Assegno di mantenimento per i figli

01 Gennaio 2017

È diritto di tutti i figli – indipendentemente da un vincolo coniugale che possa legare i loro genitori - essere dagli stessi mantenuti sino al momento della raggiunta autosufficienza economica.
Inquadramento

È diritto di tutti i figli - indipendentemente da un vincolo coniugale che possa legare i loro genitori - essere dagli stessi mantenuti sino al momento della raggiunta autosufficienza economica.

L'obbligo di mantenimento dei figli può essere assolto in via diretta o in via indiretta.

L'assegno periodico assicura al figlio il diritto ad essere mantenuto anche nella fase di disgregazione della famiglia per separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori.

Il versamento dell'assegno è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi.

La misura dell'assegno indiretto, se non concordata, è giudizialmente stabilita in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell'altro genitore, ilsoddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.).

In evidenza

Nessuno dei genitori può essere esonerato dal mantenimento del figlio neppure in caso di intervenuta decadenza. L'assegno periodico di mantenimento non può essere oggetto di rinunzia da parte del genitore percipiente non trattandosi di un suo diritto ma del figlio

Natura e funzione

Entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli: si tratta di principio fondante il vigente sistema giuridico da considerarsi operante sia in costanza di matrimonio (artt. 143, 147, 316-bis c.c.) o di convivenza, sia nella fase di disgregazione dell'unione per separazione, divorzio o cessazione della convivenza (artt. 316-bis, 337-ter c.c): entrambi i genitori sono quindi chiamati a provvedervi proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

La modalità primaria di assolvimento dell'obbligo è quindi quella del mantenimento diretto.

La disgregazione della famiglia conseguente alla separazione, al divorzio e all'interruzione della convivenza, può far sorgere la necessità di ristabilire la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole. Se infatti entrambi continueranno a provvedere alle esigenze e alle spese connesse alla crescita dei figli in via diretta (ossia quando li hanno con sé) nondimeno si potrà verificare la necessità di riequilibrare la proporzionalità degli oneri che su ciascuno debbono gravare attraverso la previsione di un assegno di mantenimento (Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2010, n. 22502).

La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, generalmente quello non collocatario in via prevalente, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogoa quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2012, n. 785).

In evidenza

L'assegno di mantenimento assolve ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione

An dell'assegno di mantenimento

La debenza dell'assegno indiretto/perequativo non è automatica: il dovere di mantenimento dei figli potrebbe infatti essere pienamente ed adeguatamente assolto anche solo in via diretta.

La corresponsione di un importo perequativo sarà necessaria nel caso in cui, stante il divario reddituale e patrimoniale tra i genitori, considerati i costi connessi al mantenimento diretto della prole anche in relazione ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, si renda necessario riequilibrare la proporzionalità degli oneri di spesa a carico degli stessi.

L'affidamento condiviso non elimina l'obbligo dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei figli mediante la corresponsione di un assegno perequativo, ma non implica, come sua conseguenza "automatica", che ciascuno di essi debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2014, n. 26060).

Quantificazione

Non esiste un criterio fisso predeterminato diretto a stabile ex ante la misura dell'assegno a cui il genitore sia tenuto. Il sistema normativo non prevede (diversamente da quanto avviene in altri ordinamenti) che una quota fissa dei redditi dell'obbligato sia destinata al mantenimento della prole.

L'art. 337-ter c.c. individua quali primari parametri di riferimento ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento le “attuali esigenze del figlio” ed il “tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”.

È necessario in via preliminare dare prova, anche per presunzioni, di quali siano le attuali esigenze di vitadella prole anche in considerazione della loro età e delle loro particolari condizioni trattandosi di un elemento primario di valutazione. L'assegno assolve, infatti, ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass civ., sez. VI, ord., 18 settembre 2013, n. 21273).

La quantificazione dell'assegno di mantenimento sarà dipendente anche dal tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori dal momento che la frattura familiare conseguente alla dissoluzione della convivenza non deve incidere negativamente sui figli compromettendone la qualità di vita che deve rimanere “tendenzialmente” analoga.

Costituiscono altri parametri idonei a influire sulla misura dell'assegno indiretto i tempi di permanenza presso ciascun genitore (e quindi il mantenimento diretto), le risorse patrimoniali dei genitori e la valenza dei compiti domestici e di cura assicurati ai figli.

