02 Aprile 2024

L’assegno di divorzio (detto anche assegno post-coniugale o post-matrimoniale) rappresenta un effetto patrimoniale del divorzio e che trova fondamento nella c.d. solidarietà post-coniugale.

L’assegno di divorzio ha una natura composita non solo assistenziale ma a carattere prevalentemente perequativo/compensativo, così come precisato dalle Sezioni Unite nel 2018 (cfr. Cass. SS.UU., n. 18287/2018) che hanno inaugurato un’interpretazione innovativa rispetto all’esegesi prevalente sostenuta a partire dal 1990 (cfr. Cass. SS.UU., nn. 11490, 11491, 11492/1990).

* Bussola aggiornata da A. Conti

Inquadramento

L'assegno divorzile trova il suo referente normativo nell'art. 5, l. n. 898/1970, così come modificato dall'art. 10, l. n. 74/1989, e può essere definito come una misura di solidarietà post-coniugale ed è tendenzialmente vitalizio, sebbene possa essere previsto anche a termine.

Infatti, l'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia.

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio determina il sorgere di ulteriori effetti patrimoniali quali il diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dal coniuge obbligato ed il diritto all'assegno successorio nel caso in cui deceda l'ex coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno divorzile.

La natura dell'assegno divorzile

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 18287/2018) hanno stabilito che l'assegno periodico di divorzio ha una natura composita non solo assistenziale ma a carattere prevalentemente perequativo/compensativo. Ci ò sta a dire che non si basa pi ù solo sulla disparit à economica dei coniugi (criterio del tenore di vita) e sulle condizioni soggettive del solo richiedente (criterio dell'autosufficienza economica) ma assume un carattere prevalentemente perequativo/compensativo. Il principio di uguaglianza e di pari dignit à dei coniugi e di autoresponsabilità degli stessi – principi costituzionalmente sanciti e sui quali il vincolo matrimoniale si fonda - impone una nuova lettura esegetica dell'art. 5 l. n. 898/1970 diretta alla valutazione in concreto dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli.

Il predetto giudizio dovrà essere effettuato sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti e, pertanto, l'adeguatezza dei mezzi dovrà essere valutata, non solo in relazione alla mancanza oggettiva, ma anche in relazione al contributo, anche personale, prestato alla vita familiare da ciascuna delle parti. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio ma devono tendere ad assicurare un livello reddituale adeguato al contributo fornito in ogni ambito di rilevanza, in ragione della finalità dell'assegno assistenziale, perequativa e compensativa  (Cass. I, ord. n. 4215/2021); lo squilibrio economico e patrimoniale tra i coniugi opera unicamente come precondizione fattuale, necessaria per l'applicazione di quei criteri (Cass. I, n. 32398/2019).

L'assegno divorzile deve essere tenuto distinto dagli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di separazione personale in considerazione della diversità dei presupposti dell'assegno divorzile rispetto agli obblighi di mantenimento. Tuttavia, l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, fornendo utili elementi nella valutazione delle condizioni dei coniugi (cfr. Cass. I, n. 23198/2013, Cass. I, n. 11686/2013, Cass. I, n. 25010/2007, Cass. I, n. 4764/2007 e Cass. I, n. 22500/2006).

I presupposti

Il coniuge richiedente deve supportare la domanda diretta all'attribuzione di un assegno divorzile dando dimostrazione dei presupposti applicativi di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, ossia la mancanza di mezzi adeguati e l'oggettiva impossibilit à di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre, dovrà essere considerata – ed accertata – l'idoneità economica dell'altro coniuge, che dovrà essere capace si sostenere il peso del contributo post-matrimoniale.

La mancanza di mezzi adeguati

Ai fini della valutazione dell'adeguatezza dei mezzi economici del richiedente deve essere esclusa ogni separazione o graduazione nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi: l'adeguatezza dei mezzi economici ha quindi un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti.

