, è diretto all'ottenimento di una verifica della scelta del Presidente, operata allo stato degli atti presi in esame in sede presidenziale al fine di eliminare o correggere evidenti errori decisionali sul piano del diritto o del fatto (App. Milano, 27 marzo 2014; App. Bologna, 8 maggio 2006; App. Cagliari, 26 marzo 2011; App. Torino, 10 dicembre 2013; App. Firenze, 9 aprile 2010; App. Firenze, 10 luglio 2008).

Giacché l'ordinanza presidenziale è riformata nella misura in cui è, in maniera lapalissiana, errata, il provvedimento di reclamo riveste efficacia sostitutiva dell'ordinanza presidenziale e i suoi effetti decorrono

-in assenza di diverse specificazioni contenute nel provvedimento di secondo grado- dalla data da cui l'ordinanza impugnata ha prodotto i suoi effetti (secondo quanto sopra indicato).

Dunque, nel caso di riduzione degli importi dovuti a titolo di mantenimento, il soggetto obbligato avrà facoltà di agire per la restituzione delle somme versate in eccedenza, ma solo con riferimento a quella parte degli importi cui non possa riconoscersi natura alimentare (Cass. 30 agosto 2019, n. 21926; Cass. Civ. 23 maggio 2014, n. 11489; Cass. Civ. 20 marzo 2009, n. 6864; cfr. però anche Cass.14 gennaio 2016, n. 430; contra per l'assegno ex art. 337 ter c.c. Cass.Civ., 16 ottobre 2013, n. 23441).

La sentenza di separazione

La giurisprudenza è monolitica nel considerare come principio di portata generale quello in funzione del quale, anche in assenza di domanda specifica di parte, gli effetti della sentenza di separazione decorrono dalla data della domanda; in virtù del principio secondo cui un diritto non può essere pregiudicato per il tempo necessario a farlo valere in giudizio; e ciò sia con riferimento all'assegno per il coniuge ex art. 156 c.c. (Cass. civ., 22 ottobre 2002, n. 14886; Cass. civ., 11 aprile 2000, n. 4558; Cass. civ., 22 aprile 1999, n.4011; Cass. civ., 20 agosto 1997, n. 7770; App. Lecce, 22 settembre 2014) sia con riferimento all'assegno per la prole (Cass. civ., 19 febbraio 2015, n. 3348; Cass. civ., 2 maggio 2006, n. 10119; Cass. 3 novembre 2004, n. 21087).

Purtuttavia, il principio della retroattività riguarda l'an dell'assegno e non viene contraddetto qualora il Giudice della separazione (anche in grado di appello o in sede di rinvio, Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824) abbia provveduto nella sentenza a modulare in maniera differenziata il contributo al mantenimento per scaglioni di tempo, in funzione delle variazioni delle capacità economiche delle parti intervenute nel corso del giudizio.

Conseguentemente è ammessa: a) la decorrenza dell'assegno di separazione per il coniuge in un momento intermedio tra la data della domanda e quello della sentenza, qualora i presupposti per il riconoscimento del contributo siano sorti ex novo nel corso del giudizio; b) la possibilità di misure differenziate dell'assegno di mantenimento per il coniuge o per la prole, qualora nel corso del giudizio siano modificati i rapporti redditual- patrimoniali tra i coniugi (o tra i genitori). Le eventuali decorrenze differite devono essere congruamente motivate.

Non è invece ammissibile far decorrere i provvedimenti di separazione a data anteriore il deposito della domanda: gli assegni per il coniuge e per la prole, infatti, trovano la loro radice e genesi nella separazione, cui il ricorso ex art. 706 ss c.p.c. è funzionale, mentre per il periodo interinale i rapporti tra i genitori (o tra i coniugi) sono regolati dalle diverse fattispecie di cui agli artt. 143 e 316 bis. c.c. In caso di inadempimento a detti obblighi il creditore potrà attivarsi con un procedimento ordinario per la violazione dei suddetti doveri senza che eventuali domande di ristoro, restituzione o risarcimento del danno possano trovare ingresso nel giudizio di separazione, in applicazione dell'art. 40 c.p.c..

Le modifiche ex art. 710 c.p.c.

Gli effetti delle modifiche delle condizioni della separazione non possono mai decorrere da momento anteriore al deposito della domanda (Cass. civ. sez. I, 11 aprile 2012, n. 11648; Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2011, n. 19589; sull'assegno di divorzio Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2003, n. 113; Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2009, n. 19057; contra Trib. Trieste 9 aprile 2007, sentenza poi riformata da App. Trieste 21 novembre 2007); e ciò neppure qualora l'evento estintivo del diritto all'assegno (o il fatto che abbia giustificato la riduzione degli esborsi economici) sia precedente; anche in questo caso il Giudice può comunque disporre, motivandole, decorrenze differite o differenziate delle modifiche, al pari di quanto accade per i contributi fissati in sede di separazione (Cass. civ. Sez. VI, 8 luglio 2014, n. 15500).