La valenza dell'espressione “risorse economiche” è di ampio respiro e non coincide con la sola valutazione dei redditi ma impone di considerare anche il patrimonio mobiliare e dell'obbligato (Cass. civ., sez. I, 24 aprile 2007, n. 9915). La quantificazione dell'assegno può,quindi, essere fondata su indici differenti da quelli emergenti dalle dichiarazioni fiscali che non costituiscono l'unico elemento del perimetro del patrimonio dell'obbligato.

L'accertamento delle disponibilità patrimoniali dei genitori può essere effettuato, anche in assenza di richiesta della parte, d'ufficio dal giudice (poteri ufficiosi del giudice) che potrà disporre anche indagini di polizia tributaria a mezzo della Guardia di Finanza.

Spese straordinarie

L'assegno di mantenimento indiretto soddisfa le esigenze periodiche fisse della prole ma non copre le spese straordinarie.

Sono da considerarsi spese straordinarie quelle che esulano dal mantenimento ordinario della prole, ma sono altresì necessarie per assicurare ai figli l'analogo standard di vita fruito in costanza di convivenza dei genitori. Tali spese possono essere poste a carico di ciascun obbligato per una quota paritetica, per quote differenti in considerazione della maggiore capacità contributiva e di mantenimento, ovvero anche integralmente a carico di un solo genitore.

Le voci di spesa che non rientrano nel mantenimento ordinario debbono essere generalmente concordate preventivamente e possono essere rimborsate soloprevia presentazione dei documenti giustificativi.

La giurisprudenza di merito non è uniforme né nell'identificazione del perimetro di tali voci di spesa né nell'affermazione relativa al necessario e preventivo accordo su tutte le voci non rientranti nel mantenimento ordinario. Si assiste quindi ad un trattamento differenziato variabile a livello territoriale.

Esempi di Protocolli sulle spese straordinarie

Tribunale di Bergamo (siglato il 21 febbraio 2012)

Distinzione fra le spese straordinarie che debbono essere sempre concordate e quelle che non necessitano il preventivo accordo

Tribunale di Firenze (siglato il 6 maggio 2011)

È richiesto sempre il preventivo consenso tranne che per le spese mediche urgenti

Tribunale di Sondrio (siglato novembre 2012)

Tutte le spese straordinarie superiori in un mese al 10% dell'assegno di mantenimento dei figli devono essere concordate, ad eccezione delle spese mediche urgenti e non programmabili

Tribunale di Milano-Osservatorio per la giustizia civile gruppo famiglia e minori (siglato il 28 febbraio 2007 - art. 12 per i procedimenti di separazione e divorzio)

Le spese straordinarie devono essere preventivamente concordate con la sola eccezione delle spese sanitarie determinate da urgenza

Tribunale di Roma (siglato il 17 dicembre 2014)

Le spese straordinarie sono quelle “imprevedibili nell'an e nel quantum” e si suddividono tra:

- obbligatorie (che non necessitano il consenso dei genitori);

- subordinate al consenso (applicando il sistema del “silenzio-assenso” quale modalità di formazione dell'accordo sulle spese straordinarie da concordare);

NB. Nel concetto di spesa ordinaria si includono tutte quelle le voci che risultano necessarie perché già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione come spese per la baby sitter, spese per il trasporto, ricariche del cellulare, parrucchiere e trattamenti estetici

Assegno per il figlio maggiorenne

Il dovere di mantenimento non cessa con l'intervenuto raggiungimento della maggiore età dei figli ma prosegue sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica.

In evidenza

Il genitore obbligato al versamento di un assegno di mantenimento non può cessarne il versamento per il solo fatto della raggiunta maggiore età del figlio

L'assegno di mantenimento può essere versato direttamente al figlio solo quando tale richiesta venga specificamente formulata in giudizio dal medesimo (Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2013, n. 25300): sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto legittimato a ricevere il contributo dell'altro genitore per le spese necessarie al mantenimento, che materialmente anticipa, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, a percepire dall'obbligato l'assegno di mantenimento.

Il genitore con cui il maggiorenne non autosufficiente economicamente continui a vivere è legittimato , in via concorrente con il figlio, avuto riguardo alla domanda diretta ad ottenere il contributo al mantenimento da parte del genitore obbligato e non convivente (Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2014, n. 18869).

