Responsabilità genitoriale: nozione

Monica Velletti
29 Aprile 2015

Uno dei tratti qualificanti della riforma della filiazione attuata con la l. 219/2012 e con il d.lgs. n. 154/2013 è rappresentato dalla introduzione, nell'art. 316 c.c., della nozione di responsabilità genitoriale, che ha sostituito quella di potestà genitoriale
Inquadramento

Uno dei tratti qualificanti della riforma della filiazione attuata con la l. n. 219/2012 e con il d.lgs. n. 154/2013 è rappresentato dalla introduzione, nell'art. 316 c.c., della nozione di responsabilità genitoriale, che ha sostituito quella di potestà genitoriale. La potestà genitoriale era definita come l'autorità personale e patrimoniale che l'ordinamento attribuiva ai genitori sul figlio minore nel suo esclusivo interesse.

Nel tempo i rapporti tra genitori e figli hanno conosciuto una profonda evoluzione allontanandosi sempre più dalla nozione di potestà (la patria potestas del diritto romano) che poneva l'accento sui poteri attribuiti al genitori, per spostarsi sulla centralità dell'interesse del minore. Tale evoluzione, originata tra l'altro dall'adeguamento dell'ordinamento interno alle fonti sovranazionali, necessitava di un superamento anche lessicale dell'originaria nozione di potestà, nella quale la posizione del genitore era da considerare preminente rispetto a quella del figlio, per dare corpo ad un'idea comunitaria della famiglia che rispetti il principio di eguaglianza dei suoi componenti e nella quale i compiti attribuiti al genitore, di educazione e cura ma anche di gestione economica ovvero di rappresentanza del figlio, hanno la loro unica giustificazione nella necessità di superare l'insufficiente capacità del minore a prendersi cura di sé e dei propri interessi.

Nozione

Il codice non contiene una definizione di responsabilità genitoriale. La nozione di responsabilità genitoriale è stata introdotta nell'ordinamento in considerazione di quanto previsto negli strumenti internazionali quali:

a) la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, che all'art. 18 garantisce il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo;

b) la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori;

c) il Regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Ed è proprio nel Regolamento (CE) n. 2201/2003 che troviamo una definizione di responsabilità genitoriale indicata come l'insieme dei diritti e doveri di cui è investista una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore, riguardanti la persona o i beni di un minore, nozione che comprende il diritto di affidamento e di visita.

Nel passaggio dalla nozione di potestà a quella di responsabilità genitoriale è stato mutato l'angolo prospettico: il centro di interessi non è più costituito dal genitore chiamato ad esercitare la propria autorità personale e patrimoniale sul minore, ma dal minore stesso. Il diritto del minore alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere nel rispetto delle sue inclinazioni naturali discende dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone.

Nell'ordinamento italiano, pur in mancanza di una definizione espressa, l'art. 30 Cost. e l'art. 316 c.c. individuano gli obblighi gravanti sui genitori nei confronti dei figli; da tali norme si desume che il nucleo della responsabilità genitoriale è da individuare nell'obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la cura, un'equilibrata crescita spirituale e materiale secondo le possibilità socio-economiche dei genitori stessi. La responsabilità genitoriale se correttamente esercitata risponde all'interesse morale e materiale del minore.

Proprio la considerazione del preminente interesse del minore impone che i poteri personali e di rappresentanza dei genitori evolvano con la crescita del figlio, dovendo i genitori tenere in considerazione le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio che con la crescita hanno sempre maggiore evidenza. Il potere del genitore di sostituirsi al minore nelle scelte che attengono aspetti personali e patrimoniali di cui è titolare il figlio si affievolisce man mano che, con la crescita, gli ambiti di autonomia del figlio si espandono. L'accresciuto ruolo del figlio, in una funzione di scambio e collaborazione con i genitori, si coglie oltre che nelle mutate condizioni sociali, nel ruolo attribuito dal legislatore all'ascolto del minore, necessario proprio per permettere al genitore di conoscere le aspirazioni e le inclinazioni del minore.

Valutata dal lato del genitore la responsabilità genitoriale è un diritto, inteso come diritto costituzionale (art. 30 Cost.) a mantenere, educare e istruire il figlio senza che possano vedersi opposte illegittime ingerenze dello Stato o di terzi. Solo il superiore interesse del minore può giustificare ingerenze pubbliche nell'esercizio della responsabilità genitoriale con provvedimenti diversamente graduati di limitazione (art. 333 c.c.) o di decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.).