La valutazione relativa all'adeguatezza dei mezzi economici del richiedente deve essere compiuta operando in via prioritaria la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale e verificando non solo la sussistenza - in concreto - di un significativo e rilevante squilibrio tra gli stessi ma anche la dipendenza di tale squilibrio dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con particolare riferimento al sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato prevalentemente o esclusivamente all'interno della famiglia.

Ai fini del riconoscimento dell'assegno non è sufficiente che si accerti in concreto la sussistenza di un divario reddituale e patrimoniale tra i coniugi, ma è necessario accertare (e quindi giudizialmente dimostrare) che tale squilibrio è conseguenza diretta delle scelte di vita operate concordemente dai coniugi nell'arco della vita matrimoniale.

L'insussistenza di redditi o patrimonio non è condizione né necessaria né sufficiente al riconoscimento dell'assegno. La condizione di mera carenza economica non è sufficiente se non discende da scelte fatte in conseguenza del matrimonio e all'interno di esso. Analoga considerazione vale nel caso in cui, pur esistendo uno squilibrio economico, manchi del tutto il contributo del coniuge “debole” alla formazione del patrimonio dell'altro o del patrimonio comune.

L'assegno potrà essere negato anche nel caso in cui, accertato uno squilibrio reddituale, sia possibile affermare che il coniuge richiedente possa superare autonomamente tale squilibrio.

Non vi sarà spazio per un assegno nei casi in cui non vi sia un notevole divario tra le posizioni economiche dei coniugi.

L'incapacità di procurarsi i mezzi adeguati

La parte che richieda il riconoscimento dell'assegno divorzile dovrà dimostrare di non potersi procurare mezzi adeguati a causa di oggettive ragioni impeditive.

In particolare, il presupposto in oggetto – che non si pone come alternativo rispetto al requisito alla mancanza di mezzi adeguati – potrà essere dimostrato facendo riferimento all'età, alla condizione personale, allo stato di salute od all'incapacità lavorativa. Tuttavia, l'attitudine a svolgere una prestazione lavorativa può rilevare solo laddove si traduca in una impossibilità di concretizzare la capacità lavorativa: occorre accertare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, non già la mera possibilità astratta e ipotetica (FINOCCHIARO).

In particolare, l'accertamento della capacit à lavorativa del coniuge richiedente, pur attualmente privo di redditi, va condotto non ipoteticamente ed in astratto, ma in termini effettivi e concreti (Cass. I, n. 6562/2014): l'ipotetica ed astratta possibilità lavorativa o di impiego, da parte del coniuge beneficiario, non incide sulla determinazione dell'assegno di divorzio, salvo che il coniuge onerato fornisca la prova che il beneficiario abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un'attività lavorativa confacente alle proprie attitudini (Cass. VI, n. 21670/2015) e tenuto conto delle concrete prospettive occupazionali connesse ai fattori di carattere individuale ed alla situazione ambientale, nonché delle reali opportunità offerte dalla congiuntura economico sociale in atto (Cass. VI, n. 6433/2016).

I parametri valutativi

L'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, prevede che l'Autorità Giudiziaria procedente riconoscerà l'assegno divorzile, ritenuti sussistenti i presupposti applicativi e tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.

La più recente giurisprudenza ritiene che non debba essere operata una rigida bipartizione bifasica diretta a distinguere tra criteri attributivi (relativi alla fase dell'an) e criteri determinativi (relativi alla fase del quantum) dell'assegno.

L'art. 5 l. n. 898/1970 deve essere interpretato in maniera unitaria.

I parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 costituiscono parametri equiordinati necessari per la valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi o dell'incapacità di procurarli per ragioni oggettive in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà su cui il matrimonio si fonda.

a) la condizione dei coniugi

L'utilizzo dell'espressione “condizione dei coniugi” non aggettiva impone all'interprete di considerare non solo la condizione economica e patrimoniale delle parti, ma anche la condizione sociale e personale.