La cessazione della convivenza priva il genitore della legittimazione a richiedere il contributo al mantenimento della prole: unico legittimato resta quindi il figlio maggiorenne che potrà agire anche in via esecutiva a tutela del proprio diritto.

Cessazione dell'obbligo di mantenimento

È onere del genitore che chieda la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno previsto a suo carico per il mantenimento del figlio maggiorenne, fornire la prova che questi abbia raggiunto l'autosufficienza economica ossia il raggiungimento di un livello reddituale adeguato alla professionalità conseguita avuto riguardo alle normali e concrete condizioni di mercato (Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2013, n. 18974): il mero possesso di un titolo di studio non è sufficiente a dimostrare la raggiunta indipendenza del figlio dal punto di vista patrimoniale.

L'obbligo di mantenimento può cessare quando l'obbligato dia prova che il mancato svolgimento di un'attività economica (o di studio) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato del figlio stesso. Rileva quindi l'inerzia colpevole (Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2011, n. 19589).

Modifica dell'assegno

L'assegno di mantenimento disposto nell'interesse dei figli può essere modificato, riducendolo o elevandolo, quando si verifichino delle modificazioni nella situazione patrimoniale dei genitori che impongano di riequilibrare la proporzionalità degli oneri di mantenimento che devono gravare su ciascun genitore.

La modifica può pertanto intervenire quando si vengano a determinare dei mutamenti nelle esigenze di vita dei figli o nelle condizioni economiche e patrimoniali del genitore obbligato.

È onere di chi chiede la modifica dell'assegno di mantenimento dare la prova delle intervenute modificazioni e quindi allegare gli elementi di raffronto necessari per apprezzare la sussistenza effettiva di circostanze innovative.

Non ogni mutamento del patrimonio o dei redditi dell'obbligato può giustificare una richiesta di modifica degli assetti economici (Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2014, n. 6289) ma solo quello che determini un effettivo depauperamento nel patrimonio dell'obbligato valutato nel suo complesso.

Non uniforme in giurisprudenza risulta l'incidenza della nascita di altri figli in forza di relazioni instaurate dopo la separazione o il divorzio sugli obblighi di mantenimento pregressi.

Orientamenti a confronto

Rilevanza degli obblighi verso i nuovi figli

Giurisprudenza che afferma la rilevanza degli obblighi nei confronti dei nuovi figli

Cass

. c

iv.

,

s

ez

.

I

,

28 gennaio 2008

,

n.

1595

;

Cass. c

iv

.,

s

ez.

I
, 16 maggio 2005, n. 10197;

Cass. civ., sez. I, 24 aprile 2001, n. 6017

Giurisprudenza che afferma l'irrilevanza degli obblighi nei confronti dei nuovi figli

Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2000, n. 15065;

Trib. Min. Bologna 14 maggio 2007

Periodicità della rimessa

L'assegno di mantenimento, detto anche periodico, è una somministrazione - generalmentee convenzionalmente ripartita in mensilità - diretta ad elidere il disequilibrio patrimoniale esistente tra i genitori avuto riguardo alla necessaria proporzionalità degli obblighi di mantenimento dei figli che su entrambi incombono.

Esso non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal genitore percipiente nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento (Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2014, n. 18869).

Decorrenza

L'assegno di mantenimento c.d. perequativo in favore del genitore presso cui sono collocati i figli decorre dalla data di pronunzia della sentenza: trattandosi di pronuncia determinativa, la statuizione non può operare per il passato, per il quale continuano a valere le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708, 709 c.p.c. (Cass. civ., sez. I, sent., 2 agosto 2013, n. 18538).

L'assegno di mantenimento fissato in sede di emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti resi nei giudizi di separazione e di divorzio con l'ordinanza presidenziale decorre dalla data di emissione dell'ordinanza: non può operare per il passato.

L'assegno c.d. perequativo fissato in esito al procedimento ex artt. 316, 337-ter c.c. decorre, in mancanza di espresse limitazioni e in assenza di provvedimenti provvisori, dalla data di proposizione della domanda (deposito del ricorso).

Il provvedimento di modifica o di revoca dell'assegno di mantenimento dei figli (art. 710 c.p.c. e art. 9 l. 1° dicembre 1970, n. 898) fa decorrere la modifica dalla data della domanda ossia dalla data del deposito del ricorso introduttivo della relativa modifica.