In evidenza

La responsabilità genitoriale è un ufficio privato costituito da un insieme di doveri e poteri di contenuto personale e patrimoniale che l'ordinamento attribuisce al genitore da esercitare nell'esclusivo interesse del figlio. Il genitore ha diritto ad esercitare l'ufficio senza ingerenze a meno che non siano necessari interventi per la tutela del superiore interesse del minore

Titolarità della responsabilità genitoriale

La titolarità della responsabilità genitoriale è connessa al fatto stesso della filiazione; può distinguersi tra titolarità sostanziale e formale.

La titolarità sostanziale discende dal fatto naturale della procreazione, per la quale l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione (Cass. 22 novembre 2013, n. 26205).

La titolarità formale discende dall'accertamento dello status, nei modi legalmente previsti – ad es.: presunzione di paternità, riconoscimento, accertamento giudiziale di paternità o maternità, adozione - ed è il presupposto per l'esercizio dei diritti genitoriali e della responsabilità genitoriale.

La titolarità della responsabilità genitoriale cessa con la dichiarazione di decadenza che viene pronunciata dal Tribunale (art. 38 disp. att. c.c.) quanto siano accertate violazioni dei doveri genitoriali che rechino grave pregiudizio per il figlio. La decadenza (o perdita) della responsabilità genitoriale è prevista come pena accessoria per alcuni delitti; in merito deve segnalarsi l'importante intervento della Corte Costituzionale (C. cost., sent., 23 febbraio 2012, n. 31) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 569 c.p. nella parte in cui prevedeva la perdita della responsabilità genitoriale come effetto automatico della condanna per i delitti contro lo stato di famiglia, evidenziando come, in tale materia, non possano essere ritenuti applicabili automatismi dovendo essere verificato, caso per caso, il superiore interesse del minore.

È espressamente previsto che separazione, divorzio, annullamento, nullità del matrimonio non incidono sulla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori dovendo essere garantita la bigenitorialità (art. 317 c.c.) a meno che non intervengano provvedimenti limitativi.

In mancanza di entrambi i genitori, ovvero quando nei loro confronti sia stata pronunciata decadenza, la responsabilità genitoriale è esercitata da un tutore allo scopo nominato (art. 343 c.c.).

Esercizio della responsabilità genitoriale

L'esercizio della responsabilità genitoriale si acquista con l'acquisto dello status formale di genitore, è solo con l'accertamento giuridico della sussistenza della filiazione, nei modi legalmente previsti, che il genitore acquista l'esercizio della responsabilità genitoriale.

La responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 316 c.c., è esercitata, di comune accordo, dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Il principio è espressione della bigenitorialità che assicura un pari ruolo ai genitori a prescindere dalla sussistenza o meno di un vincolo matrimoniale ovvero dalla eventuale coabitazione con il figlio. La riforma della filiazione, attuata con il d.lgs. n. 154/2013, ha statuito che l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori anche se non coniugati, abrogando la precedente disposizione in applicazione della quale, nel caso di genitori non uniti da vincolo matrimoniale l'esercizio della responsabilità genitoriale era attribuito al genitore convivente con il minore o in mancanza di convivenza a quello che per primo avesse riconosciuto il figlio.

L'art. 316 c.c., dopo la novella del 2013, non contiene alcun termine finale quanto alla cessazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (termine precedentemente indicato nella maggiore età ovvero nell'emancipazione del minore). La ragione è da individuare nella durata di alcune componenti della responsabilità genitoriale oltre il raggiungimento della maggiore età del figlio; ad esempio, l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli permane oltre la maggiore età, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica (cfr. art. 337-septies c.c.). Il termine finale per l'esercizio della responsabilità genitoriale è stato espressamente inserito solo in alcune norme codicistiche che attribuiscono al genitore poteri di guida o di rappresentanza del figlio, a causa della mancata capacità di agire del minore di età. Ad esempio, nell'art. 318 c.c. che prevede il divieto per il figlio di abbandonare la casa dei genitori, ovvero, nell'art. 320 c.c. che attribuisce, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza legale del figlio nonché il potere di amministrazione dei suoi beni, tali divieti e poteri sono vigenti solo fino alla maggiore età o all'emancipazione del figlio.

Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale occorre distinguere tra questioni di minore o di maggiore rilevanza. L'esercizio della responsabilità genitoriale è attribuito congiuntamente ad entrambi i genitori per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori medesimi, mentre l'esercizio della responsabilità genitoriale è disgiunto per le questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago), e ciascuno dei genitori potrà esercitare autonomamente queste scelte nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé.