La condizione dei coniugi dovrà essere valutata in maniera comparativa sia al fine di individuare il soggetto obbligato alla corresponsione dell'assegno sia al fine della determinazione dell'assegno.

b) le ragioni della decisione

Nella valutazione circa la debenza e la quantificazione dell'assegno divorzile devono essere considerate anche le ragioni della decisione. Tuttavia, tale parametro deve essere letto tenendo in considerazione che la colpa e la responsabilità della dissoluzione del vincolo matrimoniale non possono essere valorizzate. Pertanto, secondo quanto suggerisce la più attenta dottrina, tale parametro riveste un ruolo del tutto marginale.

c) il contributo personale ed economico

L'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 prevede che si debba tenere conto anche del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune.

d) il reddito dei coniugi

Da ultimo, l'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 richiama il reddito di entrambi i coniugi che rappresenta l'indice di maggior facile individuazione ai fini dell'an e del quantum.

Si deve considerare il reddito al netto delle ritenute di legge nella misura in cui in costanza di matrimonio la famiglia fa affidamento sul reddito al netto e ad esso riferisce ogni possibilità di spesa (Cass. VI, n. 23482/2020).

Si tratta di uno degli elementi che compongono la condizione patrimoniale dei coniugi e che, quindi, dovrà essere considerato unitamente a tutti gli elementi che compongono la realtà economica di ciascuna parte. Si è precisato che il Giudice possa anche avvalersi, nella determinazione dei redditi, di elementi presuntivi idonei a fornire dati sicuri sulla capacità patrimoniali delle parti.

Secondo quanto prevedono gli artt. 473-bis.12, comma 3, e 473-bis.16 c.p.c., le parti sono tenute ad allegare ai propri atti introduttivi le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.

e) la durata del matrimonio

I parametri indicati dall'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 devono essere valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio. Tale riferimento cronologico assume una rilevanza sia in positivo, allorquando venga a sciogliersi un vincolo coniugale di lunga durata, sia in negativo, vale a dire quando si sciolga un vincolo vissuto per una durata assai breve (BONILINI, NATALE).

La giurisprudenza ha affermato, da un lato, che la durata del rapporto coniugale rileva solo ai fini della quantificazione, cioè della determinazione della misura dell'assegno, ma non influisce sul riconoscimento dello stesso (Cass. VI, n. 2343/2016) e, dall'altro lato, che l'elemento temporale può incidere sul riconoscimento stesso dell'assegno in casi eccezionali, nei quali non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi (Cass. I, n. 7295/2013; Cass. I, n. 2546/2014 e Cass. VI, n. 6164/2015).

Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di "fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio (cfr. Cass. SS.UU., n. 35385/2023).

L'accertamento del diritto

L'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno prescinde da ogni riferimento al tenore di vita: l'assegno potrà essere riconosciuto se l'ex coniuge non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli allorché vi sia una condizione di rilevante squilibrio e la stessa sia determinata da scelte effettuate dalla coppia e da sacrifici operati in costanza di matrimonio e ciò sempreché il divario non sia in concreto superabile. Il percorso logico giuridico si articola nei seguenti passaggi:

1) Accertamento: in primo luogo il giudice deve accertare l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi avuto riguardo ai redditi e al patrimonio tenendo conto altresì «di ogni altra utilità» di cui entrambi dispongano (Cass. VI, n. 13026/2014 e Cass. VI, n. 11797/2014). Inoltre, risulta indispensabile il previo accertamento di un significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, rilevando a tal fine anche la suddivisione del patrimonio operata dal marito durante il matrimonio e dopo la separazione, in favore della moglie. Ne consegue, che ove sia accertato che, a seguito di tali attribuzioni, la situazione patrimoniale degli ex coniugi sia sostanzialmente equivalente - ancorché costituita, per il marito, da reddito pensionistico e per la moglie da una rendita finanziaria - non sussistono i presupposti per l'attribuzione dell'assegno in favore della moglie (Cass. I, ord. n.  28936/2022). La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere rilevante.