Dal principio granitico sopra richiamato discende che il debitore è obbligato a pagare gli importi fissati nei provvedimenti di separazione sinché non sia intervenuto un provvedimento di modifica, non potendo procedere ad “autotutelarsi”.

Rapporti tra giudizio di modifica ex art. 710 c.p.c. e procedimento di divorzio

Prima dell'introduzione della l. n. 55/2015 non erano infrequenti le ipotesi di giudizi di divorzio incardinati in pendenza di precedenti giudizi di modifica delle condizioni della separazione ex art. 710 c.p.c.

In dette ipotesi la “competenza” a decidere sulle questioni inerenti la responsabilità genitoriali (che per loro natura hanno effetto de futuro) viene attratta nel giudizio di divorzio; per le questioni economiche, invece, la competenza del giudice della modifica rimane integra (Cass. civ., 22 ottobre 2010, n. 21718) per le determinazioni destinate a produrre effetti dalla data di deposito del ricorso ex art. 710 c.p.c. sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, qualora il Giudice del divorzio, in sede di udienza presidenziale o successivamente non abbia assunto espressamente alcun tipo di provvedimento di natura economica (Cass. civ., Sez. I, 23 ottobre 2019, n. 27205; Cass. civ. 8 febbraio 2012, n.1779)

Così chiarito il rapporto tra i due giudizi paralleli, i provvedimenti avranno la seguente durata temporale

a) Assegni per il coniuge: il provvedimento della modifica varrà per il tempo intercorrente dal deposito della domanda (o dal diverso momento espressamente stabilito dal Giudice della modifica) sino al passaggio in giudicato della sentenza che, successivamente, avrà pronunciato, anche se in via non definitiva, il divorzio a meno che il Presidente, con i provvedimenti provvisori non abbia modificato le precedenti condizioni di separazione;

b) Assegni per la prole: il provvedimento della modifica vale per il tempo intercorrente tra il deposito della domanda (o dal diverso momento espressamente stabilito dal Giudice della modifica) sino all'emissione dell'ordinanza presidenziale ex art. 4 l. n. 898/1970.

La diversità di disciplina tra le ipotesi sub a) e b) si giustifica con la diversità di situazioni giuridiche oggetto di tutela; mentre il contributo per la prole rimane identico nel passaggio dalla separazione al divorzio, per effetto della pronunzia sullo status il contributo economico dato al coniuge ex art. 156 c.c. viene sostituito (eventualmente) da quello dato all'ex coniuge (diverso dal primo sotto il profilo dell'an e dei criteri di quantificazione) ex art. 5 l. n. 898/1970.

La contrazione dei tempi per il deposito della domanda di divorzio (6 oppure 12 mesi) è destinata a ridurre in maniera sensibile le ipotesi di contemporanea pendenza del giudizio ex art. 710 c.p.c. con quello ex art. 3 l. n. 898/1970 e i principi sopra espressi possono essere estesi anche all'ipotesi di contemporanea pendenza di giudizio di separazione e giudizio di divorzio (Cass. Civ. Sez. I, 27 marzo 2020, n. 7547)

L'ordinanza presidenziale nel divorzio e il reclamo

Valgono i medesimi principi espressi con riferimento all'ordinanza presidenziale del giudizio di separazione.

L'assegno di divorzio

Il contributo ex art 5 l. n. 898/1970 presuppone indefettibilmente la preventiva (o coeva) pronunzia di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, giacché trae la sua origine proprio dalla dissoluzione definitiva del vincolo coniugale.

Per tale motivo, l'assegno di divorzio non può che decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. (Cass. Civ., sez. I, 17 settembre 2020, n. 19330; App. Bologna 27 settembre 2010). Purtuttavia, l'art. 4 comma 13 l. n. 898/1970 dispone che il Giudice del divorzio possa far decorrere, motivando la propria pronunzia in deroga alla norma generale, l'assegno divorzile dalla data della domanda (Cass. Civ. Sez VI, 11 gennaio 2016, n.212; Cass. Civ. sez VI, 26 gennaio 2015, n. 1264; Cass. civ., 21 febbraio 2008, n. 4424; Cass. civ., 12 luglio 2007, n. 15611; Cass. civ., 6 marzo 2003, n. 3351) anche in difetto di specifica richiesta (Cass. civ., sez. I, 05 novembre 1992, n. 11978), ovverosia quando la parte si sia limitata alla mera richiesta di fissazione di un assegno; tale potere è discrezionale, ancorché ancorato ovviamente alle risultanze di causa (Cass. 24 gennaio 2011, n. 1613).

Il Giudice del divorzio può fissare anche decorrenze intermedie dell'assegno, diverse dalla data della domanda o dalla data della sentenza (Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2004, n. 13507; contra Cass. Civ., 15 giugno 1995, n. 6737).

La diversità dell'assegno divorzile rispetto a quello di separazione ha come corollario anche la diversa esperibilità degli strumenti di cui all'art. 156 comma 6 c.c. (ordine di pagamento diretto da parte del Giudice) e all'art. 8 l. n. 898/1970 (richiesta di pagamento diretto al terzo, senza provvedimento del Giudice); sino al passaggio in giudicato della sentenza si dovrà attivare il meccanismo della separazione (ricorso e ordine del giudice); successivamente quello della legge sul divorzio.