Decisione sulla residenza abituale del minore

Tra le questioni di maggiore rilevanza rientra la decisione relativa alla residenza abituale del minore che per espressa menzione normativa (art. 316 c.c.) deve essere stabilita di comune accordo tra i genitori. Il principio, introdotto dalla novella sulla filiazione, poteva ritenersi già presente nell'ordinamento, quanto alle coppie coniugate obbligate a fissare concordemente la residenza familiare (art. 144 c.c.), e a non allontanarsi da tale residenza se non per giusta causa (art. 146 c.c.), e poteva dirsi esteso anche ai genitori non coniugati con l'entrata in vigore della l. n. 54/2006 che ha introdotto il principio della bigenitorialità. Tuttavia, la sua specificazione nella norma codicistica (art. 316 c.c.) che disciplina la responsabilità genitoriale appare di grande importanza perché afferma il principio generale e ha significativi risvolti connessi alle fattispecie che presentino elementi di transnazionalità. Nelle normative sovranazionali che disciplinano le misure di protezione dei minori, infatti, la nozione di residenza abituale ha assunto un ruolo sempre più preminente, divenendo criterio principe per l'individuazione del giudice competente a decidere (art. 8 del Reg. 2201/2003), ovvero per individuare la legge applicabile in caso di controversie aventi ad oggetto provvedimenti relativi all'affidamento (Convenzione Aja 1961 e nel prossimo futuro, non appena verrà ratificata, Convenzione Aja 1996), o ancora è uno dei criteri per individuare la legge applicabile alle obbligazioni alimentari, e dunque all'assegno per il mantenimento dei figli (art. 15 Reg. 4/2009 che richiama il Protocollo dell'Aja 2007).

La modifica della residenza abituale del minore, oltre ad avere intuibili conseguenze per la vita del minore, allontanandolo dal suo contesto affettivo, scolastico e relazionale, e dai rapporti affettivi e personali con l'altro genitore che potrebbe subire l'allontanamento del figlio, può quindi avere rilevanti conseguenze giuridiche, incidendo sulla individuazione del giudice competente ovvero sulla legge applicabile. A tal fine la Convenzione dell'Aja 1980 sulla sottrazione internazionale ha dettato una serie di articolate disposizioni per cercare di arginare il fenomeno dell'unilaterale spostamento della residenza abituale del minore senza il consenso di entrambi i genitori, fondando l'intero impianto della normativa proprio sulla nozione di residenza abituale.

Spetta ad entrambi i genitori fissare la residenza abituale del minore; il mutamento di residenza del figlio ad opera di uno solo dei due genitori sarà da considerare comportamento contrario al corretto esercizio della responsabilità genitoriale. E se tale conclusione dovrà sicuramente essere affermata nel caso di esercizio comune della responsabilità genitoriale, analoga conclusione dovrà applicarsi, anche nel caso di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale (per esempio perché ad uno dei genitori è stato attribuito l'affidamento esclusivo del figlio). Il genitore al quale sia stato attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale non potrà unilateralmente mutare la residenza abituale del minore; infatti, a meno che di tale diritto il genitore non affidatario non sia stato espressamente “privato”, questi rimarrà legittimato ad opporsi all'eventuale trasferimento unilaterale della residenza del figlio, in quanto l'art. 337-quater c.c. stabilisce che anche nel caso di affidamento esclusivo le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori, salvo che non sia diversamente stabilito con provvedimento giudiziale.

Quanto alla nozione di residenza abituale deve essere richiamata la giurisprudenza che la Corte di giustizia dell'Unione Europea (Causa C-523/07, A.; Causa C-497/10, PPU, Mercredi) ha elaborato in applicazione del Reg. n. 2201/2003 e della Convenzione dell'Aja 1980, affermando che residenza abituale è il luogo nel quale il minore si trova con carattere di stabilità e continuità, precisando che oltre alla presenza fisica occorre considerare fattori che denotano la volontà di stabilire, nella eventuale nuova residenza, un centro abituale e permanente di interessi. La Corte di Cassazione (Cass. 15 febbraio 2008, n. 3798) ha definito la residenza abituale come il luogo nel quale il minore in virtù di una durevole e stabile permanenza anche di fatto, trova il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, che derivano dalla quotidiana vita di relazione.