2) Nesso causale: l'eventuale e rilevante squilibrio tra le posizioni deve essere causalmente ricollegato alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare.

3) Rilevanza: va poi accertata la radice causale della disparità, ossia se lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio deriva dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge. La preminente funzione riequilibratice-perequativa dell'assegno comporta la necessità di verificare se lo squilibrio dipende eziologicamente dalle scelte matrimoniali o dai ruoli familiari in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.

4) Superabilit à: accertato che lo squilibrio economico rilevante è causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, si deve verificare se il divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale (giudizio prognostico anche in considerazione dell'età del richiedente in relazione alla concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro).

5) Quantificazione: la determinazione è svincolata dal tenore di vita, non sarà connessa all'autosufficienza economica e sarà stabilita tenendo conto dei sacrifici delle aspettative professionali ed economiche fatte in ragione della realizzazione del supremo e comune interesse familiare. Il solo criterio assistenziale non può più considerarsi sufficiente.

La domanda

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio presuppone una domanda di parte – legittimati attivi sono esclusivamente i coniugi –, con l'esclusione della possibilità per l'Autorità Giudiziaria procedente di disporlo ex officio.

Si deve evidenziare anche che la domanda relativa all'assegno divorzile si presenza come connessa alla domanda relativa allo scioglimento del vincolo matrimoniale ma autonoma. Pertanto, potrà essere proposta anche in un momento successivo alla pronunzia di divorzio. Tuttavia, la domanda di assegno che non è proposta nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta non è preclusa nel caso in cui i presupposti del diritto all'assegno maturino nel corso del giudizio, anche in grado di appello, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici  tra i coniugi in conseguenza del divorzio postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto (Cass. VI, ord. n. 29290/2021). Ciò non esclude che la domanda di assegno possa essere proposta in modo separato e autonomo successivamente all'introduzione del divorzio e che, in pendenza di tale giudizio, delle due cause possa essere disposta la riunione secondo le normali regole processuali.

L'onere della prova

La parte che chiede il riconoscimento di un assegno divorzile dovrà fornire la prova della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 l. n. 898/1970. In particolare, sul richiedente incombe in ogni caso un onere di allegazione.

Sul punto si noti che l'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. – richiamato espressamente dall'art. 473-bis.48 c.p.c. che regola la produzione documentale nei giudizi aventi ad oggetto il divorzio – prevede che, in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;

c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Analogo incombente è previsto a carico del convenuto ai sensi di quanto dispone l'art. 473-bis.16 c.p.c.

Inoltre, l'art. 473-bis.2, comma 2, c.p.c. dispone che, con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della Polizia Tributaria.

Pertanto, il giudice può disporre indagini di Polizia Tributaria, effettuare ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. e autorizzare l'accesso alle banche bati previsto dall'art. 492 c.p.c., applicabile ai giudizi in materia familiare. L'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali è meramente discrezionale e il giudice può decidere di non avvalersi della Polizia Tributaria, qualora ritenga che il quadro probatorio già acquisito sia sufficiente e completo e non necessiti di informazioni integrative (Cass. VI, n. 8744/2019; Cass. VI, n. 22568/2013 e Cass. I, n. 2098/2011).

Il richiedente l'assegno è tenuto a dare la prova:

a) del contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge;

b) del nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza;

c) che il divario dipende dalle scelte di conduzione familiare, dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia e dell'assunzione del ruolo endofamiliare ricoperto.

È sempre possibile il ricorso alle presunzioni.

Le modalità di adempimento e l'adeguamento automatico

L'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 suggerisce che la modalità “ordinaria” di corresponsione dell'assegno divorzile sia la somministrazione periodica di un assegno a contenuta pecuniario a favore dell'altro coniuge, salva la possibilità di prevedere il riconoscimento di un assegno una tantum (su cui si veda infra).