Le modifiche ex art. 9 l. n. 898/1970

Per le modifiche ex art. 9 l. n. 898/1970 valgono i medesimi principi espressi con riferimento all'ordinanza presidenziale del giudizio di separazione.

Le impugnazioni

Giacché la sentenza d'appello sostituisce la sentenza di primo grado, eventuali riforme dei provvedimenti di primo grado retroagiscono, quanto ai loro effetti, al momento del deposito del ricorso di primo grado, a meno che il Giudice dell'appello non abbia, con motivazione specifica, espressamente previsto il contrario (es. stabilendo la decorrenza degli effetti della sentenza dalla data di deposito della stessa piuttosto che fissando importi differenti ancorati alle modifiche reddituali intervenute nel corso del giudizio; cfr. Cass. Civ. Ord. 16 luglio 2020, n. 16739; contra Cass. 20 luglio 2015, n. 15186.

E' bene ricordare che, in sede di appello, il genitore può chiedere in ogni momento una rivalutazione del contributo fissato in primo grado (anche oltre i limiti delle domande formulate in primo grado) senza incorrere nel divieto dello ius novorum di cui all'art. 345 c.p.c. (Cass. civ., 24 febbraio 2006, n. 4205; Cass., 3 agosto 2007, n. 17043; Cass., 28 febbraio 2010, n. 2210) cosicché il Giudice dell'appello, ove lo ritenga conforme all'interesse della prole, potrà fissare assegni in misura maggiore rispetto a quanto richiesto dall'istante, fissandone liberamente la decorrenza.

I provvedimenti in materia di figli non matrimoniali

Per i provvedimenti in materia di figli non matrimoniali valgono i medesimi principi indicati per i contributi fissati nei provvedimenti di separazione e divorzio:

a) gli assegni sono dovuti dalla data della domanda;

b) gli eventuali provvedimenti provvisori decorrono dalla data di emissione;

c) le modifiche hanno effetto dalla data di deposito della domanda e non dalla data in cui si è verificato l'evento che ha giustificato la richiesta di cambiamento.

Casistica

Il Giudice Istruttore può far retroagire le ordinanze di modifiche alla data della domanda

Se i presupposti che giustificano la revisione dell'ordinanza presidenziale, ancorchè emersi solo in corso in causa, siano da ritenersi risalenti all'epoca della separazione, è corretto far retroagire gli effetti della modifica ex art. 708 ult. comma dalla data della domanda (Trib. Pavia, 24 marzo 2012)

L'assegno di separazione è dovuto dalla domanda

Quando la sentenza di separazione non abbia espressamente sancito la retroattività dell'assegno, l'assegno di mantenimento per il coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. civ., 29 novembre 2007, n. 24932)

Il Giudice può modulare il quantum dell'assegno in funzione dei mutamenti intervenuti nel corso del giudizio

L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, decorre dalla data della domanda; Ciò non impedisce al Giudice di fissare di misure e decorrenze differenziate, in funzione dei mutamenti intervenuti in corso di causa (Cass. civ., sez. I, 11 luglio 2013, n. 17199)

Decorrenza anticipata dell'assegno di divorzio

L'art. 4, comma 13, l. n. 898/1970, nel consentire la decorrenza del predetto assegno dalla domanda, conferisce al giudice un potere discrezionale (Cass. civ., 26 gennaio 2015, n. 1264)

La decorrenza anticipata dell'assegno di divorzio non necessita di espressa domanda di parte

La regola secondo cui in presenza di sentenza non definitiva di divorzio l'assegno disposto ai sensi dell'art. 4, comma 10 l. n. 898/1970 può farsi decorrere dalla data della domanda - non dovendo un diritto essere pregiudicato dalla durata del processo - attiene solo al profilo dell'an debeatur e non interferisce nel giudizio per la determinazione del quantum dell'assegno stesso allorché l'evoluzione delle condizioni economiche dei coniugi postuli diverse decorrenze, coincidenti con le date dei mutamenti. Ne deriva, quindi, che se il petitum si limiti alla definizione dell'ammontare dell'assegno, non è inibita la decorrenza della misura modificata di esso da una data diversa rispetto alla previsione della norma citata, non diversamente da come accadrebbe se fosse introdotta la procedura di revisione prevista dal successivo articolo 9 (Cass. civ., sez. I 21 luglio 2004, n. 13507)

La riduzione degli assegni disposta in sede di gravame decorre dalla pronuncia.

in tema di separazione personale, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, in virtù del principio di irripetibilità delle somme versate in forza di un provvedimento poi riformato (Cass. civ., sez. VI 20 luglio 2015, n. 15186)

Le modifiche non possono produrre effetto per il periodo precedente il deposito della domanda

In materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto all'assegno permane sino a un successivo provvedimento di modifica, restando ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno; dunque, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. civ., 22 maggio 2009, n. 11913)

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