In evidenza

La scelta della residenza abituale del minore è rimessa alla concorde determinazione dei genitori. Il mutamento della residenza abituale del minore da parte di uno dei genitori, senza il consenso dell'altro, dovrà ritenersi adottato in violazione dei principi che disciplinano l'esercizio della responsabilità genitoriale, comportando la possibile applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 709-ter c.p.c., oltre che possibili conseguenze risarcitorie

Contrasto tra i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale

Nell'ipotesi di contrasto su questioni di maggiore rilevanza per il figlio ciascuno dei genitori può ricorrere, senza formalità, al Tribunale ordinario indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il genitore può ricorrere al giudice il quale, disposto l'ascolto del minore, che abbia compiuto dodici anni o anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerirà le determinazioni che riterrà più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare; in caso di permanenza del contrasto attribuirà il potere decisionale al genitore ritenuto, con riferimento al singolo caso, più idoneo a curare l'interesse del figlio. La norma ha avuto una scarsa applicazione pratica in quanto applicabile in caso di contrasti tra genitori tra i quali non fosse stato ancora instaurato un procedimento di separazione o divorzio, dovendosi in tale ipotesi applicare la norma speciale contenuta nell'art. 337-ter c.c., che rimette al giudice la decisione in caso di disaccordo tra i genitori su questioni di maggiore rilevanza per il figlio. Deve ritenersi che tale limitata applicazione permarrà essendo prevedibile il ricorso a questa procedura nei casi in cui vi sia contrasto su questioni puntuali quali ad esempio scelte attinenti l'indirizzo scolastico ovvero religioso dell'educazione del figlio, oppure scelte attinenti le cure.

Esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale

In alcuni casi, pur essendo entrambi i genitori titolari della responsabilità genitoriale il suo esercizio può essere attribuito ad uno solo dei due genitori ovvero a terzi. Può aversi esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale all'esito di un procedimento di separazione, divorzio, annullamento, nullità del matrimonio ovvero di un procedimento avente ad aggetto l'affidamento di figli nati fuori del matrimoni quando venga disposto l'affidamento esclusivo ex art. 337-quater c.c.. Ovvero nel caso in cui vengano adottati provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, ex art. 333 c.c., in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio poste in essere da uno o da entrambi i genitori.

Al di fuori di tali ipotesi l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale è attribuito dall'art. 317 c.c. ad uno dei due genitori in caso di lontananza, incapacità o altro impedimento che ne renda impossibile l'esercizio da parte dell'altro.

L'ultimo comma dell'art. 316 c.c. prevede che il genitore che non eserciti la responsabilità genitoriale, abbia comunque poteri di vigilanza sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio. Si tratta di una norma di chiusura e la sua collocazione all'interno della norma generale disciplinate la responsabilità genitoriale la rende di applicazione trasversale, operante in tutti casi, in cui a seguito di provvedimento giudiziale o a seguito di impedimento, il genitore non abbia più l'esercizio della responsabilità genitoriale. Si può immaginare che tale limitazione potrà essere assoluta, quando per esempio a seguito dell'emissione di un provvedimento ex art. 330 c.c., sia stata pronunciata la decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale, ovvero potrà essere circoscritta solo ad alcuni aspetti, quando, ad esempio, sia stato adottato un provvedimento che abbia attribuito l'affidamento esclusivo ad uno dei due genitori con limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dell'altro solo per alcuni aspetti (istruzione ovvero cure) ovvero si stato emesso provvedimento ex art. 333 c.c.. In ogni caso, quando siano stati emessi provvedimenti limitativi dell'esercizio della responsabilità genitoriale, all'esito dell'adozione di un provvedimento giudiziale ex art. 333 c.c. o di affidamento esclusivo all'altro genitore, il genitore destinatario del provvedimento manterrà comunque un potere di vigilanza sulle decisioni che riguardano il minore, quanto alla sua educazione, istruzione, cura e sulle principali scelte di vita e sarà legittimato a rivolgersi all'autorità (giudice investito del procedimento, pubblico ministero, servizi amministrativi di tutela dell'infanzia) per sollecitare interventi di controllo su specifiche scelte operate dall'altro genitore che si presumano violative del corretto sviluppo del minore.

Casistica

Titolarità della responsabilità genitoriale

L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c. è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore (Cass., sez. I, 22 novembre 2013, n. 26205)

Nozione di residenza abituale

In tema di giurisdizione sui provvedimenti de potestate, l'art. 8 del Regolamento (CE) del 27 novembre 2003, n. 2201 dà rilievo, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno stato membro, unicamente al criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto (Cass., S.U., 13 febbraio 2012, n. 1984)

Sommario