Trattamento fiscale

L'assegno di mantenimento dei figli non costituisce reddito per il genitore percipiente e quindi non diventa componente della base imponibile del suo reddito.

L'importo annualmente versato come assegno periodico non può essere dedotto dal reddito complessivo del genitore obbligato: la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) sollevato in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui esclude la deducibilità dal reddito complessivo ai fini delle imposte dirette degli assegni periodici corrisposti per il mantenimento dei figli (C. cost. 14 novembre 2008, n. 373).

Rivalutazione monetaria

L'assegno di mantenimento dei figli è soggetto a rivalutazione annuale per legge.

Conseguentemente è onere dell'obbligato provvedere autonomamente alla rivalutazione dell'assegno periodico anche in assenza di specifica ed espressa domanda da parte del genitore percipiente.

La circostanza che il reddito dell'obbligato consista in una retribuzione periodica che aumenta in misura inferiore a quella corrispondente agli indici di svalutazione monetaria ai quali sia stato commisurato l'assegno di mantenimento non costituisce presupposto per escludere l'adeguamento, ma può giustificare, nel tempo, la revisione della misura dell'obbligo contributivo (Cass. civ., sez. I, 21 dicembre 1995, n. 13039).

Modalità di adempimento dell'obbligo di mantenimento diverse dall'assegno periodico

È compito del giudice stabilire le modalità con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli e può provvedervi d'ufficio, a tal fine non essendo vincolato dalle domande delle parti o dagli accordi tra le stesse eventualmente intervenuti.

L'assegno di mantenimento può essere determinato in un'unica somma di denaro ma anche in più voci di spesa, purché sufficientemente determinate o determinabili, che risultino idonee a soddisfare le esigenze in vista delle quali l'assegno è stato disposto.

Il giudice può imporre al genitore l'obbligo di pagamento della rata del mutuo sulla casa coniugale, costituendo la stessa una modalità di adempimento dell'obbligo contributivo in favore dei figli (Cass. civ., sez. I, 3 settembre 2013, n. 20139).

I genitori possono validamente assumere accordi che contengano l'impegno di uno di essi a trasferire al figlio un immobile a titolo di contributo al suo mantenimento (Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2013, n. 19589): tali accordi non sono nulli. Si tratta di clausole che danno vita ad un contratto atipico distinto dalle convenzioni matrimoniali e dalle donazioni, volto a realizzare un interesse meritevole di tutela nell'ordinamento ex art. 1322 c.c.. Sono clausole non soggette a risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., né all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. non essendo ravvisabile nell'accordo solutorio sul mantenimento della prole il rapporto di sinallagmaticità delle prestazioni su cui tali azioni si fondano (Cass. civ. 11 maggio 1984, n. 2887; Cass. civ. 23 dicembre 1988, n. 7044; Cass. 12 settembre 1997, n. 9034).

L'accordo comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori, o il genitore, abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire e, in questo secondo caso, il correlativo obbligo di trasferimento (Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2006, n. 3747), il cui inadempimento consente il ricorso all'esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2392 c.c., trova il suo titolo nell'accordo che estingue la prestazione di mantenimento, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, convenzionalmente liquidata e sostituita dall'impegno negoziale de quo (Cass. civ., 5 settembre 2003, n. 12939).

Analogamente è stata ritenuta adeguata alla tutela preminente delle esigenze di mantenimento dei figli il trasferimento di un immobile in favore del coniuge con vincolo di destinazione erga omnes ex art. 2645-ter c.c. allo scopo di garantire ai figli minori il soddisfacimento delle esigenze primarie e un adeguato tenore di vita.

Ripetibilità delle somme

Le somme corrisposte a titolo di contributo al mantenimento dei figli in forza di provvedimenti modificati o revocati sono irripetibili, impignorabili e non compensabili.

La statuizione definitiva che abbia revocato l'assegno di mantenimento in favore della prole maggiore di età o lo abbia ridotto non legittima la ripetizione delle somme versate (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2008, n. 28987).

I provvedimenti, ove caducati, escludono l'esecuzione coattiva per ottenere l'assegno o la parte di esso non pagato per il periodo in cui il provvedimento che lo aveva riconosciuto era ancora efficace (Cass. civ.,sez. I, 25 giugno 2004, n. 11863).

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