Tuttavia, vi possono essere anche modalit à di riconoscimento alternative, quali, ad esempio, il pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori attinenti alla casa familiare, il versamento degli utili di un esercizio commerciale, il godimento della casa familiare, il quale, però, deve essere considerato come valore economico e non come provvedimento avente funzione alternativa rispetto all'assegno divorzile.

L'art. 5, comma 7, l. n. 898/1970 prevede che a sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno (normalmente viene utilizzato l'indice ISTAT), almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere l'adeguamento con motivata decisione.

L'Autorità Giudiziaria dovrà provvedere anche in assenza di una specifica domanda delle parti, potendo non applicare l'art. 5, comma 7, l. n. 898/1970 solo nel caso in cui, sul punto, vi sia l'accordo degli ex coniugi.

Il Giudice dovrà anche indicare la cadenza periodica dell'aggiornamento, che normalmente viene individuata nell'annualità.

La decorrenza

L'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, decorre dal passaggio in giudicato della relativa statuizione (Cass. I, ord. n. 3852/2021; Cass. I, n. 19330/2020; Cass. VI, n. 2326/2016; Cass. VI, n. 6164/2015 e Cass. I, n. 2546/2014).

L'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., disciplinando l'udienza di prima comparizione delle parti, prevede che quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. La norma sembra non superare l'orientamento secondo cui non è invece possibile far decorrere l'assegno da un momento intermedio tra la data della domanda e la data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (Cass. I, n. 4038/2002).

Inoltre, occorre richiamare l'art. 473-bis.49, comma 4, c.p.c. prevede che, nel caso di cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la sentenza contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.

Le vicende dell'assegno divorzile

Qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, le somme corrisposte al coniuge più debole, in base ad una pronuncia poi rivelatasi ab initio errata, debbono essere restituite (Cass. I, n. 10291/2004).

Peraltro quando l'assegno di divorzio sia destinato, per la sua non elevata entità, a soddisfare mere esigenze di carattere alimentare, qualora il diritto venga meno o se ne riduca l'entità, le somme versate non saranno suscettibili di ripetizione (Cass. I, n. 13060/2002).

b) il pignoramento, il sequestro e la compensazione 

L'assegno divorzile non può essere oggetto di pignoramento, sequestro o compensazione nel caso in cui costituisca l'unico mezzo di sostentamento del beneficiario.

L' estinzione del diritto all' assegno divorzile

a) le nuove nozze del beneficiario

L'art. 5, comma 10, l. n. 898/1970 prevede che l'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze. Il passaggio alle nuove nozze determina l'estinzione ope legis, per fatto sopravvenuto, con effetto ex nunc ed il provvedimento giudiziale avrà carattere di accertamento.

La ratio della previsione deve essere rintracciata nel fatto che instauratosi un nuovo rapporto matrimoniale si viene a creare un nuovo rapporto di solidarietà che si sostituisce a quello insorto con il precedente matrimonio (BIANCA).

Le somme pagate a titolo di assegno di divorzio successivamente alle nuove nozze del beneficiario devono essere considerato indebito soggetto a restituzione.

b) la convivenza more uxorio del beneficiario

Il dato lettera dell'art. 5 l. n. 898/1970 non prevede come causa estintiva dell'assegno divorzile la convivenza more uxorio del beneficiario.

Tuttavia, la nuova convivenza instaurata è certamente apprezzabile ai fini della perdita del diritto alla percezione dell'assegno divorzile. La Corte di Cassazione (Cass. I, n. 17195/2011) –componendo il contrasto creatosi in giurisprudenza tra coloro che ritenevano che la convivenza fosse rilevante solo se incidente positivamente sulla condizione economica di colui che richiede l'assegno e coloro che ritenevano che la stessa fosse sempre rilevante – ha precisato che la convivenza delineata quale stabile modello di vita comune fa cessare il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, dal momento che la creazione di un nuovo modello di famiglia - ancorché di fatto - rescinde ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile fondato sulla conservazione di esso.

La formazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge beneficiario dell'assegno divorzile è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, con piena assunzione del rischio di una eventuale cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale da parte dell'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo (cfr. Cass. I, n. 11504/2017).

La sussistenza di una stabile convivenza deve essere dimostrata e accertata giudizialmente.

Le Sezioni Unite (Cass. SS.UU., n. 32198/2021) hanno chiarito che la stabile convivenza di fatto intrapresa successivamente al divorzio incide sul diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio o della sua revisione nonch é sulla quantificazione del suo ammontare, in considerazione del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa. La Corte ha affermato sul punto che qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa; a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.

c) la morte del beneficiario e dell ' obbligato

La morte – e la dichiarazione di morte presunta – del beneficiario dell'assegno divorzile determina l'estinzione dell'assegno di mantenimento

Anche la morte – e la dichiarazione di morte presunta – dell'obbligato  determina l'estinzione dell'assegno di mantenimento ma fa sorgere, in capo al beneficiario – con esclusione delle ipotesi in cui è stata prevista la corresponsione una tantum dell'assegno divorzile – il diritto, qualora versi in stato di bisogno, ad ottenere un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche (art. 9-bis l. n. 898/1970).

d) la dichiarazione di nullit à del matrimonio

Secondo il tradizionale orientamento interpretativo l'accertamento della nullità del matrimonio, sopravvenuta al divorzio, travolge gli effetti derivanti dalla pronunzia di divorzio. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la sopravvenienza della deliberazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non è idonea a mettere in discussione la debenza e la quantificazione dell'assegno divorzile determinata da un provvedimento passato in giudicato (cfr. Cass. I, n. 4202/2001).

Tuttavia, è stato precisato che il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere in quest'ultimo giudizio, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile (cfr. Cass. SS.UU., n. 9004/2021).

La prescrizione

Il diritto ad ottenere l’assegno di divorzio è imprescrittibile.

Invece, l’adempimento delle prestazioni dovute a titolo di assegno di mantenimento è soggetto a prescrizione. In particolare:

  1. si prescrivono in cinque anni, le somme periodiche dovute a titolo di assegno divorzile. Il termine decorre dal momento in cui le singole rate sono maturate;
  2. si prescrivono in dieci anni, le somme periodiche dovute a titolo di assegno divorzile, se la periodicità supera l’annualità;
  3. si prescrive in dieci anni, la somma dovuta quale corresponsione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione. Il termine decorre dal momento dell’esigibilità della somma concordata.

L' assegno divorzile una tantum 

L'art. 5, comma 8, l. n. 898/1970 prevede che la corresponsione dell'assegno divorzile possa avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa.

Si tratta della corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile (c.d. assegno una tantum) e che consente alle parti di comporre in modo definitivo e generale i rapporti patrimoniale conseguenti al divorzio.

È possibile solo su accordo delle parti. Spetta all'Autorità Giudiziaria procedente la valutazione di equit à e congruità della somma corrisposta. La motivazione sul punto non potrà risolversi in una mera affermazione della rispondenza ad equità dell'accordo raggiunto dai coniugi.

La previsione dell'assegno una tantum esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di un qualsiasi ulteriore diritto nei confronti dell'altro coniuge con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione potrà essere richiesta in caso di peggioramento delle condizioni economiche dell'assegnatario e comunque per la sopravvenienza di giustificati motivi cui è subordinata l'ammissibilità della domanda di revisione (Cass. I, n. 3635/2012). Pertanto, non potranno essere richiesti le quote relative alla pensione di reversibilità (Cass. I, n. 3635/2012 e Cass. I, n. 10458/2002), al trattamento di fine rapporto, all'attribuzione dell'assegno periodico a carico dell'eredità dell'obbligato ed all'obbligo alimentare.

La corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione avviene, normalmente, in denaro, ma non è esclusa la possibilità di conferimento di beni mobili o immobili ovvero la costituzione di una rendita ovvero, pur essendo discusso, mediante il trasferimento o la costituzione di diritti reali.

Nella prassi, in assenza di espliciti dati normativi contrari, si ammette anche un accordo parziale, che prevede, oltre alla corresponsione di una somma in unica soluzione, anche la misura residua dell'assegno periodico, indicizzato.

L'una tantum non costituisce per il soggetto che la corrisponde onere deducibile dal reddito ai fini dell'applicazione dell'IRPEF in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986, la deducibilità è prevista soltanto per l'assegno periodico di divorzio (Cass., sez. trib., n. 25383/2023; Cass. V, n. 23659/2006 e Cass. V, n. 16462/2002). Inoltre, non è qualificabile come reddito imponibile ai fini IRPEF sulla base di quanto disposto dall'art. 47, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 597/1973, per chi la percepisce (Cass. I, n. 11437/1999).

a) la negoziazione assistita in materia familiare

L'art. 6, comma 3-bis, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014 – così come introdotto dall'art. 9 d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) – prevede che, laddove la negoziazione assistita abbia ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti possano stabilire la corresponsione di un assegno in un'unica soluzione (ovvero, il c.d. assegno una tantum).

La valutazione di equità, prevista dall'art. 5, comma 8, l. n. 898/1970, viene effettuata, in sede di negoziazione assistita, dagli Avvocati che assistono le parti mediante apposita certificazione.

I patti in vista del divorzio

Gli accordi tra i coniugi che fissano il regime giuridico - patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono nulli per illiceit à della causa (cfr., da ultimo, Cass. I, n. 2224/2017; Cass. I, n. 2076/2003 e Cass. I, n. 8109/2000). Tuttavia, il giudice dovrà accertare se la rendita vitalizia, costituita da un coniuge in favore dell'altro, nell'ambito di un accordo intervenuto in sede di separazione consensuale, sia estranea o meno alla disciplina inderogabile dei rapporti tra i coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa (cfr. Cass. I, n. 11012/2021).

Riferimenti

Al Mureden, Lassegno divorzile e lassegno di mantenimento dopo la decisione delle Sezioni Unite, in Fam. e dir., 2018, 1019 ss.; 

Bianca, Le Sezioni Unite sullassegno divorzile: una nuova luce sulla solidarietà postconiugale, in Fam. e dir., 2018, 955 ss.;

Bonilini-Natale, Lassegno post-matrimoniale, in AA.VV., Trattato di diritto di famiglia, diretto da Bonilini, vol. II, Torino, 2022;

Danovi, Assegno di divorzio: no alla caducazione automatica nel caso di nuova convivenza, in Fam. e dir., 2022, 125 ss.;

Finocchiaro A., La situazione giuridica patrimoniale del coniuge separato e quella del coniuge divorziato, in Fam. e dir., 1995, 150 ss.;

Irti, Laccordo di corresponsione una tantum nelle procedure stragiudiziali di separazione e divorzio: spunti di riflessione sulla gestione patrimoniale della crisi coniugale tra autonomia delle parti e controllo del giudice, in Nuove leggi civ. comm., 2017, 812 ss.;

Porcelli, Lassegno divorzile. Verso una nuova stagione, Napoli, 2020;

Quadri, Assegno divorzile e convivenza: le sezioni unite simpegnano nella ricerca di una soluzione coerente, in Nuova giur. civ. comm., 2021, 1077 ss.;

Rimini, I patti in vista del divorzio: la Cassazione rimane ancorata alla nullità, in Fam. e dir., 2021, 885 ss.;

Rimini, Nuova convivenza e assegno divorzile: la funzione compensativa consente una soluzione finalmente equa del problema, in Fam. e dir., 2022, 134 ss.

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